POS. II Prot._______________/87.11.2009

OGGETTO: Sanzioni amministrative - Inquinamento acustico ed elettromagnetico - Verifiche condotte dall'ARPA - Procedimento per irrogazione sanzioni amministrative.




ASSEORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento Territorio e Ambiente

PALERMO








1. Con nota prot. n.34405 del 4 maggio 2009 codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente di tornare sulla questione già affrontata con parere n. 255 del 2008, reso con nota prot. n.18268 del 13 ottobre 2008, in ordine all'interpretazione dell'art.10, quinto comma, della legge 26 ottobre 1995, n.447 in materia di superamento dei valori limite di emissioni sonore da parte di società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, comprese le autostrade.
In particolare viene premesso, come già chiarito dallo Scrivente: 1) che la norma prevede che il superamento dei limiti di legge, nel caso ivi considerato, non dà luogo all'applicazione della sanzione amministrativa, ma rende attuale l'obbligo per il trasgressore (società ed enti ivi indicati) di presentare al comune un piano di contenimento ed abbattimento del rumore e 2) che il soggetto individuato come competente ex art.15, L. 24 novembre 1981, n.689, e cioè l'ARPA Sicilia, nel caso in esame, deve comunicare al Comune competente il superamento dei limiti, accertato nella sua attività di monitoraggio.
Viene poi ulteriormente rappresentato che il D.M. 29 novembre 2000 ha fissato un termine di 18 mesi per le verifiche e di ulteriori 18 mesi per la presentazione dei piani (art.2) e che il D.P.R. 30 marzo 2004, n.142 fissa i limiti di emissione in materia di traffico veicolare per cui "anche quando i tempi previsti dal D.M. 29/11/2000 (18 mesi + 18) decorressero dalla data (1.06.2004) di pubblicazione del provvedimento citato ... il tempo ultimo per la presentazione dei piani viene a coincidere con il giugno 2007".
Ciò posto codesta Amministrazione ha chiesto se, in caso di accertamento del superamento dei limiti di legge in assenza del piano di risanamento e abbattimento del rumore, l'ARPA, in applicazione dell'art.15, L. n.689/1981 possa sanzionare il gestore, "atteso che è ipotizzabile pensare, relativamente alle previsioni del comma 5 dell'art.10 della l. n.447/95, che la deroga ivi prevista possa valere se ed in quanto è già stato pianificato l'intervento idoneo, all'interno del piano di risanamento e abbattimento presentato dal gestore per l'infrastruttura oggetto di accertamento da parte dell'ARPA".


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
Occorre innanzitutto ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art.10 della legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", e succ. mod. così dispone:
"Sanzioni amministrative.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.
4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e h).
5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente.".

In attuazione della predetta disposizione di legge, il Ministro dell'Ambiente ha emanato il D.M. 29 novembre 2000, recante "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.".
Il citato D.M cit. fissa le modalità ed i termini per la presentazione dei piani (art.2, secondo comma) stabilendo, in particolare, per le infrastrutture di tipo lineare, che:
- entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, la società o l'ente gestore individua le aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti e trasmette i dati relativi ai comuni e alla regione competente o all'autorità da essa indicata;
- entro i successivi diciotto mesi la società o l'ente gestore presenta ai comuni interessati ed alla regione competente o all'autorità da essa indicata il piano di contenimento e abbattimento del rumore di cui al comma 5 dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- che tale termine si applica anche nel caso in cui si accerti successivamente il superamento dei valori limite in ragione di sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o relative a modalità di esercizio o condizioni di traffico dell'infrastruttura;
- che gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti entro quindici anni che decorrono dalla data di espressione della regione o dell'autorità da essa indicata, con proprio provvedimento se previsto o dalla data di presentazione del piano qualora la regione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto, non abbia emanato provvedimento in materia;
- che la regione, di intesa con le autonomie locali, in considerazione della complessità degli interventi da realizzare, dell'entità del superamento dei limiti e dell'eventuale esigenza di delocalizzazione di insediamenti ed edifici, può fissare termini diversi.

L'art.2, terzo, quarto e quinto comma, D.M. cit. dispone, infine, che:
"3. Fatti salvi i termini e le scadenze di cui al comma 2, ai fini della predisposizione dei piani di cui al presente decreto, i comuni possono notificare alle società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, l'eventuale superamento dei limiti previsti.
4. Il piano di cui al comma 1 tenendo anche conto delle indicazioni contenute negli allegati 2 e 3, deve contenere:
a) l'individuazione degli interventi e le relative modalità di realizzazione;
b) l'indicazione delle eventuali altre infrastrutture dei trasporti concorrenti all'immissione nelle aree in cui si abbia il superamento dei limiti;
c) l'indicazione dei tempi di esecuzione e dei costi previsti per ciascun intervento;
d) il grado di priorità di esecuzione di ciascun intervento;
e) le motivazioni per eventuali interventi sui ricettori.
5. Entro sei mesi dalla data di ultimazione di ogni intervento previsto nel piano di risanamento, la società o l'ente gestore ivi compresi i comuni, le province e le regioni, nelle aree oggetto dello stesso piano, provvede ad eseguire rilevamenti per accertare il conseguimento degli obiettivi del risanamento e trasmette i dati relativi al comune ed alla regione o all'autorità da essa indicata.".


3. Tornando all'esame della problematica in oggetto, va innanzitutto ricordato che, come già chiarito dallo Scrivente nel precedente parere, "In base all'art.10, 5° comma, l. 26 ottobre 1995, n.447, l'obbligo dei gestori ... di predisporre piani di contenimento e di abbattimento del rumore ... non è incondizionato ma sussiste solo in caso di accertato superamento dei limiti di emissione o di immissione." (v. C.Stato, sez, VI, 03.02.2005, n.281).

Infatti, testualmente l'art.10, comma 5, L. n.445/1995 cit. dispone che le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture "nel caso di superamento dei limiti" hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore.

Come sopra visto, l'art.10, l. n.447/1995 cit. demanda al Ministro dell'ambiente la competenza ad emanare, con proprio decreto, direttive sui piani di contenimento ed abbattimento del rumore entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

Con il D.M. 29 novembre 2000 si è scelto di assegnare agli stessi soggetti interessati -società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture- l'obbligo di individuare le aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti di legge, al fine di adottare il piano di risanamento.

Come visto, presupposto per l'adozione del piano è la previa individuazione delle aree in cui viene riscontrato il superamento dei limiti.
In particolare, va ricordato che i 18 mesi assegnati alla società o ente per la presentazione del piano decorrono dalla (eventuale) individuazione delle aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti.
Ora, in linea puramente teorica, la circostanza che non sia stato presentato (entro i termini fissati dal D.M. cit.) un piano di contenimento e abbattimento del rumore potrebbe significare che le società e gli enti gestori non abbiano accertato alcun superamento dei limiti di legge.

Per questa ipotesi, il D.M. cit. prevede un (secondo) meccanismo che consente l'attivazione dell'obbligo di presentare il piano.
Infatti, l'art.2, comma 3, D.M. cit. dispone che, fatti salvi i termini e le scadenze di cui al comma 2, i comuni possono notificare alle società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, l'eventuale superamento dei limiti previsti e ciò "ai fini della predisposizione dei piani di cui al presente decreto".

Dunque, il superamento dei limiti può sempre essere accertato dall'autorità competente.
Il predetto accertamento, in linea con la previsione di cui all'art.10, comma 5, l. n.447/1995 cit. e con la giurisprudenza citata, rende attuale l'obbligo della società o dell'ente di presentare il piano di contenimento ed abbattimento del rumore.
Va da sè che, nel sistema delineato dal D.M. cit., la società o l'ente gestore dovrà presentare il piano entro 18 mesi che in questo caso decorrono dalla notifica dell'accertamento ex art.2, comma 3, D.M. cit.

In conclusione, pare allo Scrivente che l'accertamento da parte dell'ARPA del superamento dei limiti a carico dei soggetti di cui all'art.10, comma 5, l. n.447/1995 cit. non possa comportare (già) l'avvio del procedimento sanzionatorio ma, una volta notificato al soggetto interessato, costituisca il dies a quo per il decorso dei 18 mesi concessi dal D.M. cit. per la presentazione del piano.
Tuttavia, trattandosi di normativa statale, che richiede una applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale, valuterà codesta Amministrazione l'opportunità di acquisire, sulla questione sottoposta e qualora ciò sia ritenuto necessario, l'avviso dei competenti organi centrali statali.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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