POS. I Prot._______________/85.11.2009

OGGETTO: Lavoro - Ente di Sviluppo Agricolo - Sottoscrizione di accordo integrativo per gli operai agricoli.



ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE -
Dipartimento Interventi Infrastrutturali

PALERMO




1. Con nota prot. n.43276 del 7 maggio 2009 codesto Dipartimento, premesso che presso l'Ente di Sviluppo Agricolo sono in servizio operai agricoli assunti a tempo indeterminato ed operai agricoli stagionali a tempo determinato e che agli stesso si applica il vigente CCNL degli operai agricoli ed il C.P.L. relativo alla provincia di assunzione, ha chiesto l'avviso dello Scrivente sulla questione che qui di seguito si rappresenta.
Il Consiglio di Amministrazione dell'ESA ha ratificato un accordo integrativo aziendale relativo agli operai agricoli, stipulato tra il Presidente del predetto ente e le Organizzazioni sindacali di categoria, che prevede di attribuire un trattamento economico uniforme a tutto il predetto personale e, specificamente, quello previsto nel C.P.L. di Enna, in quanto trattamento di migliore favore.
Rappresentando che dalla predetta previsione scaturisce un maggiore onere economico a carico dell'Ente, codesta Amministrazione ha chiesto:
- se il predetto contratto poteva essere stipulato dal Presidente dell'ESA, e ciò "in quanto i contratti collettivi di riferimento vengono sottoscritti sia a livello nazionale che provinciale tra le Associazioni di Categoria dei datori di lavoro e le Organizzazioni sindacali";
- se sia conforme alla vigente normativa l'applicazione del C.P.L. di Enna a tutti gli operai in servizio nelle diverse province "in considerazione che in atto nelle diverse province dell'isola vigono i relativi Contratti Provinciali di Lavoro".


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

Nel nostro ordinamento, a seguito della mancata attuazione dell'art.39, Cost., il contratto collettivo è un contratto di diritto comune: la natura "privatistica" del contratto collettivo è pacifica in giurisprudenza ed è sostenuta dalla maggior parte della dottrina.

L'inquadramento dogmatico tra i negozi giuridici ed, in particolare, tra i contratti, implica che l'unica regolamentazione del contratto collettivo rinvenibile nell'ordinamento è quella dettata dal codice civile per i contratti in generale.

La natura negoziale impone, in particolare, che l'indagine ermeneutica debba essere compiuta secondo i criteri dettati dagli artt. 1362 c.c. e segg. e non sulla base degli artt. 12 e 14 preleggi (v. Cass., sez. lav., 24.01/2008, n.1582).

Ancora: il contratto collettivo si colloca specificamente all'interno della categoria del "contratto normativo", di quel contratto cioè che, invece di porre in essere direttamente un atto di scambio, determina i contenuti di una futura produzione contrattuale.
Le parti, nel contratto collettivo, si accordano circa le condizioni alle quali si atterranno nell'attività contrattuale che svolgeranno nel futuro.

Va ricordato altresì che la contrattazione decentrata può svolgersi ad una pluralità di livelli.
In alcuni settori, come quello dell'agricoltura, ha rilievo la dimensione territoriale: in particolare, il livello provinciale.
L'agricoltura italiana, infatti, è da sempre un settore fortemente eterogeneo, caratterizzato dalla presenza di zone a vocazione agronomica diversa e da differenze geografiche tali da rendere normativamente rilevanti le specialità territoriali.
Lo storico sistema di decentramento provinciale, caratterizzato da contratti collettivi (provinciali) senza limiti che comportavano nelle diverse realtà provinciali differenze anche notevoli, è stato poi mitigato dalla stipula di contratti collettivi nazionali di lavoro che ha garantito uno sviluppo equilibrato delle relazioni contrattuali a livello provinciale e nazionale.

Ciò premesso per grandi linee, va rilevato che il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti (1° gennaio 2006- 31 dicembre 2009, stipulato dalle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in ordine alla struttura ed all'assetto della contrattazione, prevede appunto che "La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e provinciale", disponendo in particolare che "Il CCNL ha durata quadriennale e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro, nonchè il ruolo e le competenze del livello provinciale di contrattazione" e che "La contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali e può trattare le materie specificatamente rinviate dagli artt. 86 e 87 del CCNL,secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale." (v. art.2 cit.).
L'art.86, CCNL, concernente "Contrattazione provinciale operai agricoli", dispone poi che "Questo livello di contrattazione ha il ruolo e le funzioni ad esso attribuiti da quanto stabilito dall'art.2 del presente CCNL. La contrattazione provinciale può inoltre trattare le materie per le quali nel presente articolo è prevista la possibilità di tale regolamentazione, nei limiti e secondo le procedure delle specifiche norme di rinvio contenute nei seguenti articoli: ............ - art.45 - Retribuzione ........" (secondo comma).


3. Passando alla specifica fattispecie in oggetto si può osservare quanto segue.
Come visto, l'autonomia collettiva ha predeterminato convenzionalmente come ambito territoriale di decentramento, quello provinciale.
Di conseguenza, un contratto integrativo a livello aziendale, che per l'ESA coincide con quello regionale, non è ad oggi autorizzato dalla contrattazione nazionale.

La predetta articolazione del sistema contrattuale è intimamente connessa ai caratteri strutturali del settore produttivo, alla morfologia del mercato del lavoro ed alla storia del movimento sindacale agricolo.
E' anche vero che si tratta di disciplina "privatistica", rimessa cioè all'autonomia contrattuale delle parti, le quali potrebbero disporre diversamente e prevedere un diverso decentramento contrattuale con specifico riferimento all'ESA in considerazione delle peculiarità dell'ente (e del suo ambito regionale).

Tuttavia, senza che sia necessario approfondire il complesso rapporto tra contratti collettivi di livello (o ambito) diverso, va ricordato che "è necessario che i vari contratti abbiano come titolari il medesimo soggetto o, quanto meno, soggetti che risultino omogenei sotto il profilo della rappresentatività. In altri termini, non si può ritenere che un qualunque accordo avente la veste o l'apparenza del contratto collettivo possa derogare un contratto collettivo nazionale. Legittimati a stipulare contratti collettivi che derogano e specificano il contenuto dei contratti generali sono solo quei soggetti che siano riferibili all'organizzazione stipulante dell'altro contratto" (v. , sul punto, G.Giugni, Diritto sindacale, Cacucci ed.).

Pertanto, si può concludere che il contratto collettivo integrativo in esame -in ogni caso ed a prescindere dai due specifici profili sottoposti all'esame dello Scrivente- non potrebbe derogare alle previsioni del CCNL vigente, essendo stato stipulato, dalla parte datoriale, da un soggetto diverso (il Presidente dell'ESA) da quello che ha stipulato il CCNL.

Pur non potendosi escludere, infatti, in astratto -ad oggi- la legittimazione di quest'ultimo, dal momento che la separazione tra organi gestionali e organi politici con riferimento all'ESA non ha ancora trovato attuazione, un contratto integrativo stipulato dallo stesso, alla luce del sistema contrattuale vigente, non risponde alle condizioni prefissate dalle parti.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente, rimanendo il secondo quesito assorbito da quanto già rassegnato.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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