Pos. 3   Prot. N. 70.11.09  



Oggetto: Applicazione della procedura di valutazione ambientale strategica di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 4 del 20008 ai progetti di opere marittime realizzate in assenza o in difformità dal piano regolatore portuale.






ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Dipartimento territorio e Ambiente

Palermo





1.Con la nota prot. n. 88483 del 25 novembre 2008, trasmessa all'Ufficio con nota n. 30321 del 21 aprile 2009, codesto Dipartimento pone la problematica che di seguito si rappresenta.
I piani regolatori portuali di competenza regionale sono approvati con decreto dell'Assessorato territorio ed ambiente ai sensi dell'art. 30 della l.r. n., 21 del 1985. Ai suddetti piani si applicano le norme di cui ai commi 1-4 del decreto legislativo n. 4/2008 concernenti la Valutazione Ambientale Strategica ( VAS).
I progetti di opere portuali possono essere autorizzati e realizzati se conformi alle previsioni dello strumento di pianificazione costituito dal Piano Regolatori Portuale. Tuttavia viene rilevato che, in Sicilia, almeno in due casi specifici possono essere autorizzate opere portuali in difformità o in assenza di strumenti di pianificazione e urbanistici.
In particolare il primo caso concerne le strutture nautiche da diporto ed in particolare l'art. 6 del DPR n. 509/97 ove è previsto che l'approvazione del progetto definitivo equivale all'approvazione del piano regolatore portuale.
La seconda ipotesi concerne l'art. 5 della l.r. n. 21/98 che prevede la possibilità di completare strutture esistenti di opere marittime anche in assenza del Piano regolatore portuale. Ciò posto viene chiesto di esprimere un parere " in merito al dubbio che si presenta sulla applicazione della procedura di VAS di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 4 del 2008 ai progetti di opere marittime portuali approvati secondo le procedure di cui al sopra citato regolamento ( DPR 02.12.1997, n. 509), i quali costituiscono anche approvazione del PRP, ed ai progetti di opere marittime portuali di completamento di strutture esistenti approvati secondo le procedure di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 1998".

2. Gli artt. 4 e ss. del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 recante " Norme in materia ambientale" così come modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4, disciplinano le Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Ambientale Integrata ( IPPC).
In particolare per quel che qui interessa ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera a) e b) del decreto in esame si intende per:
"a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio".

Per quanto concerne specificamente la Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del medesimo decreto " La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni."

Esemplificando si può ritenere che la Valutazione Ambientale Strategica dunque rappresenta un processo di valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi mentre la Valutazione di Impatto Ambientale concerne le ripercussioni ambientali applicate ad un singolo progetto.
La V.A.S. infatti, nasce dall'esigenza, sempre più radicata sia a livello comunitario sia nei singoli stati membri, che nella promozione di politiche, piani e programmi, insieme agli aspetti sociali ed economici, vengano considerati anche gli impatti ambientali. Si è infatti compreso che l'analisi delle ripercussioni ambientali applicata al singolo progetto (propria della Valutazione d'Impatto Ambientale) e non, a monte, all'intero programma, non permette di tenere conto preventivamente di tutte le alternative possibili.
E' di tutta evidenza tuttavia che le due procedure si trovino in stretta correlazione essendo la prima una naturale estensione della seconda applicata ai piani ed ai programmi o comunque a progetti di scala geografica più ampia.
Ciò premesso appare opportuno esaminare distintamente i due casi che vengono sottoposti all'attenzione dello Scrivente .
Il primo riguarda l'art. 75 della l.r. 16 aprile 2003, n. 4, rubricato "Nautica da diporto"secondo il quale " Nelle more della approvazione di una organica disciplina per la gestione del demanio marittimo regionale, nel territorio della Regione siciliana il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto è disciplinato dagli articoli da 1 a 10 del regolamento approvato con D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo e dai decreti attuativi emessi in attuazione dell'articolo 10, commi 4, 5 e 6 del medesimo regolamento". Il suddetto regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 1, reca la disciplina "del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'art. 2, lettere a) e b), il procedimento di approvazione dei relativi progetti, nonché gli altri procedimenti che risultano strettamente connessi o strumentali".
Gli articoli successivi indicano i soggetti a cui vengono presentate le istanze di concessione ( art.3 ), la procedura di esame del progetto (art. 5) e l'approvazione del progetto definitivo( art. 6).
Quest'ultima disposizione prevede infatti che "Entro quindici giorni dalla valutazione di ammissibilità del progetto preliminare, il sindaco invita il richiedente alla presentazione del progetto definitivo, redatto ai sensi dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepito dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, con particolare riferimento al piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e del tratto di costa interessato e allo studio d'impatto ambientale, ove prescritto, redatto secondo le indicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, per la successiva trasmissione alla competente autorità regionale.
2. L'approvazione del progetto definitivo è effettuata:
a) in caso di conformità dello stesso ai vigenti strumenti di pianificazione ed urbanistici, mediante conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
b) in caso di difformità del progetto rispetto ai vigenti strumenti di pianificazione ed urbanistici o in mancanza degli stessi, mediante accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni.
3. Alla conferenza di servizi o all'accordo di programma promossi dal sindaco partecipano, per la formalizzazione dei provvedimenti di rispettiva competenza, ove non definitivamente formalizzati nel corso dell'esame del progetto preliminare, le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 2, ed in ogni caso il competente ufficio del Genio civile delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici per la valutazione di idoneità tecnica delle opere descritte nel progetto, nonché l'autorità competente per la pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.
4. La regione, in relazione alle caratteristiche, localizzazione, tipologia, dimensioni ed interessi sovracomunali del progetto del porto od approdo, nonché in relazione agli strumenti di pianificazione regionale vigenti, può disporre l'assunzione della responsabilità del procedimento di approvazione del progetto definitivo.
5. Il progetto definitivo ed i documenti connessi sono inviati agli enti partecipanti almeno centocinquanta giorni prima della data di convocazione, al fine di consentire ai medesimi l'espletamento delle procedure necessarie alla compiuta e definitiva espressione delle rispettive competenze.
6. L'approvazione del progetto definitivo equivale alla approvazione del piano regolatore portuale ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, sia che la richiesta di concessione pervenga da un soggetto privato, sia che venga avanzata dal comune territorialmente competente".
Quindi nell'ipotesi normativa appena descritta il legislatore regionale ritiene che l'approvazione di un progetto definitivo inerente la realizzazione di una struttura nautica da diporto sia equiparata all'approvazione del Piano Regolatore Portuale. Considerato che, come già rilevato, la VAS "riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs n. 152/06" deve ritenersi in questo caso necessaria la messa in atto della procedura di valutazione ambientale strategica.
D'altra parte non sembra dubbio che la realizzazione di una struttura nautica da diporto, come un porto turistico o un approdo, ( art. 2 del DPR n. 509/97) determini un impatto significativo sull'ambiente che quindi rende necessaria l'attivazione della procedura di VAS sopra citata.

La seconda ipotesi normativa è regolamentata dall'art. 5, comma 1, della l.r. n. 21/98 che prevede che "L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può autorizzare con le procedure di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni la realizzazione di opere marittime portuali volte al completamento di strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se non di interesse statale o regionale e realizzate in assenza di piano regolatore dei porti".
In buona sostanza, per effetto di una deroga normativa che, come precisato nella circolare interpretativa del 7 agosto 2003 di codesto Assessorato, "risponde all'esigenza di adeguare gran parte delle strutture portuali che sovente, non essendo state compiutamente definite, ed in mancanza di un adeguato strumento di pianificazione (PRP), si trovano in condizioni di inadeguata sicurezza, sia per l'accesso che per l'ormeggio", il completamento delle opere portuali viene realizzato in assenza di piano regolatore portuale. Tuttavia, a differenza dell'ipotesi appena esaminata, la normativa in questione autorizza il completamento di opere già esistenti che quindi non determina una modificazione significativa, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo dell'assetto ambientale del territorio.
Tale opzione ermeneutica è del resto confermata dal dato letterale che, come già rilevato, richiede la VAS per piani e programmi e la VIA per i progetti "che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale" .
Per le suddette motivazioni deve darsi risposta negativa in ordine all'applicazione della procedura di VAS nel caso sopra prospettato.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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