POS. II Prot._______________/63.11.2009

OGGETTO: Istruzione e ricerca - Riconoscimento di scuole ed istituzioni culturali straniere.





ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Pubblica Istruzione


PALERMO







1. Con nota prot. n.1026 del 15 aprile 2009 codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine al requisito del riconoscimento cui è subordinata l'applicazione del regime fiscale di esenzione dall'IVA per le prestazioni didattiche ai sensi dell'art.10, n.20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, a seguito dell'intervenuta soppressione ex art.1-bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n.250, convertito dalla L. 3 febbraio 2006, n.27, del dell'istituto della presa d'atto da parte della pubblica amministrazione.
Viene al riguardo chiarito che la questione trae origine dalla denuncia di inizio attività, allegata alla nota cui si risponde, presentata a codesta Amministrazione da una società s.r.l. -che gestisce una scuola di lingue in rapporto di franchising con società sita nell'Unione Europea- ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n.389 recante norme in materia di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia.
In particolare, codesto Dipartimento segnala allo Scrivente che:
- l'art.1 bis, comma 7, D.L. 5 dicembre 2005, n.250, convertito dalla L. 3 febbraio 2006, n.27, "ha abrogato l'art.352 e l'art.366 del D.lgs. 16/04/1994, n.297" e "pertanto, l'amministrazione scolastica non esercita più la competenza ad emettere i provvedimenti di "presa d'atto" relativamente alle istituzioni scolastiche meramente private";
- che la problematica è stata affrontata dal Ministero della Pubblica Istruzione che, con circolare prot. n.602 del 18 gennaio 2008, ha chiarito che "a richiesta delle Agenzie delle entrate competenti per territorio ed esclusivamente alle stesse, saranno rilasciati pareri tecnici relativi all'ascrivibiltà dell'attività svolta dai soggetti di volta in volta interessati ad una delle categorie concettuali indicate nell'art.10, n.20, del citato D.P.R. 633/1972";
- che la circolare dell"Agenzia delle entrate n.22/E del 18 marzo 2008 ha ribadito quanto suesposto.


2. Sulla questione si osserva quanto segue.
L'art.10, n.20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", dispone l'esenzione dall'IVA per "le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale".

E' evidente che la norma non dà indicazioni in ordine al riconoscimento, ma si limita ad assumerlo come presupposto da cui consegue l'applicazione del beneficio dell'esenzione.

L'indagine va, pertanto, condotta su norme diverse da quelle fiscali.

A fine di individuare correttamente la normativa di riferimento, appare necessario partire dal corretto inquadramento della fattispecie sottoposta allo Scrivente.
Ora, la scuola in oggetto, come si evince dagli allegati, è legata contrattualmente da un rapporto di franchising con società straniera sita nell'Unione Europea, proprietaria dei diritti di utilizzazione del metodo didattico concesso alla società affiliata in Italia.
Dal rapporto contrattuale tra la società straniera e quella in oggetto, come si evince dagli allegati, derivano una serie di obblighi in capo alla società affiliata che rimane, in particolare, soggetta a specifici controlli amministrativi, contabili, sull'attività didattica e sull'utilizzo del relativo metodo.

Si può ricordare, a maggiore chiarezza, che il rapporto di franchising, come dottrina e giurisprudenza hanno sempre evidenziato, si caratterizza proprio per la completa integrazione tra franchisor (proprietario del marchio del bene o del servizio) e società franchisee (che quel marchio utilizza in concessione) che raggiunge (a fronte dell'indiscutibile autonomia del concedente rispetto al concessionario) un grado di intensità tale che il franchisee deve integralmente fondere la propria immagine con quella del franchisor e, di conseguenza, rimane soggetto ad una serie minuziosa di prescrizioni e controlli (v., al riguardo, F.Galgano, Diritto privato, 13^ ed., CEDAM, p. 548).

Quanto detto, è già sufficiente per inquadrare la fattispecie nella previsione di cui all'art.366 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".

Infatti, la predetta norma, ai commi 1 e 2, dispone testualmente che:
"1. Fatto salvo quanto previsto per i cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione Europea e quanto stabilito nell'articolo 353, comma 4, i cittadini e gli enti stranieri, che intendono istituire o gestire, nel territorio della Repubblica, scuole di qualunque ordine e grado, ed organismi culturali di qualunque tipo, quali accademie, corsi di lingue, istituti di cultura e d'arte, doposcuola, convitti, collegi, pensionati, corsi di conferenze e simili, devono essere muniti di una speciale autorizzazione. Le domande di autorizzazione devono essere presentate al prefetto della provincia, che le trasmette al Ministero degli affari esteri, il quale le inoltra al Ministero della pubblica istruzione, che delibera sulla concessione dell'autorizzazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a quelle scuole e a quegli organismi culturali di proprietà o diretta emanazione di persone od enti italiani, indirettamente promossi da enti o persone straniere o che siano controllati da tali enti o persone o che comunque con essi abbiano rapporti amministrativi, a meno che non si versi nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 353.".

Va qui chiarito che il citato art.366, D.Lgs. n.297 del 1994 non è stato abrogato dall'art.1-bis, D.L. 5 dicembre 2005, n.20, convertito nella L. 3 febbraio 2006, n.27 che, al comma 7, prima parte, dispone specificamente che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogate le disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, secondo e terzo periodo, del presente articolo e fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonché per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia. ....".

Il quadro normativo di riferimento va completato richiamando il D.P.R. 18 aprile 1994, n.389, recante "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia" che, in particolare, all'art.1 dispone che:
"1. I cittadini e gli enti appartenenti a Paesi extra-comunitari, che intendono istituire o gestire, nel territorio italiano, scuole di qualunque ordine e grado ed organismi culturali di qualunque tipo (accademie, corsi di lingue, istituti di cultura e d'arte, doposcuola, convitti, collegi, corsi di conferenze e simili) devono essere autorizzati rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione, ovvero dal Ministero per i beni culturali ed ambientali.
2. I cittadini e gli enti appartenenti alla Comunità europea, che intendono istituire o gestire, nel territorio italiano, scuole di qualunque ordine e grado ed organismi culturali di qualunque tipo, hanno l'obbligo di presentare rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione, ovvero al Ministero per i beni culturali ed ambientali, una denuncia di inizio dell'attività attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. La denuncia di inizio dell'attività sostituisce l'atto di consenso dell'amministrazione competente. L'amministrazione verifica d'ufficio, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, l'esistenza dei presupposti richiesti dal presente regolamento, disponendo, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività.
3. Gli attestati rilasciati da scuole o organismi culturali stranieri in Italia non hanno il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole statali pareggiate o legalmente riconosciute italiane.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresì, alle scuole ed agli organismi culturali di proprietà o di diretta emanazione di persone o enti italiani indirettamente promossi da persone o enti stranieri, o da essi controllati, o che comunque abbiano con essi rapporti amministrativi.".

Si può, dunque, concludere, che la scuola in oggetto, controllata da una società con sede nella Unione europea, rientra nella fattispecie disciplinata dall'art.1, secondo comma, D.P.R. n.389/1994 testè citato, che prevede la presentazione di una denuncia di inizio attività, che sostituisce l'atto di consenso dell'amministrazione competente.

Così inquadrata la fattispecie di cui trattasi, la problematica fiscale va risolta secondo le istruzioni fornite dalla recente circolare n.22/E del 18 marzo 2008 dell'Agenzia delle Entrate già citata da codesta Amministrazione, della quale occorre però analizzare non il paragrafo 3 (che si occupa di "Organismi privati, diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione") ma il paragrafo 7 relativo alle "Scuole ed istituzioni straniere in Italia".

Viene ivi affermato, come già evidenziato, che "Le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia continuano ad essere disciplinate dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297" e, dunque, dall'art.366 del medesimo e dall'art.1 D.P.R. n.389/1994 cit. e, nel richiamare il nuovo orientamento del Ministero della Pubblica Istruzione espresso nella nota prot. A00DG0S150, viene chiarito specificatamente che "il procedimento per il funzionamento delle scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia termina con un provvedimento (anche tacito), il quale è idoneo a conferire alle scuole ed istituzioni in argomento il requisito del riconoscimento per l'applicazione dell'esenzione dall'IVA di cui al citato articolo 10, n.20) del D.P.R. n.633".

Pare, dunque, allo Scrivente che la denuncia di inizio attività presentata dalla società in oggetto possa trovare seguito secondo le disposizioni di cui all'art.1, secondo comma, D.P.R. n.389/1994 cit. e valere come presupposto per l'esenzione fiscale di cui all'art.10, n.20), del D.P.R. n.633/1972 cit.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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