Pos. 2   Prot. N. / 62.11.09 



Oggetto: Riscossione imposte dirette - Agevolazioni dei pagamenti - Competenza legislativa della Regione.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO
E DELLE FINANZE
Dipartimento delle finanze e del credito

PALERMO






1 - Con nota n. 5867 del 14 aprile 2009 codesto Dipartimento, con riferimento al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito" ed in particolare all'art. 19 "Dilazione del pagamento", ha posto allo Scrivente il seguente quesito.
Il suddetto art. 19 prevede la possibilità per il contribuente in temporanea situazione di difficoltà di chiedere una rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Viene chiesto se il legislatore siciliano può stabilire un numero di rate superiore e precisamente centoventi.
Inoltre, viene ipotizzata l'introduzione del beneficio della sospensione della riscossione per un anno e la successiva ripartizione del debito tributario fino a centootto rate mensili a favore delle microimprese operanti nel territorio della Regione; ciò analogamente ad una previsione del citato art. 19 non più presente nella vigente formulazione .
Codesto Dipartimento ritiene percorribili le ipotizzate iniziative nella considerazione della realtà economica siciliana e dell'esistenza dell'istituto della dilazione di pagamento quale principio generale fissato dalla legislazione statale e la cui osservanza è condizione per l'espletamento della funzione legislativa in questione.

2 - Il primo comma dell'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente, statuisce che "L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.".
Nel testo precedente la modifica apportata dall'art. 36 del d.l. 248/2007 come risultante dalla legge di conversione n. 31 del 2008, l'art. 19 in questione prevedeva in alternativa a tale agevolazione "la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento" in un determinato numero massimo di rate mensili.
Come noto, per quanto concerne la qualificazione della competenza legislativa della Regione in materia tributaria, sebbene tale materia non sia menzionata tra quelle elencate negli artt. 14 e 17 dello Statuto, concernenti la competenza legislativa esclusiva e concorrente della Regione, la Corte costituzionale ha espressamente sancito che la potestà normativa tributaria della Regione siciliana non ha carattere esclusivo, ma concorrente o sussidiario, dovendosi ispirare ai principi e agli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato in materia (cfr.tra tante Corte cost. n. 9 del 1957; n. 97 del 1974).
Con riferimento all'art. 36 dello Statuto e delle norme di attuazione in materia ( D.P.R. n. 1074 del 1965 ) è stato affermato dalla Corte Costituzionale che "Resta alla Regione la possibilità ( espressamente riconosciuta dal primo inciso dell'art. 6 del d. P.R. n. 1074 del 1965 ) di intervenire legislativamente anche sulla disciplina dei tributi erariali, ma nei limiti segnati dai principi del sistema tributario statale e dai principi della legislazione statale per ogni singolo tributo" ( C. Cost. sent. n. 111 del 1999 ); limiti che la giurisprudenza della Corte ha ricondotto anche all'esigenza fondamentale di unitarietà del sistema tributario e a quella del coordinamento con la finanza dello Stato e degli enti locali, affinchè non derivi turbamento ai rapporti tributari nel resto del territorio nazionale ( così C. Cost. sent. 9 del 1957 ).
Ferma restando l'esigenza di unitarietà del sistema, in ordine alle caratteristiche di ciascun tributo, ai cespiti colpiti, alle modalità di riscossione ( cfr. C. Cost. sent. n. 166 del 1976 ), ed il conseguente obbligo di rispettare i principi e gli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato in materia, è stato però affermato che tale limite non comporta "affatto obbligo di ripeterne pedissequamente le norme, alle quali la Regione può e deve introdurre quelle variazioni utili ad adattare le leggi nazionali alle speciali necessità del suo territorio. Nel che è la ragione, la portata e il limite della stessa legislazione concorrnte" ( C. Cost. sent. n. 97 del 1974 ).
Con particolare riferimento a norme regionali attributive di specifiche agevolazioni in campo tributario, la giurisprudenza della Corte ha più volte ammesso che "per sovvenire a interessi locali degni di rilievo, la Regione possa concedere agevolazioni fiscali rispondenti a tipi previsti dalla legislazione statale" ( sent. n. 37 del 1961 ), "nei limiti del rispetto, per ogni singolo tributo, del tipo di tassazione vigente nell'ordinamento dello Stato all'epoca dell'applicazione della legge regionale". ( sent. n. 23 del 1966 ).
Ciò ribadendo quanto la stessa Corte aveva espresso con la sentenza n. 25 del 1958 ove si legge che la legislazione siciliana " deve essere altresì coordinata con la finanza dello Stato per evitare turbamento ai rapporti tributari nel resto del territorio dello Stato, e deve uniformarsi all'indirizzo ed ai principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo. La stessa Corte ha inoltre precisato, che per le esenzioni tributarie questi principi sono quelli vigenti nella sfera delle esenzioni riguardanti i singoli tributi; che, per il necessario coordinamento tra la finanza regionale e quella statale, affinché una norma regionale che disponga una esenzione tributaria possa essere costituzionalmente legittima, occorre che esistano nella legislazione statale casi di esenzione da un determinato tributo per sé considerato; che le disposizioni che li prevedono trovino rispondenza in un tipo di esenzione previsto in una legge dello Stato nel senso che quest'ultima contenga elementi cui possa riferirsi la norma emanata dalla Regione; che, infine, la esenzione debba rispondere ad un interesse regionale.".
Alla luce dei superiori principi si ritiene che l'ipotizzato aumento del numero delle rate possa ritenersi rispettoso del limite derivante dai principi e dagli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato nel senso sopra delineato, considerato che il sistema di rateazione è previsto dalla norma statale in questione e che principio da osservare può individuarsi nella concessione del potere di dilazionare il pagamento in un numero massimo di rate e a seguito dell'accertata temporanea situazione di difficoltà del contribuente richiedente l'agevolazione.
Vero è che la Corte ha avuto occasione di portare la sua attenzione anche sulla rilevanza della misura agevolativa affermando che la Regione può discostarsi dalla legislazione dello Stato, ma la differenza quantitativa tra le due legislazioni, quando è di sensibile entità " si traduce in differenza qualitativa e pertanto in manifesto privilegio dei contribuenti d'una Regione rispetto a tutti gli altri" ( sent. cit. n. 23 del 1966 ). Nella fattispecie, tuttavia, non si ritiene che l'entità dell'ulteriore beneficio ipotizzato ( aumento del numero delle rate ) possa considerarsi tale da alterare qualitativamente la misura agevolativa già prevista nella considerazione che la concessa dilazione comporta, naturalmente un aumento della somma da restituire a titolo di interessi.
Val la pena di ricordare, inoltre, che la concessione dell'agevolazione regionale ( ulteriore rispetto a quella prevista dalle norme statali ) va giustificata con l'indicazione delle particolari condizioni di disagio da cui scaturisce l'esigenza di tutelare particolari interessi locali degni di rilievo.
In ordine, invece, all' introduzione, in alternativa al suindicato beneficio, di quello della sospensione della riscossione per un anno, si ritiene che tale previsione potrebbe dar luogo a rilievi di legittimità costituzionale.
Infatti, la circostanza che tale agevolazione era in passato prevista nella legge statale coevamente alla sospensione della riscossione per situazioni eccezionali disciplinata dall'art. 19 bis del D.P.R. in questione e che il legislatore nazionale ha ritenuto di sopprimere lasciando immutata quella del detto art. 19 bis, fa rilevare una volontà di espungere dall'ordinamento quel tipo di agevolazione.
In base alle considerazioni sopra esposte, l'ipotizzato beneficio non troverebbe rispondenza in analoga provvidenza concessa dalla legislazione statale nei casi di temporanea ( non derivante da eventi eccezionali ) difficoltà del contribuente.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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