Pos. 2  Prot. N. / 61.11.09 



Oggetto: Contributi ex tab. H l. r. 21/2003 - Mancata rendicontazione nei termini previsti dall'art. 23 l. r. 23/2002.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Dipartimento per la pianificazione strategica

PALERMO






1 - Con nota del Servizio 6° n. 1109 del 31 marzo 2009 codesto Dipartimento ha riferito che una associazione iscritta nella tabella H allegata alla l. r. n. 21 del 2003 quale destinataria di un contributo annuo per gli anni 2004, 2005 e 2006, non ha presentato il rendiconto delle spese effettuate prescritto dall'art. 23 della l. r. n. 23 del 2002 nel termine previsto al secondo comma di quest'ultimo.
Dopo aver manifestato l'orientamento negativo all'erogazione del contributo per gli anni 2004/2006 e con la precisazione che non si è proceduto ad erogare alcuna somma alla predetta associazione, viene chiesto a quest'Ufficio "se l'interpretazione relativa all'applicazione dell'art. 23 della legge regionale 23.12.2002 n° 23 abbia carattere ordinatorio o perentorio, anche in considerazione che la Federazione ha trasmesso parte della documentazione richiesta ( non però giustificativa di spesa ), entro il termine prescritto dei 60 giorni".

2 - L'art. 23 "Contributi in favore di associazioni e fondazioni" della l. r. n. 23 del 2002 dispone (per le ipotesi in cui non siano normativamente previste modalità di concessione di singoli contributi ) per quanto qui interessa, che i destinatari dei contributi sono tenuti a " a) presentare, ai fini dell'erogazione di una prima quota pari al 60 per cento delle somme, un piano dettagliato del programma da realizzare; b) presentare, entro sessanta giorni dall'ultimazione del programma, il rendiconto delle spese effettuate al fine della erogazione del saldo."
Al secondo comma è statuito che " La mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui alla lettera b) del comma 1 comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme già erogate, nonché l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo.".
La formulazione della norma pare non dar luogo a dubbi sulla natura ordinatoria o perentoria del termine imposto al primo comma per la presentazione del rendiconto delle spese ossia sessanta giorni dall'ultimazione del programma annuale di attività . Infatti, a qualificare il suddetto termine soccorre il comma successivo che commina, in caso di inosservanza dello stesso, la revoca del provvedimento di concessione e la conseguente restituzione delle somme già ( eventualmente ) erogate nonché l'esclusione dell'interessato dall'erogazione del finanziamento per l'anno successivo.
L'imposizione della suddetta sanzione lascia intendere che il prescritto adepimento nei tempi indicati sia stato considerato dal legislatore come condicio sine qua non per l'erogazione del saldo nonché per il mantenimento del beneficio concesso.
Si può, pertanto, affermare che la mancata rendicontazione delle spese entro il termine legislativamente fissato e decorrente dall'ultimazione del programma annuale di attività posto a base della domanda di contributo comporta la decadenza dallo stesso e dall'ammissione al contributo per l'anno successivo.
A nulla rileva, invece, l'avvenuta presentazione di altra documentazione richiesta, considerato che la norma nell'imporre il termine di sessanta giorni fa esplicito riferimento al "rendiconto delle spese effettuate".

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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