Pos. 3   Prot. N. 5742 - 45.09.11 Palermo 8-4-2009 




Oggetto: EDILIZIA POPOLARE - Alloggio popolare via dell'KKK - richiesta di cessione in proprietà da parte di XXXXX.





                      PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA 

DIPARTIMENTO DEL PERSONALE E DEI SERVIZI GENERALI.
Dipartimento del personale, dei servizi generali, di quiescenza , previdenza ed assistenza del personale.
          P A L E R M O 





1. Con nota 18-2-2009, n. 29459, sottoscritta dal dirigente del Servizio "Demanio e patrimonio immobiliare" con successiva 13 marzo 2009, di ugual contenuto, sottoscritta dal Dirigente generale di codesto Dipartimento viene chiesto allo scrivente Ufficio un riesame, alla luce di alcuni ulteriori documenti, del parere n. 9294/1001.04.11 del 28-5- 2004 già reso in ordine all'annnosa vicenda relativa alla richiesta da parte di XXXXX di cessione in proprietà di un alloggio da anni assegnatogli ma per il quale il Comune di YYYYY, con delibera GM 18-9-1984, n. 1806 aveva disposto la revoca per abbandono. Sono stati trasmessi, infatti:
- nota dello IACP di YYYYY n. 175019 del 5-5-1982;
- dichiarazione del 13-10-1982 di coinquilini di XXXX;
- dichiarazione del portiere dello stabile resa allo IACP il 14-10-1982;
- nota della Polizia municipale di YYYYY 28-2-2002; n. 36/63;
- nota della stessa Polizia municipale 11-2-2002, n. 36/49;
- nota prot. 13131 del 5-8-1982 ( di provenienza ed autore illeggibili);
- ordinanza di sgombero del Municipio di YYYYY n. 6/2003;
- richiesta di regolarizzazione della posizione locativa presentata dal XXXX il 5/11/2002;
- contratto di locazione del 1966;
- sentenza del Tribunale di YYYY resa fra il Comune di YYYY ed XXXX il 16-4-1999, n. 3039;
- ricorso in Cassazione avverso la citata sentenza.

2. Dalla nuova documentazione acquisita non risulta che la sentenza del Tribunale di YYYYY, che ha confermato la decadenza di XXXX dall'assegnazione dell'alloggio per abbandono (pur temporaneo), sia passata in giudicato ma tale circostanza (che codesto Dipartimento potrà accertare) sembra confermata dal fatto che il Comune di YYYYY abbia atteso il 2003 prima di emettere l'ordinanza di sgombero. Ora, gli effetti del passaggio in giudicato della su indicata sentenza non possono essere ignorati da codesta Presidenza al fine di assentire alla richiesta di alienazione dell'alloggio Il sig. XXXXX, pertanto, essendo decaduto dalla sua assegnazione con effetto della su indicata delibera comunale, non poteva vantare dalla sua adozione alcuna pretesa all'alienazione dell'alloggio; salvo che la vendita si fosse verificata in epoca antecedente alla delibera di decadenza attraverso l'incontro della richiesta di cessione e la comunicazione del relativo prezzo da parte dell'Amministrazione.
3. Per altro verso deve però osservarsi che a fronte dell'ordinanza di sgombero e prima del passaggio in giudicato della citata sentenza, XXXXX, quale occupante senza titolo dell'alloggio, avrebbe potuto beneficiare, nel concorso di tutti i presupposti previsti dalla stessa disposizione, della sanatoria del rapporto locativo ai sensi dell'art. 1 della l.r. 9-8-2002. Ora, dalla documentazione trasmessa, risulta assunta al protocollo dello IACP di YYYYY la domanda di regolarizzazione del rapporto avanzata dall'interessato il 5-11-2002 sulla quale non risultano però adottate determinazioni.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso al presente parere, presso codesto Assessorato, da parte di eventuali soggetti richiedenti.

Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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