Pos. 2  Prot. N. / 32.11.09 



Oggetto: Società d'ambito per la gestione dei servizi di igiene ambientale - Amministratori - Stato giuridico ex art. 11, c.11, l. r. 17/2004.




Allegati n...........................






ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Ufficio di Gabinetto dell'Assessore

PALERMO







1 - Con nota n. 2167 del 24 febbraio 2009, integrata da successiva n. 2820 del 10 marzo 2009, codesto Ufficio ha posto allo Scrivente il seguente quesito.
Un componente degli uffici di diretta collaborazione dell'Assessore che riveste la carica di amministratore di una società d'ambito per la gestione dei servizi di igiene ambientale, ha chiesto di usufruire - ai sensi dell'art. 11, c. 11, della l. r. n. 17 del 2004 - dei permessi previsti in favore degli amministratori locali dalla l. r. n. 30 del 2000.
Codesto Ufficio esprime perplessità sull'accoglimento della richiesta nella considerazione che tra le cariche elencate nell'art. 15 della suddetta l. r. n. 30 del 2000 quali "amministratori" destinatari dei benefici in questione non risulta quella di amministratore di società d'ambito e che le norme relative allo status degli amministratori locali sono applicabili ai soli destinatari espressamente indicati.
Viene, pertanto, chiesto allo Scrivente di chiarire la portata della disposizione contenuta nel comma 11 dell'art. 11 della l. r. n. 17 del 2004 al fine della valutazione dell'applicabilità al dipendente interessato del regime dei permessi di cui al capo II della l. r. n. 30 del 2000.


2 - L'art. 11 "Determinazione e riscossione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani" della l. r. n. 17 del 2004 all'ultimo periodo del comma 11 dispone che "Agli amministratori delle società d'ambito di cui al presente articolo si applica lo stato giuridico di pubblico amministratore".
Invero, tale statuizione ( derivante da un emendamento presentato nel corso dei lavori di aula per l'approvazione della finanziaria per il 2005 ) risulta infelicemente espressa. Infatti la generica dizione "stato giuridico di pubblico amministratore" necessita di ulteriori considerazioni per l'individuazione delle regole che si vogliono applicare ( stato giuridico ) e dell'ambito di riferimento (enti da amministrare).
Lo stato giuridico è infatti l'insieme del complesso dei diritti, doveri e poteri di cui un determinato soggetto è titolare in forza di una posizione differenziata in seno ad un corpo sociale. Amministratore pubblico è chi ha in cura la gestione di un ente pubblico.
Per la soluzione del quesito occorre interpretare, in assenza di dati certi ricavabili dai lavori preparatori, la volontà del legislatore in ordine agli enti pubblici riguardati con riferimento alla corrispondente carica di "pubblico amministratore".
Ricorrendo ad un criterio logico, possono ricavarsi i seguenti ausili interpretativi.
Alla gestione dei rifiuti solidi urbani provvedono gli enti locali mediante utilizzazione di forme organizzative, da costituire per ambiti territoriali ottimali sub regionali.
L'art. 23 del d. lgs. n. 22 del 1997 prevedeva, infatti, che in materia di rifiuti solidi urbani i comuni avrebbero provveduto ad una gestione unitaria mediante utilizzazione di forme organizzative previste dalla l. n. 142 del 1990 "Ordinamento delle autonomie locali". Con Ordinanza del Ministro dell'interno del 31 maggio 1999, n. 2983 ( modificata da O.M. n. 3190 del 2002 ), il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti veniva incaricato di individuare ed attuare forme di cooperazione tra provincia e comuni e, nel caso in cui detti enti non giungessero alla relativa aggregazione, di provvedere "in nome, per conto e nell'interesse dei predetti enti" alla costituzione delle società d'ambito "associando la provincia e i comuni dell'ambito o del sub-ambito"...".
Con l'art. 45 della l. r. n. 2 del 2007 ( "Individuazione dei nuovi ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani" ) e con il successivo D.P.Reg. 20 maggio 2008 nello stesso previsto, è stabilito che la gestione del servizio pubblico in oggetto viene svolta dagli enti locali costituiti in consorzio e viene previsto che, nelle more della costituzione di tali consorzi assicurino il servizio in parola le società d'ambito costituite tra gli enti locali territoriali interessati di cui è, poi, prevista la liquidazione.
Considerato, pertanto, che il servizio di gestione dei rifiuti è di competenza degli enti locali territoriali e che le forme associative previste per l'esercizio di tale competenza sono quelle stabilite per gli enti locali, laddove la norma in oggetto fa riferimento allo stato giuridico di amministratore pubblico, questa sembra avere riguardo all'amministratore degli enti locali la cui disciplina si rinviene nella l. r. n. 30 del 2000 e successive modifiche invocata dal soggetto istante .
Tanto premesso, l'osservazione espressa da codesto Ufficio in ordine al divieto di applicazione estensiva delle norme previste per gli amministratori degli enti locali dalla l. r. n. 30 del 2000 e successive modifiche non risulta ostativa alla richiesta applicazione dei benefici in parola da parte dell'amministratore di una società d'ambito.
Infatti, tali benefici non sarebbero attribuiti in forza di una estensione a soggetti non direttamente destinatari della norma ( art. 15 della l. r. 30/2000 ) ma in quanto con l'art. 11, c. 11, della l. r. n. 17 del 2004 il legislatore ha statuito che gli amministratori delle società d'ambito, ai fini che qua interessano, godano dello status di amministratore pubblico inteso, in base a quanto sopra espresso, quale amministratore degli enti locali.
Va, tuttavia, aggiunto che nell'ambito del titolo II, capo II la l. r. 30/2000 detta una serie di regole volte a rendere più efficace o meno oneroso lo svolgimento della carica pubblica ricoperta. Le ipotesi di permessi riconosciuti agli amministratori in parola ( art. 20 ) lavoratori dipendenti variano a seconda dell'organo e/o dell'ente di cui sono componenti.
Con riferimento alle società d'ambito in discorso si ritiene, per le considerazioni sopra espresse, che queste vadano ricondotte alle ipotesi previste per i lavoratori amministratori di consorzi tra enti locali.



3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti
amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale