Pos. 2   Prot. N. / 25.11.09  



Oggetto: Albo regionale delle istituzioni assistenziali - Cambio gestione a seguito di rinuncia dell'iscritto - Ammissibilità in presenza del blocco di nuove iscrizioni ex DPRS 8/10/08.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELLA
FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI
E DELLE AUTONOMIE LOCALI
Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore
PALERMO





1 - Con nota n. 1120/Segr. tecnica del 27 febbraio 2009, pervenuta a quest'Ufficio il successivo 10 marzo, è stato posto allo Scrivente il seguente quesito.
Nel caso in cui una istituzione assistenziale iscritta nell'albo regionale previsto dall'art. 26 della l. r. n. 22 del 1986 "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia" rinunci alla gestione del servizio residenziale in favore di un ente subentrante, il Dipartimento competente ha proceduto finora, in caso di verifica positiva dei prescritti requisiti in capo al richiedente subentrante, ad adottare " il decreto di autorizzazione al funzionamento ex art. 28 l. r. 22/86 con contestuale cancellazione dall'albo regionale dell'ente rinunciatario".
Nell'ambito del "Piano di riequilibrio distrettuale delle strutture residenziali per minori" ( approvato con DPRS 8/10/2008 ) è stato disposto il blocco delle nuove iscrizioni nell'albo in parola nei distretti socio sanitari eccedentari rispetto all'esigenza di ricettività delle strutture per minori individuata nel suddetto atto programmatorio.
Viene, perciò, chiesto allo Scrivente se a seguito della suddetta prescrizione sia consentito procedere al "cambio gestione" - come finora operato - nei distretti socio sanitari cui si riferisce il blocco di nuove iscrizioni.

2 - La normativa, per quanto qui interessa, relativa all'albo regionale delle istituzioni assistenziali può così delinearsi.
La suindicata legge regionale n. 22 del 1986 all'art. 26 istituisce l'albo in parola, disponendo che l'iscrizione allo stesso è preordinata alla stipula, da parte delle istituzioni iscritte, delle convenzioni con i comuni.
Al successivo art. 28 è statuito che ai fini della suddetta iscrizione le strutture interessate sono soggette alla autorizzazione al funzionamento, rilasciata dall'Assessore entro sei mesi dall'istanza, dopo la verifica dell'idoneità delle strutture destinate all'accoglienza degli assistiti.
Con D.P.Reg. del 4 giugno 1996, n. 158, sono stati approvati gli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio assistenziali previsti dalla l. r. n. 22 del 1986, con l'indicazione che i contenuti dei suddetti schemi di convenzione "realizzano, ad ogni effetto, atti di indirizzo generale" ai sensi dell'art. 54 della stessa l. r. n. 22/86.
Lo schema di convenzione adottato per regolare i rapporti tra gli enti locali e gli enti gestori di Comunità-alloggio per minori prevede, all'art. 15, che la convenzione sarà sospesa e successivamente risolta nel caso - tra gli altri - di "cambiamenti di gestione della comunità alloggio"; con ciò manifestando l'orientamento di non consentire i cambi di gestione in parola.
Del resto, anche da quanto emerge dalla richiesta di parere da cui origina la presente consultazione, il "cambio gestione" finora operato da codesto Assessorato avviene con la cancellazione dall'albo dell'ente rinunciatario e con il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento ( "ai fini dell'iscrizione all'albo" ) all'ente "subentrante".
Alla luce delle superiori considerazioni l'iscrizione nell'albo in questione dell'ente che richiede di subentrare a quello rinunciatario ha le caratteristiche di una nuova iscrizione.
Sulla base di tale configurazione il richiesto provvedimento di "subentro" soggiace al divieto di nuove iscrizioni disposto dal D.P.R.S. dell'8/10/2008 di approvazione del piano di riequilibrio distrettuale delle strutture residenziali per minori.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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