Pos. 3   Prot. n. 17.11.09  



Oggetto: Contributi per la sostituzione autobus. Pignoramento e sequestro di mezzo acquistato con contributi regionali.






ASSESSORATO REGIONALE TURISMO
COMUNICAZIONI E TRASPORTI
Dipartimento Comunicazioni e Trasporti

Palermo






1.Con la nota prot. n. 365 del 29 gennaio 2009 codesto Dipartimento pone la questione che di seguito si rappresenta.
Con l'art. 14, comma 1 della l. n. 472 del 7 dicembre 1999 ed il successivo Decreto n. 42/GAB del 21 maggio 2003 dell'Assessore per il turismo le comunicazioni ed i trasporti, sono state stanziate le somme e sono stati individuati i criteri e le modalità per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni.
In data 16.11.2006 è stato erogato il contributo di € 53.000,00 alla società cooperativa "xxx" di xxx in qualità di concessionaria di un'autolinea, per la sostituzione di un autobus.
Poiché la suddetta società non ha sottoscritto il contratto di trasporto pubblico locale previsto dall'art. 53 della l.r. 08-02-2007 n. 2, che ha trasformato i rapporti di concessione con le aziende concessionarie di servizi di trasporto in contratti di affidamento provvisorio della durata di 36 mesi, è stato applicato l'art. 4 del Decreto 21 maggio 2003 secondo il quale nei casi di cessione di azienda che ha goduto del beneficio di cui alla l. n. 472/99 o nel caso di decadenza della concessione, ferma restando la valutazione dell'investimento integrativo effettuato dall'azienda per l'acquisto del mezzo, l'autobus dovrà essere ceduto ad altra azienda concessionaria che ne abbia fatto richiesta.
Quindi, in data 06.03.2008, la società "xxx." di xxx ha chiesto a codesta Amministrazione di potere acquistare l'autobus in dotazione della società "xxx" subentrando nel contratto di finanziamento della predetta società ed, in data 21.05.2008, la società "xxxi" è stata autorizzata a subentrare nell'assegnazione del mezzo e ad accollarsi la quota residua del finanziamento per l'acquisto dello stesso.
In data 11.06.2008 la società "xxxi." ha comunicato che alcuni creditori della società "xxxl" hanno avviato azioni esecutive chiedendo il pignoramento dell'autobus; viene rappresentato poi che la successiva procedura di vendita all'asta del veicolo fissata in data 10.06.2008 è stata rinviata a data da destinarsi.
A seguito di giudizio di opposizione di terzo promosso dalla società "xxxi." al fine di sospendere l'esecuzione e la vendita del mezzo, il Tribunale di xxx, in data 25.06.2008, ha sospeso la vendita del bene in questione. Pertanto la società "xxx." ha chiesto di essere definitivamente autorizzata ad immatricolare il mezzo de quo, ritenendolo svincolato dai beni sottoposti a vendita giudiziaria.
Viene chiesto, quindi " se il provvedimento adottato dal Tribunale di xxx sezione distaccata di xxx, nella seduta del 25.06.2008 consente a quest'ufficio di autorizzare la xxx. ad immatricolare il mezzo, ritenendolo svincolato dalla predetta vendita ovvero, se la "sospensione della vendita " disposta dal giudice non comporti l'automatico svincolo del mezzo".

2. Sembra opportuno, al fine della soluzione del quesito posto, richiamare le disposizioni normative che rilevano nel caso di specie.
In particolare a proposito del procedimento di sospensione per opposizione all'esecuzione l'art. 624 del codice di procedura civile così prevede, 1."Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione [c.p.c. 484], concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza [c.p.c. 119, 625; disp. att. c.p.c. 86].
2. Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.
3. Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonchè disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorità dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non è invocabile in un diverso processo".
Quindi in presenza di gravi motivi e su istanza di parte il giudice può procedere alla sospensione dell'esecuzione.
Ora nel caso in esame, come rappresentato in premessa, il bene è stato sottoposto a pignoramento ed, a seguito dell'opposizione della società che è subentrata nell'assegnazione del mezzo, il giudice, ex art. 624 c.p.c, ha sospeso la vendita dell'autobus.
Come rilevato dalla giurisprudenza ( Cass, sez. III, 11-07-2007, n. 15467) "Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione provvede sulla istanza di sospensione del processo esecutivo, ha natura ordinatoria, è privo del carattere della definitività e non decide alcuna questione di competenza, per cui nei suoi confronti è inammissibile sia il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., che il regolamento di competenza; tale provvedimento, oltre ad essere revocabile e modificabile (finché non abbia avuto esecuzione) da parte dello stesso giudice che lo ha emesso, anche su istanza di parte, è, inoltre, impugnabile con opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617 c.p.c., al fine di controllare l'eventuale sussistenza di vizi di carattere formale e processuale, ovvero di vizi logici o giuridici della motivazione in relazione alla presenza o meno del grave pregiudizio che l'esecuzione possa recare alla parte esecutata (o alla probabile fondatezza dei motivi formulati dalla suddetta parte con l'opposizione all'esecuzione, cui la richiesta di sospensione sia correlata) e la scelta tra l'uno o l'altro rimedio, esperibile indifferentemente per motivi di opportunità o di legittimità, spetta alla parte interessata".
Quindi dall'esame della normativa e della giurisprudenza sopra citata si desume che il provvedimento di sospensione adottato dal giudice non ha carattere di definitività, e pertanto non determina, ad avviso dello Scrivente, l'automatico svincolo del mezzo, posto che, fino a quando non si conclude il giudizio di merito, il bene risulta pignorato. L'opponente, tuttavia, nel caso in cui il giudizio di merito non sia stato ancora fissato, può chiedere, ai sensi del terzo comma dell'art. 624 c.p., l'estinzione del pignoramento. Solo in questo caso, quindi, potrà procedersi all'immatricolazione richiesta dalla società istante.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.





3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


           



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