Pos. 1   Prot. N. 3315 - 16.09.11 Palermo 03/03/2009 


Oggetto: Enti pubblici. Collegio dei revisori. Immediato insediamento.








ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Ufficio di diretta collaborazione
dell'On.le Assessore.
PALERMO



1. Con la suindicata nota codesto Ufficio chiede allo Scrivente di esprimere il proprio avviso in merito alla mancata ricostituzione degli organi di revisione contabile degli enti sottoposti al controllo e vigilanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Riassumendo le cause di tale patologica situazione, determinata prevalentemente dalla anticipata conclusione della scorsa legislatura e dalle difficoltà di riavvio delle procedure necessarie alla nomina di soggetti esterni, codesto Ufficio evidenzia, altresì, che non è stato tantomeno possibile provvedere alla nomina di dipendenti dell'Amministrazione regionale a causa della insufficiente disponibilità di personale all'uopo abilitato.
Nella nota cui si risponde, si segnala ulteriormente che, nell'ambito del controllo dei documenti contabili di uno degli enti precitati, il Servizio vigilanza enti, del Dipartimento interventi strutturali di codesto Assessorato, facendo riferimento ad una precedente consultazione dello Scrivente (113.2003.11), ha rilevato l'illegittimità degli atti posti in essere dall'ente (annullando la relativa delibera), in quanto mancanti della necessaria relazione dell'organo di controllo interno.
L'Ufficio richiedente, nel rimarcare la gravità della condizione di insormontabile difficoltà gestionale in cui versano gli enti di cui trattasi, ritiene di dover provvedere, nelle more del perfezionamento delle avviate procedure di nomina, all'immediato insediamento dei componenti degli organi di revisione già designati.
Tale intenzione, ad avviso di codesto Ufficio, oltre a sembrare coerente con la necessità di garantire il ripristino della corretta gestione degli enti in parola, risulta in armonia con quanto disposto dall'art. 5 del decreto legge 293/1994, convertito con la legge 15 luglio 1994, n. 444, integralmente introdotta nell'ordinamento regionale dalla l.r. 22/95.
Conseguentemente, il richiedente Ufficio ritiene di poter legittimamente dare luogo ai provvedimenti di nomina dei componenti degli organi de quibus consentendone l'immediato insediamento, avendo, comunque, cura di "apporre ai citati provvedimenti una clausola di salvaguardia formulata ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del decreto legge 293/94".
A conclusione della trattazione codesto Ufficio chiede allo Scrivente di esprimere il proprio avviso in merito al percorso individuato per la soluzione del problema posto, e, ove non ritenuta condivisibile dallo stesso Scrivente la soluzione proposta, di identificare un alternativo rimedio all'ineludibile verificarsi di danni anche a carico del bilancio regionale.

2. Circa il problema posto, si evidenzia anzitutto che il regime della proroga degli organi amministrativi, contenuto nel D.L. n. 293/1994 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 (che, com'è noto, trova applicazione nell'ordinamento della Regione siciliana, per effetto del disposto dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22) prevede che gli organi non ricostituiti entro la scadenza del termine di durata previsto per ciascuno di essi "sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo" (art. 3, comma 1, D.L. n. 293/1994); "i provvedimenti di nomina dei componenti scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi" (art. 5, comma 1, D.L. 293/1994); decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione "gli organi amministrativi decadono" (art. 6, comma 1, D.L. n. 293/1994), con la conseguenza che "tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli" (art. 6, comma 2, D.L.n. 93/1994).
Dal quadro normativo appena brevemente ricostruito emerge che il sistema normativo in argomento è posto al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa laddove non fosse stato possibile procedere tempestivamente alla rinnovazione degli organi di gestione ordinaria.
Il comma 1 dell'art. 5, va, quindi, letto nel senso che l'effetto dell'immediata esecutività risulta correlabile alla contemporanea sussistenza di due presupposti: il subentro di un organo ordinario ad un altro ordinario e l'adozione del provvedimento di nomina nei quarantacinque giorni di cui al comma 1 dell'art. 3 (Cfr. C.Conti, sez. contr. reg. Sicilia, 20.11.1996, n. 77 e 13.3.1999, n. 10).
Pertanto, non potendo considerarsi conforme alla precitata disciplina l'attribuzione di immediata esecutività a nomine di componenti di organi allorché il predetto provvedimento non abbia luogo prima della scadenza ovvero durante il periodo di proroga del precedente organo, non possono condividersi le considerazioni espresse da codesto Ufficio in merito all'applicabilità al caso posto dell'art. 5 del più volte citato D.L. 293/94.
Circa l'individuazione "di altro percorso" da indicare ove, come in effetti appare allo Scrivente, debba rispondersi al quesito negativamente, va evidenziato che non sembra siano ravvisabili alternativi rimedi idonei a soddisfare le richiamate esigenze funzionali oltre alla tempestiva adozione delle ordinarie procedure di ricostituzione.
Ne' sembra che, nelle more delle stesse ed al fine di evitare stasi gestionali possa farsi ricorso alla nomina di commissari i quali, com'è noto, sono ordinariamente previsti per gli organi di amministrazione, non potendosi per gli stessi ammettere una soluzione di continuità nella gestione, ma che, tuttavia, mancano del tutto per gli organi di controllo, come è il caso degli organi di cui è questione.
* * *
Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  






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