Pos. 3   Prot. N. 9.11.09  



Oggetto: Art. 35 e 36 D. Lvo n. 42/04. Concorso nella spesa sostenuta da privati per restauro Palazzo xxx






ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Regionale BB. CC. AA Educazione Permanente, Architettura ed Arte contemporanea
Palermo





1.Con la nota prot. n 2499 del 13 gennaio 2009 codesto Dipartimento sottopone una problematica che di seguito si rappresenta.
In data 06.10.05 la Regione siciliana ha stipulato con il proprietario del Palazzo xxxx sito in xxx e sottoposto a tutela con provvedimento del Ministero della Pubblica istruzione ex L. n. 1089/39, un protocollo di intesa con cui la Regione si è impegnata a finanziare per intero, ai sensi degli artt 35 e 36 del D.Lvo n. 42/04, il progetto di restauro del palazzo, previo assenso della Soprintendenza di xxx. Il suddetto protocollo è stato approvato con Decreto di codesto Assessorato n. 141/05.
Con D.A. n. 593 del 10.05.06 l'Assessorato regionale al Bilancio ha istituito il capitolo n. 777309 e con Delibera di Giunta n. 292 del 03.08.06 tale capitolo è stato destinato al restauro del Palazzo de quo.
Infine con D.D.G. n. 10926 del 07.12.06 codesto Dipartimento ha assunto l'impegno di € 1.800.000,00 sul capitolo in questione " per il restauro ed il recupero funzionale del Palazzo xxx in xxx" ed ha decretato che all'esecuzione delle opere di restauro avrebbe provveduto il beneficiario del contributo servendosi di "imprese aventi le categorie OG 2 e OS 2".
Viene quindi chiesto "quale sia la procedura da seguire per l'affidamento e l'esecuzione delle opere in questione posto che ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera c della l. 109/94 nel testo coordinato con la l.r. n. 7/02 e s.m.i. la normativa in materia di affidamento ed esecuzione di lavori pubblici si applica anche ai lavori eseguiti da privati di importo superiore ad 1 milione di euro per la cui realizzazione sia previsto un contributo da parte dell'ente pubblico che superi il 50% dell'importo dei lavori..."
Tuttavia, rileva codesto Dipartimento, che, come specifica il successivo art. 2 comma 3, ai lavori eseguiti da i privati non si applicano alcune disposizioni della legge quadro sui lavori pubblici per cui sembrerebbe che l'applicabilità alla fattispecie della normativa in materia di appalti i sia limitata alla fase dell'affidamento mediante evidenza pubblica "rimanendo la fase esecutiva del contratto d'appalto subordinata solo alle norme in materia di collaudo".
Viene quindi chiesto il parere dello Scrivente " in ordine alla normativa cui dare applicazione al fine di dare seguito alla procedura in argomento".

2. Nella legislazione più recente la normativa sui lavori pubblici o parte di essa è dichiarata operante anche nei riguardi di interventi realizzati come stazione appaltante, da soggetti privati o di diritto privato e ciò in quanto rileva il carattere oggettivamente pubblicistico degli interventi che sono attuati con finanziamento pubblico. Si palesa in tali casi l'esigenza che la scelta dell'appaltatore e lo svolgimento dei lavori soggiacciano alle medesime garanzie dettate nei riguardi degli interventi dello stato e delle altre pubbliche amministrazioni.
A tal proposito dispone il comma 2 dell'art. 2 della 109/94 nel testo coordinato con la normativa regionale : "Qualunque sia la fonte di finanziamento le norme della presente legge e del regolamento di cui all'art. 3 comma 2, si applicano:....
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori ; .......
Il comma 3 della medesima disposizione prevede "Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione per i concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, non si applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica".
Quindi secondo la legislazione regionale qui applicabile, che sostanzialmente riproduce la normativa della Merloni, i privati che aggiudicano contratti sovvenzionati sono tenuti all'applicazione della normativa sui lavori pubblici facendo eccezione per alcune disposizioni normative, e precisamente: l'art. 7 che riguarda la nomina del responsabile unico del procedimento; l'art. 14 in ordine alla programmazione dei lavori pubblici; l'art. 19 commi 2 e 2 bis che disciplinano la concessione dei lavori pubblici; l'art. 27 che riguarda la direzione dei lavori; l'art. 32 sull'arbitrato ed infine l'art. 33 che concerne gli appalti segreti.
Infatti, come precisato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con Deliberazione n. 183 del 15/12/2004 "Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. la legge de qua si applica, sia pure in forma ridotta, ai soggetti privati che, per la realizzazione di opere pubbliche di importo superiore ad un milione di euro, ricevono un contributo diretto e specifico da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, superiore al 50% dell'importo dei lavori. I privati sono tenuti, quindi, all'applicazione della disciplina della legge quadro qualora concorrano tre diversi presupposti concernenti: l'importo complessivo dei lavori, la percentuale del contributo finanziario, la particolare natura delle opere. In tali circostanze lo schema di contratto di appalto, che impone espressamente di affidare l'esecuzione delle opere ad imprese comunque in possesso di requisiti previsti per la esecuzione di lavori pubblici, non è sufficiente a garantire un puntuale rispetto della norma, dovendosi necessariamente procedere alla realizzazione dei lavori previa selezione ad evidenza pubblica dell'impresa esecutrice".
Ora nel caso in esame viene rappresentato che l'amministrazione regionale applicando l'art. 35 del D. Lgs, 22.1.2004 n. 42 secondo il quale "Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare", ha determinato di concorrere per intero alla spesa dei lavori di restauro di Palazzo xxx, bene culturale di proprietà privata.
Ciò posto, come precisato da codesta Amministrazione, il privato, è sostanzialmente tenuto a procedere all'indizione di una gara ad evidenza pubblica, ma in relazione alla fase esecutiva dell'appalto deve applicare esclusivamente le disposizioni che concernono il collaudo.
Un'osservazione a parte può essere fatta, poi, in ordine alla figura del responsabile del procedimento; infatti una determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (n. 10/2001 del 23 febbraio 2001) ha rilevato che, a proposito dell'individuazione dei soggetti che sono tenuti alla nomina del responsabile unico del procedimento, i privati non sono tenuti a procedere alla nomina e dunque ad applicare l'art. 7 della legge, "ma devono in ogni caso ottemperare a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del regolamento: devono quindi garantire che vengano svolti i compiti attribuiti al responsabile del procedimento dalle norme alla cui osservanza sono tenuti". Tali considerazioni sono state fatte proprie dall'art. 10 comma 9 del codice dei contratti, che testualmente prevede che "Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui osservanza sono tenuti".


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

                   


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