Pos. 1   Prot. N. 2281 - 337.08.11 Palermo 11/02/2009 


Oggetto: Agricoltura - Art.13 D.L. 138/2002 -Interventi nelle aree agricole colpite da siccità negli anni 2000 - 2002 - Sgravi contributivi a favore dei consorzi di bonifica -Presupposti per la concessione.




Assessorato regionale Agricoltura e Foreste
Dipartimento Interventi Infrastrutturali

PALERMO



  1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento, dopo avere fornito alcuni chiarimenti di carattere tecnico - contabile sull' art.13 della L.8 agosto 2002, n.178, di conversione del D.L. 8 luglio 2002, n.138 - che dispone interventi a sostegno del comparto agricolo colpito dalla prolungata siccità nel periodo 2000 - 2002 - chiede l' avviso dello Scrivente in ordine ai presupposti che debbono sussistere per concedere ai consorzi di bonifica le provvidenze previste dai commi 4 quater e 4 quinques del suddetto art.13 . 


In particolare, si chiede di sapere se anche per la concessione del predetto contributo ai consorzi di bonifica occorra, così come previsto dal comma 4 bis dell' art.13, che i consorzi alleghino alla richiesta di rimborso l' attestazione da parte degli Ispettorati Provinciali dell' Agricoltura (IPA) che l' azienda agricola ricadente nel comprensorio del consorzio ha diritto alle provvidenze previste dalla L.14 febbraio 1992, n.185.

Tale ultima legge recante la "Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale", istituito per fare fronte ai danni derivanti da calamità naturali o da avversità di carattere atmosferico, subordina gli interventi a favore del settore agricolo alla condizione che le aziende agricole singole o associate abbiano subito danni non inferiori al 35% della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica.

  Rappresenta codesto Dipartimento che con la circolare dell' Assessorato Agricoltura e Foreste del 4 agosto 2002, n.178, sulla scorta di quanto previsto dalla circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 100.168 del 20 gennaio 2003, sono state impartite ai consorzi di bonifica, organi sottoposti alla tutela e vigilanza del Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell' Assessorato Agricoltura e Foreste, le direttive per dare applicazione ai commi 4 quater e 4 quinquies dell' art.13. 


  Con la predetta circolare sono state anche indicate le procedure da seguire per ottenere dagli Ispettorati Provinciali per l' Agricoltura (IPA) l' attestazione che l' azienda consorziata ha diritto alle provvidenze della L. 14 febbraio 1992, n. 185, così come previsto dal comma 4 bis dell' art.13, subordinando,quindi, l' erogazione delle somme a favore dei consorzi alla circostanza che l' azienda consorziata ha subito un danno alla produzione lorda vendibile. 


  A seguito delle difficoltà incontrate dagli Ispettorati Provinciali per l' Agricoltura nel determinare per ogni azienda la percentuale di danno subito dalla produzione lorda vendibile è stata modificata la circolare sopra citata con la nota assessoriale 5 settembre 2008 n. 80537 stabilendo che gli accertamenti già previsti a carico degli IPA potranno essere eseguiti direttamente dal Dipartimento Interventi Infrastrutturali e dai suoi Uffici periferici, previo accesso presso gli uffici degli Ispettorati Provinciali dell' Agricoltura e l' acquisizione degli elenchi su supporto informatico o cartaceo delle aziende beneficiarie delle provvidenze della L. n.185 del 1992. 


  In proposito l' Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari (ANBI) con la nota del 10 novembre 2008 ha sollevato un problema di legittimità dell' operato dell' Amministrazione, (IPA di xxxxx ) che ha ritenuto di legittimare l' esonero del pagamento del contributo consortile esclusivamente alle aziende che abbiano subito danni alla produzione in misura non inferiore al 35%. 


Ritiene infatti l' ANBI che "l' accesso alle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n.185 in presenza di una incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile aziendale non inferiore al 35% è disposto dal comma 4 bis del citato art.13 esclusivamente per le imprese agricole singole e associate, per le cooperative agricole di conduzione, non per i consorzi di bonifica ed irrigazione le cui disposizioni sono riportate ai commi 4 quater e 4 quinqes dell' art.13".

2. Sulla questione esposta si osserva quanto segue.

  La legge n.178 del 2002 ha previsto all' art.13, commi da 4 bis a 4 decies, agevolazioni integrative del fondo di solidarietà nazionale di cui alla L. n.185/1992 a favore delle imprese agricole, singole o associate, delle cooperative agricole di conduzione, dei consorzi di bonifica danneggiati dalla prolungata siccità del periodo 2000 - 2002, ricadenti nei territori delimitati dall'O.M. n. 3224 del 28 giugno 2002 del Ministro dell'interno, nonché nelle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa.  


  Le agevolazioni previste dalla norma sono di natura diversa (contributi in conto capitale, finanziamenti decennali a tasso zero, finanziamenti quinquennali, contributi a copertura di sgravi consortili) nei limiti della dotazione finanziaria disposta dal comma 4 octies dell' art.13 che prevede un cofinanziamento regionale. 


  Le somme stanziate sono state poi ripartite tra le regioni con decreti del Ministero delle Politiche Agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato - Regioni e, superati i problemi di attualizzazione delle somme, con nota dell' Assessore regionale Agricoltura e Foreste del 29 luglio 2004, n.2085/gab. è stato stabilito l' ordine di priorità degli interventi ed è stata individuata la somma da destinare ai consorzi di bonifica. 



  Con riferimento, in particolare a questi ultimi il comma 4 quater dell' art.13 cit. statuisce che " I consorzi di bonifica e gli altri enti che gestiscono la distribuzione di acqua per l'irrigazione, operanti nei territori delimitati ai sensi del comma 4-bis, che a causa della carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua per usi irrigui, possono concedere per gli anni 2001 e 2002 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione e la riduzione fino al cinquanta per cento degli oneri consortili".  


  Il successivo comma 4 quinquies precisa, poi, che "Agli enti di cui al comma 4 quater, che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione delle misure di cui al medesimo comma, sono concessi contributi fino al novanta per cento delle spese non coperte a causa del minore gettito conseguito e, comunque, nel limite delle risorse finanziarie disponibili ".  


  Ora, al fine di individuare i presupposti per l' applicazione dei commi in esame, considerato che siamo di fronte ad una norma statale che come tale necessita di una interpretazione uniforme su tutto il territorio nazionale, occorre fare preliminarmente riferimento alla circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 100.168 del 20 gennaio 2003. 


  Tale circolare (pag. 2 punto 1b) precisa che "il comma 4 quater consente alle aziende agricole e alle cooperative agricole di beneficiare per gli anni 2001 e 2002 dell' esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell' irrigazione e della riduzione fino al 50% degli oneri consortili , qualora a seguito della carenza idrica dovuta alla siccità, non abbiano usufruito, anche parzialmente, dell' acqua di irrigazione , con conseguenti danni sulla produzione lorda vendibile ordinaria, in misura non inferiore al 35%". 


  Specifica poi la circolare che l' erogazione del contributo fino al 90% delle spese non coperte dai consorzi a causa delle minori entrate è dovuto alla circostanza " che i consorzi di bonifica e gli enti irrigui che autorizzano gli sgravi contributivi, anche in assenza di distribuzione dell' acqua di irrigazione, devono comunque provvedere alla copertura delle spese fisse di gestione e manutenzione degli impianti". 
   
  In sostanza sembra chiaro che la norma preveda a monte la circostanza che le aziende agricole e le cooperative agricole di conduzione non solo non abbiano beneficiato, anche parzialmente, dell' acqua di irrigazione, ma abbiano anche subito danni non inferiori al 35% della produzione lorda vendibile. Dal canto loro i Consorzi potranno, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ottenere dalle regioni l' erogazione di un contributo pari al 90% delle spese non coperte a causa delle minori entrate. 


  Peraltro,la necessità di tale danno alla produzione lorda vendibile è espressamente prevista anche nelle premesse della circolare regionale del 4 agosto 2002, n.178 già citata che, facendo espresso riferimento alla circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali, ribadisce a chiare lettere che gli interventi previsti dai commi 4 quater e quinquies dell'art.13 si applicano "per quelle aziende che ricadono nei territori delimitati, ai sensi del comma 4 bis precitato, ed hanno subito un danno alla produzione lorda vendibile ordinaria in misura non inferiore al 35%". 


  Infine, se si considera che, in via generale, ogni comma di un articolo va letto in correlazione con gli altri per fornire una interpretazione logico - sistematica dello stesso, i commi 4 quater e 4 quinqes dell' art. 13 vanno sicuramente integrati con la previsione del comma 4 bis che richiede, per ottenere le provvidenze previste dalla norma, il rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla L. n.185/1992. 


  Non sembrano, pertanto, condivisibili le perplessità espresse dall' Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari in quanto si ritiene che anche i Consorzi di bonifica e irrigazione per legittimare l' esonero del pagamento del contributo consortile alle imprese agricole, singole e associate, e alle cooperative di conduzione debbano preventivamente accertare che le stesse abbiano subito un danno alla produzione lorda vendibile pari al 35%.  


  Per completezza si rammenta che anche la Puglia, inserita tra le regioni beneficiarie degli interventi in esame, nel dare applicazione ai commi 4 quater e 4 quinques dell' art.13 ha specificato che non solo le aziende agricole e le cooperative agricole non devono avere beneficiato, anche parzialmente dell'acqua di irrigazione da parte dei Consorzi ma devono aver subito danni non inferiori al 35% della produzione lorda vendibile (P.L.V.) ordinaria, esclusa la produzione zootecnica (cfr. delibera di Giunta del 6 maggio 2003, n. 640 sul sito www.regione.puglia.it). 


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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