Pos. 3   Prot. n. 335.11.08  



Oggetto: Appalti pubblici. Conto corrente unico ex art. 2 l.r. n. 15/08






ASSESSORATO REGIONALE DEI
LAVORI PUBBLICI
Dipartimento Lavori Pubblici

Palermo






1.Con la nota prot. n 81359 del 5 dicembre 2008 codesto Dipartimento rappresenta alcune perplessità interpretative sollevate dall'ufficio del Genio Civile di xxx in ordine ad alcune disposizioni della legge regionale 20 novembre 2008 n. 15.
In particolare viene rilevato che l'art. 2 della normativa in questione pone l'obbligo per gli aggiudicatari di appalti di importo superiore a €100.000 di aprire un conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti dovranno fare confluire tutte le somme relative all'appalto; tale obbligo deve essere previsto nei bandi di gara pena la nullità del bando stesso.
Viene quindi chiesto se l'obbligo è esteso per ogni appalto aggiudicato allo stesso appaltatore con la conseguenza che questi è tenuto ad aprire tanti conti correnti quanti sono gli appalti aggiudicati.
Viene chiesto altresì se tale disposizione viga solo per le procedure aperte e/o ristrette ovvero se sia esteso anche alle procedure negoziate con mero invito a partecipare ed anche agli affidamenti diretti.
Inoltre viene chiesto come si raccordi l'obbligo di fare confluire nel conto corrente tutte le somme relative all'appalto con la facoltà dell'appaltatore di cedere il proprio credito ad altri soggetti a favore dei quali l'ente è tenuto ad erogare le somme da corrispondere secondo gli stati di avanzamento, facoltà riconosciuta ai sensi del DM n. 145/2000.
Infine ci si chiede come la stazione appaltante possa effettuare i controlli prescritti dall'art. 2 comma 3 della normativa de qua, posto che " non pare sussistano modalità di controllo dei movimenti sul conto corrente da operare da soggetto estraneo titolare del conto stesso".

2. In ordine ai quesiti sopra prospettati si osserva quanto segue.
L'art. 2 della l.r. 20 novembre prevede "Per gli appalti di importo superiore a 100 migliaia di euro, i bandi di gara prevedono, pena la nullità del bando, l'obbligo per gli aggiudicatari di aprire un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.
2. I bandi di gara prevedono, pena la nullità degli stessi, la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
3. Gli enti appaltanti verificano il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2"
La disposizione normativa surriportata risponde alla finalità di garantire la trasparenza delle operazioni economiche legate all'appalto al fine di evitare infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici.
Ciò premesso in relazione al primo quesito si ritiene che l'aggiudicatario debba aprire un conto corrente unico per ogni appalto di cui risulti vincitore anche perché, opinando diversamente, verrebbe meno la finalità che la norma tende a garantire, ovvero quella di verificare immediatamente i pagamenti riconducibili all'appalto in questione.Tale considerazione risulta confermata dal dato letterale della norma che espressamente prevede che "l'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto".
Per quanto riguarda il secondo quesito il dato letterale della norma, che genericamente si riferisce agli appalti "di importo superiore a 100 migliaia di euro" senza effettuare alcune distinzione tra le procedure di aggiudicazione, nonchè la già rappresentata ratio della disposizione in esame, induce a ritenere che la norma de qua si applichi laddove ci sia " una gara" anche informale ed un relativo " bando".
Per quanto riguarda la cessione del credito, senza che qui occorra soffermarsi sull'istituto in esame, sembra sufficiente rilevare che la finalità che l'art. 2 della l.r. n. 15/08 tende a garantire con l'apertura di un conto corrente unico nel quale fare confluire le somme relative all'appalto, non viene pregiudicata dalla facoltà, concessa all'appaltatore, di cedere ad altri il proprio credito dato che quest'ultimo contratto è stata autorizzato, così come previsto dalla normativa vigente, dalla medesima stazione appaltante.
Infine, con riguardo all'ultimo quesito, si ritiene che l'unico modo che può avere la stazione appaltante di verificare i movimenti sul conto corrente dell'aggiudicatario, possa essere quello di richiedere a cadenze prestabilite che l'appaltatore produca l'estratto conto al fine di verificare eventuali anomalie nei movimenti bancari ed, in caso positivo, procedere alla risoluzione del contratto ex art. 2 comma 1 della disposizione più volte citata.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.



3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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