Pos. 3  Prot. N. 329 .11.08  



Oggetto: Istituti Autonomi Case Popolari. L.R. n. 4/03 art. 26 co7. Decadenza organi. Nomina commissari straordinari. Quesiti.






ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
Dipartimento Lavori Pubblici
Servizio III Gestione Patrimonio Abitativo

Palermo


e.p.c.
UFFICIO DI GABINETTO DELL'ON. LE ASSESSORE

Palermo




1.Con la nota prot. n. 79555 del 3 dicembre 2008 codesto Dipartimento sottopone una problematica concernente la nomina di commissari straordinari a seguito della cessazione del mandato degli organi istituzionali preposti alla designazione dei presidenti, vicepresidenti e degli altri componenti dei consigli di amministrazione degli II.AA.CC.PP, ai sensi dell'art. 26, comma 7, della l.r. n. 4/2003.
Viene rappresentato che l'Assessore regionale ai Lavori Pubblici dopo la nomina dei commissari ad acta adottata da alcuni istituti siciliani, ha chiesto alla Giunta regionale la nomina dei commissari straordinari, confermando i soggetti nominati come commissari ad acta.
Successivamente sono stati adottati i decreti del Presidente della Regione relativi a tali nomine nei quali viene precisato (art. 1) che " Il commissario straordinario viene nominato fino alla ricostituzione degli ordinari organi di gestione e comunque per un periodo non superiore alla durata di sei mesi".
Pur in presenza di tali previsioni codesto Dipartimento ha comunicato ai commissari straordinari, con nota n. 74901 del 18 novembre 2008, che " il commissario straordinario va pertanto a sostituire solo i componenti decaduti assumendo la funzione di legale rappresentante dell'ente, altrimenti mancante, e consentendo altresì al consiglio di amministrazione, qualora sussista il quorum funzionale necessario, di svolgere regolarmente le funzioni ad esso ascritte".
L'Assessore, con nota n. 1953/gab del 25.11.2008, ha chiesto un approfondimento della questione " anche in relazione al dispositivo dei decreti del Presidente della regione di nomina dei commissari straordinari degli II.AA.CC.PP suddetti".
Codesto Dipartimento, nel rappresentare che il commissario straordinario assolve una funzione sostitutiva di organi e non di singoli componenti e che la funzionalità del consiglio di amministrazione non sembra venga esaudita con la presenza di un quorum funzionale sufficiente , fa altresì presente, che, a seguito delle recenti elezioni regionali, possono ritenersi di nomina fiduciaria i soggetti di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 6 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 e quindi soggetti a decadenza.
Viene quindi chiesto l'avviso di questo ufficio in relazione alla effettiva portata del disposto del comma 7 dell'art. 26 della l.r. n. 4/2003 ed in particolare :
a) "se il commissario straordinario nominato con decreto presidenziale sostituisca tanto il Presidente quanto l'intero consiglio di amministrazione IACP, in considerazione della lettera della norma che àncora la proroga e la conseguente decadenza al consiglio di amministrazione ...";
b) "se possa ritenersi coerente con i principi generali che impongono la ricostituzione dell'organo prima di qualsiasi attività deliberativa il mantenimento di organi collegiali con il quorum funzionale. Ciò anche tenuto conto che tale circostanza confligge con il decreto presidenziale di nomina del commissario straordinario effettuata "fino alla ricostituzione degli ordinari organi di gestione e comunque per un periodo non superiore alla durata di mesi sei...."


2. Sulla questione prospettata si osserva preliminarmente che ai sensi del comma 7 dell'art. 26 della l.r. 16 aprile 2003 n. 4 "In deroga degli articoli 2 e 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, e recepito con modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, fermo restando il limite massimo di durata in carica dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, fissato in cinque anni dal sesto comma dell'articolo 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel caso di cessazione del mandato degli organi istituzionali preposti per legge alla designazione dei presidenti, dei vicepresidenti e degli altri componenti dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, questi ultimi restano prorogati sino alla nuova nomina da parte degli organi istituzionali predetti e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti dei comitati direttivi dei consorzi delle aree di sviluppo industriale".
Il legislatore regionale con la superiore disposizione ha inteso, in buona sostanza, non penalizzare l'operatività degli organi di amministrazione di enti cui sono ascritte particolari competenze ( come IACP, consorzi ASI), attraverso la previsione di un meccanismo che posticipa la decadenza dei componenti designati dagli organi summenzionati con una proroga che tuttavia non può avere una durata superiore a sei mesi.
Ma, come già rappresentato nel precedente parere prot. n. 9395 del 31 maggio 2004 reso a codesto Assessorato e citato nella nota che si riscontra, la detta decadenza non può che riferirsi a tutti gli organi sia della provincia che della regione ai quali è demandata l'individuazione dei componenti dei consigli di amministrazione e quindi, nel caso di specie, sia ai componenti eletti dal consiglio provinciale che a quelli di nomina regionale.
Infatti l'esplicita previsione dell'obbligo di ancorare la durata dell'incarico conferito a quella prevista per il mandato elettivo degli organi deputati alla suddetta designazione è chiaramente finalizzata, nel caso di specie, a collegare la rappresentanza dell'ente locale in seno al consiglio di amministrazione dell'istituto all'effettiva composizione politica degli organi elettivi risultante dalla loro rinnovazione elettorale.
Ora , rispondendo ai quesiti posti, deve rilevarsi che poichè il comma 7 dell'art. 26 della l.r.n. 4/03 sopra citato riferisce la proroga semestrale ai "consigli di amministrazione" e non solo ai componenti eletti o designati dall'ente locale, ciò determina che una volta scaduto tale termine l'intero consiglio debba intendersi posto nella condizione di non potere funzionare sino alla sostituzione dei componenti decaduti non potendo, conseguentemente, soccorrere l'ipotesi di funzionamento del consiglio di amministrazione con il " quorum" di sei componenti prevista dall'art. 4, comma 8, della l.r. n. 10/1977 . Non sembra dubbio infatti, che, la superiore disposizione, che prevede il funzionamento dell'organo a maggioranza dei componenti, presuppone la presenza del Presidente, ( e, laddove previsto, del vicepresidente) dell'organo cioè che ha legale rappresentanza dell'ente e che convoca e presiede il consiglio di amministrazione la cui mancanza incide sulla funzionalità del consiglio stesso che si trova quindi nell'impossibilità di operare.

Alla luce di quanto sopra detto, deve ritenersi corretto quanto specificato nei decreti presidenziali di nomina dei commissari straordinari ai sensi dei quali " Il commissario straordinario viene nominato fino alla ricostituzione degli ordinari organi di gestione ...". in sostituzione del Presidente e dell'intero consiglio di amministrazione .
Invero come rappresentato dall'Ufficio Scrivente nel parere prot. n. 8959 / 130.11.05 del 22 giugno 2005, reso all'Assessorato regionale dei beni culturali e della pubblica istruzione, la dottrina qualifica "straordinario" in senso stretto il commissario la cui investitura discende dall'esigenza di sostituzione degli organi ordinari dell'ente che per qualsiasi motivo siano carenti della "legitimatio ad officium".
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.






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