Pos. 3  Prot. N. 316.11.08  



Oggetto: Informativa antimafia atipica.






ASSESSORATO REGIONALE TURISMO COMUNICAZIONE E TRASPORTI
Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo

Palermo


1.Con la nota prot. n. 3220 del 13 novembre 2008 codesto Dipartimento pone i quesiti che di seguito si rappresentano.
In relazione all'erogazione di contributi previsti dalla misura 4.19 del POR codesto Dipartimento rappresenta di avere ricevuto due informative antimafia atipiche. La prima concerne il titolare di una ditta individuale " attualmente consigliere in una società con in corso una procedura fallimentare nella cui compagine sociale figurano soggetti direttamente o indirettamente legati ad ambienti mafiosi ed in particolare:
- il fratello dell'amministratore unico della citata società con in corso la procedura di fallimento è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della PS ai sensi della legge antimafia;
- il presidente del collegio sindacale con sentenza della Corte di appello di Palermo è stato condannato ad anni tre e mesi quattro di reclusione per associazione mafiosa: lo stesso inoltre è stato sottoposto ai sensi della normativa antimafia alla misura di prevenzione personale e patrimoniale".
Attivate le procedure di revoca del contributo concesso è stata presentata dal legale delle ditta in questione una memoria in cui si sostiene che il titolare della ditta individuale non ha mai partecipato al consiglio di amministrazione della società suddetta. Inoltre, rileva ancora codesto Dipartimento, dalla visura storica della società risulta comunque che lo stesso soggetto è stato eletto consigliere di amministrazione nel 1995 e sarebbe decaduto nel 1998, prima dell'avvio delle procedure fallimentari; dunque, sostiene codesto Dipartimento, " potrebbe apparire mancante il requisito di attualità dei comportamenti di contiguità con la criminalità organizzata che giustificherebbero il provvedimento di revoca del contributo".
La seconda questione riguarda una società cooperativa il cui presidente è stato condannato per tentata estorsione alla pena di anni uno di reclusione ( pena sospesa) e la cui condanna sarebbe intervenuta attraverso l'istituto del patteggiamento ex art. 444 c.p.p con sentenza n. 68/2002 " per fatti avvenuti il 7.8.99 e non aventi collegamento ad attività collegate alla criminalità organizzata di tipo mafioso".
Anche in questo caso ritiene codesto Dipartimento che "appare di una qualche rilevanza il lasso temporale trascorso senza il verificarsi di ulteriori vicende degne di segnalazione da parte della Prefettura ed ancora più rilevante appare il fatto che non emerge alcuna correlazione con ambienti collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso".
Sulle due questioni prospettate " che potrebbero essere esemplificative di una pluralità di casi che potrebbero in futuro prospettarsi atteso l'intensificarsi della frequenza del ricorso alle informative atipiche da parte delle Prefetture" viene chiesto il parere di quest'Ufficio.


2. Come già evidenziato da quest'Ufficio in precedenti pareri (prot. n. 20766. 276.06.11 reso il 12 dicembre 2006 all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle foreste, citato da codesto Dipartimento, e nel parere prot. n. 14797.211.11.08 reso il 13 agosto 2008 all'Assessorato Regionale dei Lavori pubblici) a proposito delle informazioni supplementari o atipiche che rilevano nel caso in esame, appare opportuno richiamare l'art. 1 septies del d.l. n. 629/1982, ai sensi del quale "L'Alto commissario può comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche, nonché di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose, elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati".
Detto potere, originariamente appartenente alla figura dell'Alto Commissario Antimafia, rientra ora nella generale competenza del Prefetto in materia di rilascio di informazioni antimafia e si distingue dall'informativa definita come "tipica", ossia ad effetto interdittivo automatico, di cui all'art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 490/1994, poiché è fondata sull'accertamento di elementi i quali, pur denotando il pericolo di collegamenti tra l'impresa e la criminalità organizzata, non raggiungono la soglia di gravità e specificità richiesta dal predetto art. 4, comma 4, per dar vita ad un effetto legale di divieto di contrarre o di divieto di rilascio o di rinnovo di altri provvedimenti attributivi di benefici.
In altri termini, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale prevalente (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato sez. VI 3 maggio 2007 n. 1948, T.A.R. Lazio Roma Sez I - Sentenza 9 luglio 2008 n. 6487, TAR Campania n. 1319/2005; 12586/2004;), l'informativa supplementare o atipica -caratterizzandosi per la minore gravità della situazione di sospetti e coinvolgimenti dell'impresa con fenomeni di criminalità organizzata, si caratterizza per il fatto che le controindicazioni emerse in sede di accertamento di polizia non possono assumere effetto interdittivo automatico e determina per l'autorità amministrativa titolare di un rapporto contrattuale con l'impresa o titolare di un generale potere autoritativo di controllo, l'onere di procedere ad un'ulteriore valutazione in merito all'adozione di eventuali provvedimenti risolutori o comunque ostativi al sorgere o alla prosecuzione di rapporti con l'impresa sospetta .
L'informativa prefettizia supplementare si differenzia dunque dagli altri tipi di informativa sopra considerati per due ordini di motivi: anzitutto per la natura meramente partecipativa delle notizie e delle indicazioni i cui effetti sono rimessi esclusivamente alle valutazioni discrezionali dell'Amministrazione interessata (cfr. CGA, sez. giurisd., 16-9-2002, n. 543).
In secondo luogo, poi, l'informativa de qua si distingue dalle altre informative considerate, poichè -laddove l'art. 1 septies del d.l. n. 629/1982 richiede una valutazione dell'Amministrazione "nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge"- presuppone la sussistenza di una norma che attribuisca all'Amministrazione stessa un margine di valutazione discrezionale.
Sebbene l'informativa supplementare non abbia un effetto interdittivo automatico e si limiti a fornire all'Amministrazione interessata elementi per l'esercizio delle valutazioni discrezionali di sua competenza, tuttavia, la giurisprudenza ha altresì evidenziato che la discrezionalità della amministrazione in subiecta materia resta estremamente ristretta, proprio per una ragione di competenza (cfr. TAR Campania, sez. I, nn. 1319/2005, 2706/2006, 4408/2006). Invero, secondo tale orientamento giurisprudenziale, è da escludere che gli elementi che costituiscono espressione tipica di attività di polizia possano essere oggetto di autonoma valutazione da parte di un altro soggetto pubblico che per definizione normativa non ha alcuna competenza in materia; al più l'Amministrazione interessata può fare riferimento ad altri elementi, anche desumibili dalla sua specifica esperienza, per assumere le determinazioni del caso.
In particolare, secondo quanto evidenziato dalla citata giurisprudenza, il sistema normativo non offre alle Amministrazioni destinatarie delle informative strumenti e capacità per apprezzare la correttezza e la rilevanza degli elementi e delle indicazioni fornite dalla Prefettura alla quale spettano, per competenza, le funzioni connesse alla classificazione, analisi elaborazione e valutazione delle notizie e dei dati specificamente attinenti ai fenomeni di criminalità organizzata; ne consegue che l'effettivo ambito della discrezionalità riservata all'Amministrazione destinataria delle informative risulta sostanzialmente depotenziato, almeno per quanto riguarda i contenuti delle suddette informative, e restano di competenza della medesima Amministrazione le determinazioni strettamente conseguenti da assumere in ordine alla sorte ed alla prosecuzione del rapporto con l'impresa sospettata.
Così delineato, in via generale, il quadro giurisprudenziale di riferimento in materia di comunicazioni supplementari atipiche, non può che ribadirsi che l'apprezzamento del contenuto delle informative de quibus comportano da parte dell'amministrazione cui spetta tale compito, la ricerca di un delicato equilibrio tra opposti interessi che fanno capo, da un lato, alla presunzione di innocenza ex art. 27 Cost. e la libertà d'impresa costituzionalmente garantita, e dall'altro lato, a interessi di primaria importanza per lo Stato, quali l'ordine, la sicurezza pubblica, nonché il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.
Al fine di rendere meno gravoso, da parte dell'amministrazione, l'espletamento del suddetto compito, la giurisprudenza ha in più occasioni precisato che il sospetto di condizionamenti mafiosi debba sempre risultare da elementi attuali che dimostrino la persistenza del condizionamento ( Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI n. 1056 del 7 marzo 2007, Tar. Campania, sez. I, n. 6118/2005) e che non possono ritenersi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, essendo pur sempre richiesta l'indicazione di circostanze obiettivamente sintomatiche di connessioni o collegamenti con le predette associazioni ( C. di Stato, sez VII, 17 .07.2006 n. 4574).
E quindi gli elementi e le indicazioni fornite dall'autorità prefettizia per poter essere utili devono riguardare circostanze concrete, attuali ed attinenti alla delinquenza mafiosa e che pertanto l'adozione di un eventuale provvedimento di revoca del beneficio da parte dell'amministrazione (che determinerebbe la compressione dei richiamati principi costituzionali di presunzione d'innocenza e di libertà d'impresa), deve trovare giustificazione nell'obiettiva sussistenza di un rapporto attuale e concreto di collegamento tra i soggetti de quibus e la criminalità organizzata.
Sotto tale profilo lo Scrivente ritiene coerenti con i surrichiamati principi e rientranti nell'ambito della discrezionalità consentita dalla normativa summenzionata, le osservazioni favorevoli agli istanti formulate da codesto Dipartimento in relazione alle due fattispecie oggetto di consultazione.


3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.



           



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