Pos. 3   Prot. N. 303.11.08  



Oggetto: Contributo strada-mare ex l.r. 11/2004. Abrogazione art. 17 della l. r. n. 1/2008. Procedimenti in corso. Questioni di diritto transitorio.






ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO. DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
Dipartimento Trasporti
Servizio VIII - Logistica e trasporto merci

Palermo

   




1.Con la nota prot. n. 981 del 5 novembre 2008 codesto Dipartimento rappresenta che con la l. r. n. 11/2004 la Regione siciliana ha istituito un sistema di incentivi finalizzato a promuovere l'utilizzo dei servizi marittimi di trasporto combinato strada-mare delle merci denominato "bonus ambientale".
Questi incentivi sono destinati alle piccole e medie imprese esercenti l'attività di autotrasporto in forma singola o associata.
  Con l'art. 17 della l. r. 6 febbraio 2008 n. 1 è stato stabilito che " i contributi concessi a qualsiasi titolo dalla regione sono revocati qualora sia accertata a carico dei soggetti beneficiari evasione fiscale o contributiva". Sulle modalità applicative della norma l'Assessorato Bilancio e Finanze ha emanato la circolare 2 maggio 2008 n. 5 con cui sono state indicate le linee guida da seguire e, sulla cui base, codesto Dipartimento ha chiesto alle imprese in attesa del pagamento del bonus ambientale la documentazione per comprovare la regolarità contributiva e fiscale. 

Poiché con l'art. 2 della l. r 8 ottobre 2008 n. 9 l'art. 17 della l. r n. 1/08 è stato abrogato codesto Ufficio non ha più chiesto alle ditte la presentazione della documentazione che attestasse la regolarità contributiva e fiscale.
Viene quindi chiesto" come comportarsi per i procedimenti di erogazione iniziati in vigenza dell'art. 17 e non ancora conclusi e, precisamente
1) se alla luce dell'intervenuta abrogazione dell'art- 17 della l.r. n. 1/2008, è motivo di impedimento all'erogazione dei contributi la mancata trasmissione del DURC e della dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza di evasione fiscale, richiesta alle ditte nel periodo di vigenza dell'art. 17 in questione;
2) se il riscontro di irregolarità nel DURC presentato è motivo sufficiente per non procedere ai pagamenti e se, quindi, è legittimo sospendere ogni ulteriore erogazione fino alla dimostrazione da parte delle ditte di avere sanato le irregolarità riscontrate;
3) se è direttamente applicabile alle erogazioni non effettuate, ricadenti nei casi sopra descritti, la norma più favorevole e, quindi, procedere immediatamente al pagamento".


2. I quesiti prospettati concernono sostanzialmente le ripercussioni sul procedimento amministrativo del sopravvenire, durante il suo corso, di una legge che lo disciplini in maniera diversa da quella vigente al momento in cui il procedimento stesso ha avuto inizio.
Tali casi vanno risolti alla luce della regola generale sancita dall'art.11 delle preleggi, secondo cui "tempus regit actum".
In base a tale principio ogni fase o atto del procedimento amministrativo riceve disciplina per quanto riguarda la struttura, i requisiti ed il ruolo funzionale, dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti alla data in cui ha luogo ciascuna sequenza procedimentale (v., tra le tante, C.Stato, sez. VI, 12.05.2004, n.2984).
Conseguentemente, in base al richiamato criterio di carattere generale, la legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata utilizzando quale parametro di riferimento la normativa vigente al momento della sua adozione (cfr. Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 2 aprile 2007, n. 1052; C.d.S., sez. IV, 30 settembre 2002, n. 4994; C.d.S., sez. IV, 26 settembre 2002, n. 5077), ciò che equivale ad affermare il principio per cui gli atti e i provvedimenti amministrativi devono essere formati nel rispetto della normativa vigente al momento della loro emanazione (cfr. Tar Campania, sez. I, 11 novembre 1993, n. 381; Corte dei conti, sez. contr., 10 ottobre 1985, n. 1582).

In adesione al suddetto principio, non può riconoscersi alcun effetto precettivo ad una legge successiva solo nel caso di una vicenda sostanzialmente conclusasi sotto la previgente disciplina con la formazione della volontà dell'amministrazione definitiva e non più revocabile (v., sul punto, C.Stato, sez. V, 06.10.2003, n.5866).
Tali regole subiscono eccezioni in tutti quei casi in cui è la stessa legge successiva a dettare regole espresse per l'attività già precedentemente compiuta.
Al riguardo la giurisprudenza specifica che "Il generale principio della non retroattività delle leggi, posto dall' art.11 delle disposizioni preliminari al codice civile, opera sui rapporti giuridici nel senso che quelli "esauriti" alla data di entrata in vigore della nuova norma non ne rimangono incisi, mentre il contrario accade nei confronti dei rapporti ancora "pendenti" alla data medesima.
Tornando al caso in esame, sulla scorta delle superiori argomentazioni e in assenza di una norma transitoria, deve ritenersi che, sia nell'ipotesi in cui il DURC o la dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza di evasione fiscale non è ancora stata trasmessa dalle imprese che hanno richiesto l'incentivo, sia nell' ipotesi in cui vi è già stato un riscontro di irregolarità contributiva, poichè non si è ancora esaurita la fase istruttoria del procedimento in esame (che si conclude con l'erogazione del contributo), ed è nel frattempo intervenuta una nuova disposizione normativa, quest'ultima deve trovare immediatamente applicazione in base al principio tempus regit actum.
Conseguentemente, nell'ipotesi inversa, resta inapplicabile la normativa sopravvenuta alle istanze per le quali la fase procedimentale suddetta si sia già conclusa.
Resta ferma naturalmente l'applicabilità dell'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602 recante "Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", effettuate secondo le modalità attuative indicate dal recente Decreto n. 40/2008.



3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.
           



Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale