Pos. 2   Prot. N. / 300.11.08 



Oggetto: Incarichi di assuntoria di custodia dei beni culturali a privati cittadini - Legittimità.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA P.I.
Dipartimento beni culturali e ambientali ed
educazione permanente
PALERMO



1 - Con nota n. 104455 del 4 novembre 2008 codesto Dipartimento, con riferimento all'attuale quadro normativo in materia di volontariato in generale e nell'ambito della tutela, custodia e valorizzazione dei beni culturali, pone allo Scrivente il seguente quesito.
Codesta Amministrazione ha utilizzato (con contratti di assuntoria) forme di collaborazione gratuita di privati cittadini per la custodia di siti archeologici o monumentali, riconoscendo agli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della prestazione. Ciò sulla base di una prassi instaurata dall'Amministrazione dello Stato ai sensi della l. n. 386 del 1907 in materia di ispettori onorari e dei D.P.R. n. 1409 del 1963 e n. 1356 del 1966 rispettivamente nell'ambito degli archivi e delle biblioteche.
Nella considerazione che il ricorso al "volontariato individuale" risulta oggi anacronistico rispetto alla legge quadro sul volontariato n. 266 del 1991 e tenuto conto che l'art. 16 della l. r. n. 10 del 1999 in materia di vigilanza e custodia dei beni culturali autorizza l'Assessore preposto al ramo a stipulare convenzioni a titolo gratuito con le organizzazioni di volontariato, codesto Dipartimento chiede se il ricorso a forme di volontariato individuale per la custodia dei beni culturali possa configurare ipotesi di illegittimità in mancanza di specifiche disposizioni in materia.

2 - Pur se non afferente alla esigenza di custodia dei beni culturali cui codesto Dipartimento fa riferimento nella richiesta di parere, si accennano brevi annotazioni sulla citata figura dell'ispettore onorario.
L'ispettore onorario dei monumenti e degli scavi, previsto dagli articoli 47/52 della l. n. 386 del 1907, è scelto discrezionalmente dal Sovrintendente con la funzione di coadiuvarlo nella tutela e nella conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte con compiti di vigilanza e di impulso. Volontarietà e gratuità della prestazione connotano tale rapporto.
Nonostante la testuale abrogazione della suddetta l. n. 386 del 1907 ad opera dell'art. 59 del R.D. n. 3164 del 1923, tale figura, contemplata nel R.D. n. 363 del 1913, risulta ancora transitoriamente attuale in forza dell'art. 73 della l. n. 1089 del 1939 ( in mancanza e nelle more dell'emanazione di norme regolamentari relative a quest'ultima legge ) e dell'art. 130 del d. lgs. n. 42 del 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" che ritiene applicabili ( pur se "fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice" ) le disposizioni del suddetto R.D. n. 363 del 1913.
Tale figura è normata anche nel settore degli archivi dall'art. 44 del D.P.R. n. 1409 del 1963 ove è prevista la possibilità di nominare ispettori archivisti onorari tra personalità in possesso di riconosciute esperienze e competenze specifiche.
Oltre a tale forma di volontariato individuale, come rilevato da codesto Dipartimento, si individuano quelle previste all'art. 55 del suindicato D.P.R. 1409/63 e dall'art. 6 del D.P.R. n. 1356 del 1966, prestabili rispettivamente presso gli archivi di Stato e presso le biblioteche pubbliche statali e le soprintendenze bibliografiche.
Dagli anni "90" il fenomeno del volontariato è stato riconosciuto dal legislatore nella forma del volontariato associato.
La legge quadro sul volontariato, n. 266 del 1991,stabilisce i principi ed i criteri che devono regolare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, fissando precisi requisiti per le organizzazioni interessate.
A tale legge fa esplicito riferimento la c.d. legge Ronchey ( n. 4 del 1993 ) ove, all'art.3, era prevista la possibilità di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato per assicurare l'apertura prolungata di musei, archivi e biblioteche.
Così, ancora, il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali ( d. lgs. 490/99 ) prevedeva la possibilità di stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato come mezzo per la promozione e lo sviluppo della fruizione dei beni culturali.
Infine, il d. lgs. n. 42 del 2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", per quanto qui interessa, autorizza la stipula di accordi " con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali" per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali.
Come evidenziato da codesto Dipartimento, in ambito regionale già l'art. 16 della l. r. n. 10 del 1999 autorizzava l'Assessore per i beni culturali e per la pubblica istruzione a stipulare, a titolo gratuito, con le organizzazioni di volontariato aventi finalità culturali ed iscritte nel registro generale previsto nella legge regionale in materia di volontariato ( l. r. n. 22 del 1994 ) convenzioni per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza istituzionale.
Dal suddetto excursus normativo risulta, quindi, che il volontariato individuale nel settore dei beni culturali è previsto nella figura dell'ispettore onorario e nell'ambito degli archivi e delle biblioteche.
Considerato che l'esigenza finora soddisfatta con i c.d. contratti di assuntoria di custodia non rientra nei suddetti ambiti, si ritiene che l'affidamento dell'incarico in questione, avendo contenuto prettamente pubblicistico in quanto con esso si conferisce una funzione propria della pubblica amministrazione, possa realizzarsi con il ricorso alle convenzioni previste nel presente ordinamento ovvero con le associazioni di volontariato.
Ove l'esigenza manifestata dagli uffici periferici di codesto Assessorato non possa essere in tal modo facilmente soddisfatta, potrà intraprendersi apposita iniziativa legislativa nel senso auspicato, così come operato da altre Regioni ( v. ad esempio art. 5, c. 10, L.P. n. 1 del 2003 della Provincia autonoma di Trento ).
3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale