Pos.   Prot. N. / 293 .08.11 



Oggetto: Riconoscimento indennità di risultato.





                      Assessorato Regionale Lavori Pubblici 
                      Dipartimento Lavori Pubblici 
                      Palermo 


              e p.c. Presidenza della Regione              
                      Dipartimento regionale del personale, dei                         servizi generali, di quiescenza,previdenza                         ed assistenza del personale 
                      Palermo 


                      Agenzia per la rappresentanza 
              negoziale della Regione siciliana 
              A.R.A.N. Sicilia 
                      Palermo 
                           
                   
  1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento ha chiesto un parere sulla problematica in oggetto al fine di determinarsi circa l'accoglimento della richiesta di corresponsione dell'indennità di risultato avanzata per il periodo 2/8/2002-30/6/2003 da un dirigente in quiescenza che all'epoca rivestiva la funzione di responsabile dell'Ufficio Speciale "Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici". 
  Al riguardo viene chiesto in particolare "se la normativa vigente in materia di CCRL della Dirigenza preveda la possibilità che l'Assessore pro-tempore al ramo di Amministrazione possa, ora per allora, dar corso al riconoscimento e quindi al conseguente pagamento dell'indennità di cui trattasi". 


  2- Dalla sintetica richiesta sembra potersi desumere che la verifica in ordine al soggetto oggi competente riguardi la valutazione del dirigente, piuttosto che la procedura di erogazione dell'indennità richiesta. L'utilizzo del termine "riconoscimento" riferito all'indennità induce a ritenere che le perplessità riguardino il presupposto per l'attribuzione della quota di retribuzione collegata al conseguimento dei risultati costituito appunto dalla valutazione del dirigente. 
  Le somme relative alle retribuzioni di risultato sono infatti dovute solo dopo che sia stato valutato il raggiungimento da parte del dirigente degli obiettivi convenuti per il periodo di riferimento. 
  Il quesito sembra perciò non attenere all'interpretazione di norme contrattuali e non va quindi rimesso al Dipartimento personale né all'ARAN in quanto Amministrazioni cui compete l'assistenza ai fini dell'uniforme applicazione rispettivamente del D.P.10 /2001 e dei Contratti collettivi Regionali di Lavoro. A tali Amministrazioni tuttavia il presente parere viene esteso in considerazione delle competenze loro ascritte così da renderle partecipi della problematica in discorso e anche al fine di consentire di esprimere eventuali osservazioni al riguardo. 
  E' infatti la legge a fissare i principi della valutazione dei dirigenti stabilendone finalità, natura ed effetti intervenendo la contrattazione solo per aspetti inerenti la relativa procedura. Com'è noto nell'ambito dell'amministrazione regionale è stato recepito il sistema dei controlli interni recato dal D.Lgs. n.286 del 1999 cosicché per la valutazione della dirigenza regionale si applica l'art.5 di tale decreto, nonché, secondo quanto dal medesimo previsto, le disposizioni contrattuali che, per il periodo che ci interessa, risultano contenute nell'art.34 del CCRL recepito dal D.P.Reg.n.10 del 2001.Anche i criteri generali di valutazione, da assumere con atto unilaterale dell'Amministrazione, devono ovviamente rispettare i principi stabiliti dalla legge. 
  La valutazione della performance dirigenziale si sviluppa quindi in base a strumenti e procedure attraverso i quali stabilire gli obiettivi da raggiungere e i parametri in base ai quali apprezzare il grado di raggiungimento del risultato (fase della programmazione) e quindi misurare lo scarto fra i risultati attesi e quelli in concreto conseguiti. 
  Con riferimento alla questione che al presente ci occupa viene quindi in rilievo in primo luogo la necessità che la valutazione della dirigenza vada effettuata e che la stessa debba prendere a riferimento gli obiettivi assegnati al dirigente. Infatti in assenza di valutazione così come nell'ipotesi di valutazione negativa non può essere erogata la quota di retribuzione variabile collegata al conseguimento di risultati. 
  E' appena il caso di ricordare che alla valutazione non può procedersi ove manchino i termini di riferimento per la verifica dei risultati raggiunti ossia non siano stati predefiniti gli obiettivi; in tal caso infatti l'erogazione dell'indennità di risultato non giustificata all'interno del rapporto sinallagmatico assumerebbe i caratteri di una vera e propria liberalità e costituirebbe quindi danno erariale (così C.Conti. Sez.giur.Sic.11-11-04, n.3438). 

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  Ove invece si sia in presenza di obiettivi predefiniti l'Amministrazione è tenuta a procedere alla valutazione.  
  Quanto all'autorità procedente lo stesso articolo 5 del D.Lgs. 286, al comma 3, dispone che la valutazione dei dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni provvede il Ministro, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico. 
  Pertanto, nell'ambito della Regione siciliana, risulta rispettivamente ascritta al Presidente od agli Assessori - supportati dal proprio Servizio di pianificazione e controllo strategico - la valutazione di quei dirigenti che direttamente all'organo medesimo rispondono per il conseguimento degli obiettivi assegnati.  
  Poiché quindi la valutazione del dirigente preposto all'Ufficio speciale "Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici" rientra nella competenza dell'Assessore ai Lavori pubblici il soggetto che rivesta oggi tale carica risulta competente alla valutazione a suo tempo non compiuta in virtù del noto principio di continuità dell'azione amministrativa. (In tali termini del resto si è già espresso quest'Ufficio con parere prot.15700 del 18novembre 2005, trasmesso per conoscenza anche a codesto Assessorato). 
  Diversamente opinando si verrebbe a far gravare sul dipendente , sbarrandogli ingiustificatamente l'accesso all'indennità di risultato, l'omissione in cui è incorsa l'Amministrazione. 
  Resta solo da ribadire che il credito relativo all'indennità di risultato maturerà solo ove la valutazione non risulti negativa. 


3 - Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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