Pos. II   Prot. N. / 274.11.08 



Oggetto: Identificazione e registrazione della popolazione canina - Ordinanza Ministero lavoro, della salute e delle politiche sociali 6 agosto 2008 - Sanzioni amministrative ex l. r. 15/2000.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Ispettorato regionale veterinario
PALERMO




1 - Con nota del Servizio 3 prot. 1881 dell'8 ottobre 2008 codesto Ispettorato, con riferimento all'ordinanza contingibile ed urgente emamata dal Ministro per il lavoro, la salute e le politiche sociali il 6 agosto 2008 in materia di misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina, ha posto allo Scrivente il seguente quesito.
La suddetta ordinanza contiene prescrizioni in parte difformi dalla vigente legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo".
In particolare, mentre l'ordinanza in parola prescrive l'obbligo di identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita ( art. 1, c.2 ), la legge regionale ne prescrive la registrazione entro centoottanta giorni dalla nascita ( art. 3, c. 1 ); l'ordinanza impone ( art. 1, c. 7 ) ai veterinari che nell'esercizio della loro professione accertino la mancanza o l'illeggibilità dell'identificativo nei cani, di informare il soggetto responsabile degli obblighi di legge, laddove la legge regionale ( art. 3, c. 6 ) statuisce che i veterinari che vengano a conoscenza di cani non iscritti all'anagrafe sono tenuti a segnalarlo al comune ed all'azienda usl competente per territorio; infine, l'ordinanza pone il divieto di vendere cani di età inferiore ai due mesi nonché cani non identificati e registrati ( art. 2 ) mentre nulla a tal proposito prevede la legge regionale.
Stante che nell'ordinanza ministeriale non è comminata alcuna sanzione per le violazioni degli obblighi previsti nella stessa, laddove la legge regionale prevede un sistema di sanzioni amministrative per ciascuna violazione, viene chiesto (manifestando contestualmente in proposito l'orientamento favorevole di codesto Ispettorato ) se per i casi di cui all'art. 1, c. 7 dell'ordinanza nonché per i casi di cui all'art. 2 della stessa relativamente ai cani non registrati, possano trovare applicazione rispettivamente le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale per le violazione degli obblighi stabiliti al comma 6 ed al comma 1 dell'art. 3.

2 - Con l'ordinanza in questione il Ministro per il lavoro, la salute e le politiche sociali ha dettato disposizioni per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina "Considerata la necessità di assicurare una compiuta ed uniforme applicazione, sull'intero territorio nazionale, della normativa concernente l'identificazione dei cani e la gestione dell'anagrafe canina.....utilizzando strumenti e modalità uniformi per tutte le regioni e province autonome..".
Tale ordinanza trae origine dalle prescrizioni già dettate dalla legge n. 281 del 1991 " Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" che attribuiva alle Regioni il compito di legiferare in materia di istituzione dell'anagrafe canina, nonché dell'Accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute e le regioni ( recepito con D.P.C.M. 28 febbraio 2003 ) in materia di benessere degli animali che impegna le Regioni ad introdurre misure per l'identificazione dei cani.
La Regione siciliana ha, con l. r. n. 15 del 2000, dettato la disciplina attuativa delle suddette disposizioni, comprensiva di un sistema di sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi previsti.
L'ordinanza ministeriale, nello stabilire precisi obblighi a carico dei soggetti coinvolti, non prevede, come sopra detto, alcuna sanzione per la loro violazione. Al riguardo va osservato che l'art. 1 della l. n. 689 del 1981, in materia di sanzioni amministrative, nello statuire il principio di legalità così dispone : "Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati".
Tale riserva di legge ( statale o regionale ) comporta che fonti normative subordinate non possono introdurre fattispecie di illecito amministrativo né fissare la misura della sanzione.
Dalla formulazione del suindicato principio di legalità statuito in materia di sanzioni amministrative, che alla luce di quanto sopra rinvia agli illeciti previsti nella l. r. 15/2000, si ricava altresì il divieto del ricorso all'analogia. Il comma 2 dell'art. 1 della l. 689/81 dispone infatti che " Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati ".
In base a tale disposizione, pertanto, è esclusa l'estensione della portata, tramite il c. d. procedimento analogico, delle norme che prevedono sanzioni amministrative a casi simili e materie analoghe.
Pertanto, le sanzioni amministrative previste dalla l. r. n. 15 del 2000 possono essere comminate ed irrogate, con le modalità ed i tempi in essa stabiliti, esclusivamente per le correlate violazioni espressamente individuate dalla stessa legge regionale.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.




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