POS. II Prot._______________272.11.2008

OGGETTO: Contributi e finanziamenti - DURC - Art.1, commi 1175 e 1176, L.n.296/2006 - D.M. 24 ottobre 2007 - Contributi per apprendistato.




ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE -
Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale

PALERMO





1. Con nota prot. n. 2010 del 2 ottobre 2008 codesta Agenzia ha chiesto allo Scrivente se la fruizione dei contributi per l'apprendistato, previsti agli artt.50 e 61 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.32 e succ. mod., sia condizionata al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva secondo le previsioni di cui all'art.1, commi 1175 e 1176 della legge 27 dicembre 2006, n.296, che lo richiede ai soggetti percettori di benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.
Codesta Agenzia -dopo avere sottolineato che alla luce delle istruzioni fornite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale nella circolare n.5 del 31 gennaio 2008, la fattispecie in esame, in quanto "beneficio normativo" comporterebbe il possesso del DURC- solleva perplessità in ordine al rapporto tra le predette disposizioni statali e due norme regionali: l'art.7, l.r. 8 novembre 2007, n.21 e l'art.17, l.r. 6 febbraio 2008, n.1.
La prima disposizione richiede ai beneficiari dei finanziamenti, al fine di definire le procedure di chiusura delle iniziative realizzate nell'ambito delle misure del POR/FSE 2000-2006, di attestare le certificazioni di spesa dei finanziamenti già ricevuti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art.47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
La seconda norma citata, come segnalato da codesta Agenzia nella nota di sollecito n.2179 del 22 ottobre 2008, è stata di recente abrogata dall'art.2 della legge regionale 8 ottobre 2008, n.9.
Codesta Agenzia ha rappresentato di avere finora richiesto la dichiarazione sostitutiva di cui all'art.7, l.r. n.21/2007 cit. anche ai fini di cui all'art.17, l.r. 1/2008 cit. (sino alla sua recente abrogazione).
Ciò premesso, viene chiesto "se debba ormai ritenersi superata la normativa contenuta nella legge 27 dicembre 2006, n.296, articolo 1, commi 1175 e 1176, e nel Decreto del Ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007, in tema di Documento Unico di Regolarità Contributiva, e quindi ritenersi necessario, ed al contempo sufficiente, che il soggetto destinatario dei contributi per l'apprendistato, produca la dichiarazione sostitutiva di cui all'art.7 della l.r. n.21 del 8.11.2007, .... ... al fine di quantificare le certificazioni di spesa dei finanziamenti ricevuti ... ...".


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
I contributi per l'apprendistato di cui all'oggetto sono quelli previsti dalle seguenti norme:
- Gli artt.27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n.3 e succ. mod. prevedono contributi per lo sviluppo dell'artigianato disponendo, rispettivamente, che:
"Art. 27. 1. Per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni artigiane, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione eroga contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati e sostenuti dalle imprese artigiane, singole o associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti di età compresa tra i sedici ed i trentadue anni e, comunque, entro i limiti di età stabiliti nel contratto collettivo applicato.
2. Detti contributi possono essere concessi per un quadriennio e sono commisurati ad un importo pari al 70 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore apprendista assunto tra i sedici ed i trentadue anni e comunque entro i limiti di età previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati. Ove i contratti collettivi di settore prevedano un rapporto di apprendistato di durata quinquennale, il contributo da corrispondersi per il quinto anno è pari al 30 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata.
3. Il contributo relativo a ciascun apprendista è erogato per un numero massimo di ore non superiore all'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi di lavoro applicati e per un periodo non inferiore a sei mesi.";

- "Art. 28. I presidenti delle camere di commercio sono autorizzati a concedere alle imprese di cui al primo comma dell'articolo precedente che abbiano assunto, in qualità di lavoratori dipendenti, uno o più soggetti che hanno compiuto presso le stesse il periodo di apprendistato, contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali, previdenziali ed assicurativi.
Detti contributi sono determinati nella misura del 60 per cento degli oneri di cui al comma precedente per il triennio immediatamente successivo alla conclusione del periodo di apprendistato.
La misura dell'aiuto è elevata all'80 per cento nel caso in cui l'assunzione riguardi soggetti disabili, lavoratrici madri, detenuti od ex detenuti, ovvero si tratti di lavoro a domicilio, ivi compreso il telelavoro.";

- L'art.50 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.32, e succ. mod. e integraz.. recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", nel modificare i predetti articoli, ha disposto ai primi due commi che:
"Art. 50. Aiuti per l'apprendistato. 1. Gli aiuti previsti dagli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono concessi dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
2. Gli interventi previsti dagli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 per favorire la formazione professionale e l'occupazione nelle imprese artigiane possono essere concessi fino al 31 dicembre 2006, con le modifiche di cui al presente articolo.
... ";

- L'art.61, l.r. ult. cit., sempre in merito agli aiuti per l'apprendistato, ha previsto che  :
"1. Le disposizioni di cui all'articolo 50 riguardanti l'apprendistato e l'assunzione degli ex apprendisti per le imprese artigiane si applicano alle imprese esercenti il commercio nonché alle associazioni ed enti privati senza fini di lucro esercenti prestazioni di servizi.
2. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 100 miliardi.".

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Al fine di una completa disamina della problematica, occorre altresì richiamare le norme concernenti il DURC.
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) si inserisce nell'ambito degli interventi normativi volti al contenimento delle forme di evasione/elusione.
IL DURC è stato introdotto dall'art.2, D.L. 25 settembre 2002, n.210, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n.266 (recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso), al fine di certificare la regolarità contributiva delle imprese interessate a partecipare ad appalti pubblici di opere, servizi e forniture o che gestiscono servizi o attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico.

L'ambito applicativo del DURC è stato di seguito ampliato da distinti interventi normativi.
L'art. 86, comma 10, D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ed il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 hanno esteso l'obbligo ai lavori edili privati.

L'art.10, comma 7, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n.248 ha poi previsto l'obbligo del DURC per la generalità delle imprese al fine di beneficiare dei finanziamenti comunitari, disponendo testualmente che "Per accedere ai benefìci ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.".

Successivamente, il comma 553 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), ha precisato che "Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'art.2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.266".

Infine, l'art.1, comma 1175, della L. 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha integrato le previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di DURC disponendo che a decorrere dal 1 luglio 2007 la fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei "benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale" è subordinata al possesso del documento stesso.
Il successivo comma 1176, dell'art. 1, L. n. 296/2006 cit. demanda alla emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione della disposizione di cui al comma precedente.

Il D.M. 24 ottobre 2007 ha definito le modalità di rilascio, i contenuti analitici del DURC, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo.

La normativa nazionale in materia di regolarità contributiva è stata talora integrata da leggi regionali che, senza essere in contrasto con la prima, individuano ulteriori fasi ovvero particolari casi di acquisizione del documento: v., ad es., la Regione Lazio che, con l'art.57 della L.r. 28.12.2006, n.27, ha subordinato l'accesso delle imprese a qualsiasi risorsa comunitaria, nazionale e regionale alla presentazione del DURC.

Il legislatore regionale era intervenuto in materia con l'art.17 della legge regionale 6 febbraio 2008, n.1 (che testualmente prevedeva che "I contributi concessi, a qualsiasi titolo, dalla Regione sono revocati qualora sia accertata, a carico dei soggetti beneficiari, evasione fiscale o contributiva.") che, come già ricordato, è stato di recente abrogato dall'art.2 della legge regionale 8 ottobre 2008, n.9.

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Occorre, infine, richiamare, l'art.7 della legge regionale 8 novembre 2007, n.21, recante "Modifiche alla normativa regionale in materia di cooperazione, commercio, artigianato e pesca. Rendicontazione delle misure POR/FSE 2000-2006. Reiscrizione di economie realizzate in materia di occupazione." così dispone:
"Provvedimenti inerenti la rendicontazione delle misure del POR/FSE 2000-2006. 1. Al fine di definire le procedure di chiusura delle iniziative realizzate nell'ambito degli interventi finanziati dal POR Sicilia 2000-2006, i dipartimenti regionali e gli uffici equiparati titolari delle misure del fondo sociale europeo sono autorizzati a liquidare e pagare le spese discendenti dalle predette iniziative utilizzando le dichiarazioni, redatte ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciate dai beneficiari del finanziamento ed asseverate da un professionista fra quelli indicati all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Tali attestazioni costituiscono quantificazione delle certificazioni di spesa dei finanziamenti ricevuti e sono assoggettate ai controlli a campione in conformità alle vigenti disposizioni comunitarie.".


3. La problematica in esame deve essere sviluppata tenendo conto di due considerazioni di fondo e cioè, per un verso, che la fruizione dei contributi in esame, come ampiamente affermato da codesta Agenzia, soggiace all'obbligo del possesso del DURC ex art.1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n.296; per altro verso, che si tratta di contributi erogati dalla Regione siciliana, ed a carico del bilancio regionale, per cui l'art.7, l.r. n.21/2007 cit., richiamato da codesta Amministrazione, non dovrebbe venire in considerazione.
La predetta disposizione, infatti, introduce una specifica modalità di rendicontazione delle spese relative alle misure del P.O.R. Sicilia 2000/2006, al fine di definire le procedure di chiusura delle iniziative nell'ambito dello stesso realizzate.
La medesima concerne, pertanto, gli interventi finanziati con le somme comunitarie del POR e non i contributi erogati dalla Regione siciliana.

In ogni caso, tuttavia, la norma regionale ben differisce dalle disposizioni sul DURC, diversi essendone ratio e ambito applicativo, quest'ultimo non necessariamente coincidente con quello in materia di DURC.
Infatti, l'attestazione di cui all'art.7, l.r. ult. cit. ha la finalità di accelerare le procedure di spesa riguardanti il POR e ha ad oggetto unicamente le "spese" discendenti dagli interventi finanziati.

Il DURC ha invece un contenuto più ampio, attestando la regolarità di tutti versamenti dovuti agli Istituti previdenziali (e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili) e, dunque, l'adempimento degli obblighi di contribuzione in favore dei lavoratori in generale (e non soltanto degli apprendisti).
Così in giurisprudenza si è affermato che "Ai sensi della circolare del ministero del lavoro 12 luglio 2005 n. 230, il DURC attesta la regolarità contributiva, ossia "la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale"; ... " (v. T.a.r. Sicilia, sez. Catania, sez. IV, 08-02-2007, n. 223).

Ciò posto, va sottolineato che la giurisprudenza, con riferimento all'ipotesi della partecipazione ad una gara di appalto, ha affermato che "Il "durc" o documento unico di regolarità contributiva è il certificato unitario, regolato dall'art. 3, c. 8, lett. b.bis), D.Lgs. n. 494/1996, come mod. dall'art. 98, c. 10, D.Lgs. n. 276/2003 ....... . La sua funzione è di attestare la regolarità negli adempimenti circa i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi rispetto a Inps, Inail e Cassa Edile riguardo a tutti gli appalti pubblici e agli appalti privati in edilizia soggetti a titolo edilizio espresso. Mediante l'uso obbligatorio di un tale documento si contrasta l'evasione contributiva previdenziale perché si pone a base della possibilità di contrarre un appalto pubblico la dimostrazione ufficiale della regolarità contributiva. Si tratta di uno strumento al tempo stesso di certificazione ufficiale e di semplificazione procedimentale, la cui valenza è duplice, perché orientata a soddisfare un interesse strumentale pubblico come un interesse privato che non può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva. Ne consegue che, è legittima la revoca nei confronti di una società dell'aggiudicazione di una gara conseguente al fatto che, in sede di verifica della sua produzione documentale fatta a seguito della comunicazione di esser risultata aggiudicataria della gara, quale attestazione della sua regolarità contributiva si era limitata a produrre i mod. F24 e i bollettini postali documenti insufficienti a verificare l'integrale adempimento degli obblighi previdenziali per tutti i lavoratori"(Cons. Stato Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4035).
Si è parimenti affermato che il requisito della regolarità contributiva in capo all'impresa aggiudicataria a seguito dell'introduzione del documento unico di regolarità contributiva è "di esclusiva spettanza degli enti previdenziali" (v. Cons. Stato Sez. V Sent., 23 ottobre 2007, n. 5575).
Ora, pare allo Scrivente che i medesimi principi non possano che essere richiamati anche con riferimento al caso in esame, uguale essendo la ratio sottesa alla richiesta del DURC e conforme essendo la lettera della legge ("  i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva  ").

Quindi anche sotto il predetto profilo rimane confermato che il DURC non può essere sostituito dalla dichiarazione di cui all'art.7, l.r. n.21/2007 cit.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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