Pos. 3   Prot. N. / 268.08.11 



Oggetto: Mantenimento in servizio oltre il 67° anno di età




Allegati n...........................  Presidenza della Regione              
                      Dipartimento regionale del personale, dei                         servizi generali, di quiescenza,previdenza                         ed assistenza del personale 
                      Palermo                          
                   
  1-Con la suindicata nota codesto codesto Dipartimento ha chiesto un parere urgente circa l'accoglibilità di un'istanza di trattenimento in servizio fino al 70° anno di età avanzata da un dipendente che sta per compiere sessantasette anni. Pur se tale richiesta è pervenuta priva degli allegati non se ne sospende l'esame considerata l'urgenza. 
  A supporto della propria istanza l'interessato ha prodotto certificazione relativa a periodi di lavoro svolti in Belgio. Tuttavia anche sommando detti periodi, pari a circa sei anni, all'anzianità complessiva di 9 anni,mesi 5 e giorni 16 maturata nell'Amministrazione regionale il dipendente non raggiungerebbe nemmeno dopo ulteriori 3 anni di permanenza in servizio l'anzianità minima di vent'anni per la pensione di vecchiaia. 
  Riferisce però codesto Dipartimento che da ulteriore documentazione e da contatti con la competente sede INPS al dipendente risulterebbe accreditato presso tale Istituto previdenziale contributi che in quanto non utilizzati per la pensione di cui il soggetto è già titolare potrebbero essere ricongiunti presso la Regione.Inoltre il dipendente ha da ultimo chiesto la totalizzazione di tutti i periodi di lavoro all'estero. 
  Conclude quindi codesto Dipartimento che ove si tenga conto di tutti i periodi lavorati il richiesto trattenimento in servizio consentirebbe al dipendente di conseguire la pensione di vecchiaia anche se non può sottacersiche la ricongiunzione non è stata richiesta e non si ha quindi certezza che l'interessato ne vorrà sostenere l'onere. 


  2-Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.282 del 18 giugno 1991 le disposizioni di cui all'art. 4 d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, consentono al dipendente civile dello stato il diritto al trattenimento in servizio fino alla maturazione dell'anzianità minima necessaria per conseguire la pensione e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età. kkkkIl giudice delle leggi ha anche precisato che comunque, la facoltà in questione va riconosciuta - ai fini del rispetto del precetto costituzionale contenuto nell'art.38,co.2 della Costituzione - soltanto per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'anzianità minima per il diritto a pensione. 
  La giurisprudenza ritiene tale norma espressione di un principio generale applicabile a tutti i pubblici dipendenti in mancanza di norme primarie con carattere di specialità. 
  Per quanto riguarda i dipendenti regionali il TAR Palermo ha avuto modo di esplicitare la valenza generale del "principio per cui il pubblico dipendente che, al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo, non abbia compiuto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, ha diritto di essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età. Ciò sia perché il principio stesso è enunciato in termini generali dall'art. 4 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sia per le previsioni delle norme regionali. Da un lato, infatti, l'art. 36 della L.R. 23 febbraio 1962 n. 2, quale norma residuale, dispone che per tutto quanto non è previsto dalla medesima legge si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al personale civile dell'Amministrazione dello Stato; dall'altro, l'art. 18 della L.R. 3 maggio 1979 n. 73 estende automaticamente ai dipendenti regionali le norme dello Stato in materia di previdenza in quanto più favorevoli "(Sez. I, sent. n. 80 del 15-01-2002) 
  Se ai fini del mantenimento in servizio, attesa la sua finalità, si deve tenere conto non solo del periodo di servizio effettivamente prestato, ma anche dei periodi di servizio riscattati o comunque utili per la pensione, l'istituto della proroga è tuttavia applicabile solo a coloro che si trovino nelle condizioni espressamente prese in esame dalle disposizioni di legge e quindi richiede il previo accertamento del periodo utile a fini pensionistici, che si effettua computando tutti i servizi svolti rilevanti a fini pensionistici. 
  Pertanto deve ritenersi che ove all'atto dell'istanza, o comunque entro la data dalla quale deve decorrere la cancellazione dai ruoli, il richiedente non risulti in possesso di un'anzianità che aumentata del periodo di proroga possa fargli conseguire la pensione di vecchiaia il richiedente è privo dei requisiti in presenza dei quali può esercitare il diritto potestativo di rimanere in servizio per conseguire il minimo pensionabile. 
  S i suggerisce tuttavia, atteso che la normativa in argomento è di fonte statale, di acquisire (anche per le vie brevi vista l'urgenza) informazioni dall'INPDAP circa i comportamenti operativi tenuti in casi analoghi. 


  3 - Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. 

         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale