Pos. 3   Prot. N. 18340 - 266.08.11 Palermo 15/10/2008 


Oggetto: Contratti della P.A. - Servizi di telefonia fissa.



       

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza previdenza e assistenza del personale.
                      PALERMO 




1 - Con nota 7 ottobre 2008, n. PG/2008/145689, codesto Dipartimento chiede l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine alla complessa vicenda relativa alla stipula di un contratto per la fornitura, messa in opera e manutenzione di centrali telefoniche e di prodotti e di servizi accessori effettuato per mezzo di "ordinativo di fornitura" con una ditta convenzionata con la YYY spa, la "Società xxxxxxxxxx" la fornitura e posa in opera degli impianti di telefonia avrebbe dovuto essere ultimata entro il 6 luglio 2007.
Con nota 18-7-2007 perveniva a codesta Amministrazione la comunicazione che la predetta società aveva ceduto in affitto la propria azienda ad una seconda ditta con conseguente trasferimento sia della convenzione YYY che della fornitura in questione. La YYY aderiva alla cessione e codesta Amministrazione conveniva con la nuova società una proroga del termine di esecuzione dell'appalto.
Ulteriori vicende societarie della ditta subentrante conducevano ad ulteriore slittamento dei tempi di esecuzione. Senonchè in data 30-11-2007 veniva comunicata che la Società J.J. s.p.a. era fallita e che la curatela aveva revocato il contratto di affitto di azienda. Il 6-12-2007 la YYY pubblicava sul proprio sito che a seguito del predetto fallimento la curatela era rientrata nel possesso dell'azienda e nella titolarità dei contratti di fornitura stipulati con le pubbliche amministrazioni e che il curatore avrebbe avviato una procedura competitiva per individuare un nuovo affittuario dell'azienda svolgendo nelle more l'esercizio provvisorio dell'impresa.
Il 25-1-2008 veniva comunicato che l'affittuario è stato individuato nella KK spa. alla quale è stata ceduto in affitto l'intero complesso aziendale della J.J. s.p.a..
Il Dipartimento sottoponeva pertanto alla KK un nuovo cronoprogramma delle attività di fornitura.
La YYY, però, in data 4-8-2008 comunicava l'esito di un parere richiesto al Consiglio di Stato ( parere 22-1-2008, n. 4575/2007) per il quale deve ritenersi inibito alle pubbliche amministrazioni di intrattenere rapporti contrattuali con imprese fallite; conseguentemente il 16 settembre scorso pubblicava sul proprio sito istituzionale l'avviso con cui riteneva sciolta la convenzione in questione, dichiarava privi di effetti gli atti intrapresi dalla curatela compreso il subentro della KK negli appalti della società fallita. Comunicava altresì che la stessa KK aveva però stipulato dal 9 settembre 2008 un'autonoma convenzione con la YYY .
La KK spa, con nota 1-10-2008 ha proposto a codesto Dipartimento la propria disponibilità a proseguire il completamento della fornitura già in parte avviata con la consegna ai vari uffici regionali delle centrali telefoniche, agli stessi patti e condizioni originarie.
Sull'accettabilità di tale proposta viene chiesto il parere di quest'Ufficio .

2. Al di là delle complesse vicende giuridiche che si è provato di riassumere emergono in conclusione due elementi decisivi:
a) i contratto originario deve ritenersi ormai risolto di diritto per effetto del fallimento del fornitore;
b) la nuova ditta convenzionata con la YYY, per la stessa tipologia di servizi in questione, è la KK spa.
Orbene, se quest'ultima società non può succedere a quella fallita in un contratto ormai risolto non sembrano però sussistere preclusioni affinché alla stessa - attuale titolare della convenzione YYY - venga, con nuovo ed autonomo accordo, affidata la fornitura per il completamento dell'appalto originario ed alle stesse condizioni a suo tempo convenute col primo affidatario.
Peraltro, le considerazioni di merito rassegnate da codesta Presidenza in ordine all'attivata consegna delle centrali telefoniche ed alla parziale esecuzione della fornitura, in uno all'urgenza di non privare gli uffici regionali e l'utenza di un servizio essenziale, depongono per tale soluzione che consente, il rispetto dei costi a suo tempo determinati dall'amministrazione.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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