Pos. 1  Prot. N. /264.08.11 




Oggetto: Proposta di decreto assessoriale su impianti di distribuzione carburante della rete autostradale. - Parere Commissione ARS ex art. 4 L.r. n.17/04. - Proposta emendamento - Quesito









Assessorato regionale Industria
Dipartimento Industria

PALERMO


1. Con nota n. 37648 del 25 settembre 2008, codesto Dipartimento rappresenta che sullo schema di decreto assessoriale predisposto ex art. 4, comma 2, della L.r. 28 dicembre 2004, n.17 e sottoposto all' esame della terza Commissione dell' A.R.S., quest'ultima ha espresso parere favorevole sullo stesso con la proposta di un emendamento aggiuntivo.

  Tale emendamento prevede che "Nel caso di trasformazione di strade esistenti in autostrade o raccordi autostradali, qualora sulle suddette strade , prima della trasformazione, esistano già e siano attivi e funzionanti impianti di distribuzione di carburante venga rilasciata o rinnovata la concessione in favore del titolare della concessione vigente, nella stessa posizione precedentemente autorizzata, purchè il concessionario dimostri di possedere, in tutto o in parte la proprietà e/o la disponibilità del terreno ove è attualmente ubicato l' impianto di distribuzione carburanti", previa acquisizione dei pareri dei vigili del fuoco, dell' ufficio tecnico di finanza e del comune interessato.  


  Poiché l' emendamento regolamenta una particolare fattispecie, viene chiesto l' avviso dello Scrivente sulla compatibilità "giuridico - normativa" dello stesso considerato che all' ANAS ovvero alla società titolare della concessione autostradale fa carico l' individuazione dei siti dove ubicare gli impianti di distribuzione di carburante, nonché, la relativa assegnazione. 


  2. Sulla questione esposta si osserva quanto segue. 
  L' art. 4 della L.r. 28 dicembre 2008, n.12, nel dettare disposizioni in materia di impianti autostradali di distribuzione carburanti, dopo aver previsto che la concessione per gli impianti in parola è concessa dall' Assessorato regionale per l' Industria sentiti " ...i pareri vincolanti del comune, degli uffici finanziari, dei comandi provinciali dei vigili del fuoco competenti, nonché dell' ente proprietario dell' autostrada..." demanda ad un decreto dell' Assessore regionale per l' Industria di stabilire "le modalità di concessione e le distanze tra gli impianti ". (comma 2). 


  Ed infatti, lo schema di decreto in esame, approva "... le modalità per l' esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni per l'installazione e l' esercizio di impianti di distribuzione carburante lungo le autostrade e i raccordi autostradali..." integrando il decreto dell' Assessorato Industria del 12 giugno 2003, n. 45 con un nuovo titolo, il titolo IV, che va a regolamentare l' esercizio delle funzioni amministrative in fattispecie , sinora esercitate a livello statale. 


  Il nuovo titolo IV, articoli da 26 a 31di tale schema di regolamento, disciplina, oltre al rilascio di nuove concessioni, anche i potenziamenti, le modifiche ed il collaudo degli impianti autostradali nonché il trasferimento e il rinnovo delle concessioni esistenti sulla base delle disposizioni contenute sia nella normativa statale e, in particolare, nel D.P.R. del 27 ottobre 1971, n.1269 esplicitamente richiamato nello schema di decreto, che nella L.r. 5 agosto 1982, n.97 e succ. modifiche ed integrazioni. 
       
  Lo schema di decreto predisposto dall' Assessore all' Industria, prevede che le istanze per il rilascio di concessioni nonché quelle per il rilascio o il potenziamento di impianti autostradali già esistenti siano corredate dal preventivo assenso all' installazione dell' impianto da parte dell' ANAS o, in caso di viabilità data in concessione, della società titolare della concessione autostradale. 


  Nel caso di nuova concessione il decreto prevede che l' area interessata al nuovo impianto sia preventivamente individuata dall' ANAS o dalla società titolare della concessione autostradale. (cfr. art. 26, co. 3, D.A.). 


  In altri termini, il decreto prevede l' intervento dell' ANAS o della società titolare della concessione autostradale per la gestione ottimale del "pubblico servizio" in un settore nel quale le esigenze del libero mercato vanno contemperate con le esigenze di tutela di interessi di rilievo pubblicicistico. 


  Ora, l' emendamento proposto dalla terza Commissione legislativa non sembra inserirsi nel quadro di riferimento normativo testè delineato, apparendo privo di fondamento giuridico. 


  Infatti, l' essere titolare di una precedente concessione non può automaticamente fare scattare il diritto al rilascio di una nuova concessione, nella stessa posizione precedentemente autorizzata , essendo mutata la situazione di riferimento. 


  Tale soggetto, potrebbe al più godere di un titolo di preferenza nell' assegnazione dell' area individuata dall' ANAS o dalla società titolare della concessione autostradale .  


  Peraltro, si osserva che lo stesso emendamento non prevede neppure l'acquisizione di un preventivo parere dell' ANAS o della società titolare della concessione autostradale chiamate, per previsione legislativa (art. 4, comma 1, L.r. n. 12/2004), ad esprimere il proprio assenso sull' installazione degli impianti su autostrade o raccordi autostradali.  
       
  Pertanto, attesa la natura consultiva della funzione esercitata dalla Commissione legislativa, chiamata ad esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante, nel senso che l' organo di Governo è libero di conformarsi o meno allo stesso (cfr. T. Martines - G. Silvestri - C. De Caro - V. Lippolis - R. Moretti - Diritto parlamentare - Giuffrè Editore - Milano, 2007 pag.329 e ss.), l' emendamento proposto allo schema di decreto de quo può essere recepito solo nei termini di cui .  



  Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente. 


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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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