POS. II Prot._______________262.11.2008

OGGETTO: Contributi e finanziamenti - DURC - Art.1, commi 1175 e 1175, L.n.296/2006 - Finanziamenti ad enti per l'attuazione di sportelli multifunzionali.




ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE -
Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale

PALERMO






1. Con nota prot. n.1978 dell'1 ottobre 2008 codesta Agenzia ha chiesto allo Scrivente se la medesima, ai fini dell'erogazione dei finanziamenti agli enti ex art.12, L.r. 26 novembre 2000, n.24 per l'attuazione degli sportelli multifunzionali, sia tenuta a richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Ricordato che il DURC è richiesto, ai sensi della vigente normativa, ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria ed, inoltre, è richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati, codesta Amministrazione più specificamente ha chiesto se gli enti gestori di sportelli multifunzionali debbano essere inquadrati come "datori di lavoro che svolgono la loro attività nell'ambito di una procedura di appalto di un servizio pubblico" , con la conseguenza che codesta Agenzia debba richiedere il DURC ai fini dell'erogazione dei finanziamenti.
In proposito, viene sottolineato:
- che, con parere n.303 del 2006, lo scrivente Ufficio ha affermato che i servizi offerti dagli sportelli multifunzionali, pur assumendo natura di veri e propri servizi pubblici, sono affidati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa propria della logica dell'appalto piuttosto che della concessione dei servizi, e che i medesimi rientrano comunque tra quelli elencati nell'allegato II B del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e, dunque sono assoggettati soltanto alle disposizioni di cui agli artt.68, 65 e 225 e non a tutte le altre disposizioni del Codice;
- che l'art.41, L.r. 8 febbraio 2007, n.2 ha prorogato al 31 dicembre 2007 i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali in essere nell'anno 2006;
- che l'art.2, comma 2, L.r. 31 dicembre 2007, n.27 ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2008.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) si inserisce nell'ambito degli interventi normativi volti al contenimento delle forme di evasione/elusione.
IL DURC è stato introdotto dall'art.2, D.L. 25 settembre 2002, n.210, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n.266 (recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso), al fine di certificare la regolarità contributiva delle imprese interessate a partecipare ad appalti pubblici di opere, servizi e forniture o che gestiscono servizi o attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico.

L'ambito applicativo del DURC è stato di seguito ampliato da distinti interventi normativi.
L'art. 86, comma 10, D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ed il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 hanno esteso l'obbligo ai lavori edili privati.

L'art.10, comma 7, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n.248 ha poi previsto l'obbligo del DURC per la generalità delle imprese al fine di beneficiare dei finanziamenti comunitari, disponendo testualmente che "Per accedere ai benefìci ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.".

Successivamente, il comma 553 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), ha precisato che "Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'art.2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.266".

Infine, l'art.1, comma 1175, della L. 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha integrato le previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di DURC disponendo che a decorrere dal 1 luglio 2007 la fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei "benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale" è subordinata al possesso del documento stesso.
Il successivo comma 1176, dell'art. 1, L. n. 296/2006 cit. demanda alla emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione della disposizione di cui al comma precedente.

Il D.M. 24 ottobre 2007 ha definito le modalità di rilascio, i contenuti analitici del DURC, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo.
Il D.M. cit. chiarisce che obbligati al possesso del DURC, per le tre ipotesi previste dalle norme, sono tutti i "datori di lavoro".

Passando ad esaminare la fattispecie in oggetto, vanno innanzitutto qui di seguito richiamate le relative norme che sono:
- l'art.12 della legge regionale 26 novembre 2000, n.24, che così dispone: "Servizi per l'impiego. 1. Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della formazione professionale, l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale è autorizzata a stipulare convenzioni con gli enti ed organismi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei piani finanziati, per l'attivazione di misure di politica attiva del lavoro.";

- l'art.41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n.2 che detta "disposizioni in materia di sportelli multifunzionali", disponendo che:
"1. Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della formazione professionale, al fine di assicurare i livelli occupazionali tutelati dall'articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, e di contenere la spesa, i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali, in essere nell'anno 2006, sono prorogati, nei limiti dello stanziamento di bilancio autorizzato con legge di bilancio, al 31 dicembre 2008, con affidamento agli enti ed organismi convenzionati ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. Qualora dovessero determinarsi condizioni particolari, l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è autorizzato ad apportare modifiche o adeguamenti al piano, previa deliberazione della Commissione regionale per l'impiego.";

- l'art.2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2007, n.27 che dispone un'ulteriore proroga -al 31 dicembre 2008- dei progetti attuativi degli sportelli multifunzionali.

Ora, in base alla citata normativa i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali sono affidati agli enti ed organismi convenzionati di cui all'art.12, l.r. n.24/2000 cit. e cioè a quelli indicati all'art.4, l.r. n.24/1976 cui viene fatto rinvio, che sono:
1) gli enti locali;
2) gli enti che abbiano per fine istituzionale la formazione professionale e siano emanazione delle confederazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni professionali dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio più rappresentative in sede nazionale;
c) gli enti giuridicamente riconosciuti o di fatto e delle loro relative forme associative, che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale;
d) il consorzio di cui all'articolo 50 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4 (il Consorzio universitario per la formazione turistica internazionale di Taormina).

Tutto ciò premesso, va evidenziato che il D.M. 24 ottobre 2007 cit. ha chiarito che il possesso del DURC è un requisito richiesto a tutti i "datori di lavoro" al fine di fruire di certi benefici o di partecipare alle procedure di appalto (v. supra).
Infatti, l'obiettivo dell'introduzione del DURC è quello di favorire un sistema che concretamente premi i comportamenti regolari dei datori di lavoro, al fine di contenere le forme di evasione/elusione.
Anche la circolare n.7 del 5 febbraio 2008 dell'INAIL (ente abilitato al rilascio del DURC) se circoscrive sotto il profilo oggettivo l'obbligo del DURC alle fattispecie sopra riportate (fruizione dei benefici normativi e contributivi, di quelli previsti dalla disciplina comunitaria, ecc.), per quanto concerne l'ambito soggettivo, ne richiede il possesso a tutti i datori di lavoro.

Pertanto, considerato che gli organismi in questione sono "datori di lavoro", dal momento che il personale degli sportelli multifunzionali è personale dipendente dagli enti gestori, e richiamato quanto già affermato da questo Ufficio (v. parere n.303 del 2006, reso a codesta Agenzia) e cioè che la fattispecie in oggetto va riguardata come "appalto di servizi", a parere dello Scrivente codesta Agenzia dovrà richiedere il DURC ai fini dell'erogazione dei finanziamenti.

A conclusioni di segno opposto si deve, invece, pervenire nella specifica e ristretta ipotesi in cui i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali siano (stati) affidati agli enti locali (v. art.4, l.r. n.24/1976 cit.) dal momento che, come già ampiamente argomentato dallo Scrivente nel parere prot. n.17025 del 26 settembre 2008, reso all'Assessorato regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca, sembrerebbe, sia dal tenore letterale delle disposizioni esaminate, che mai espressamente fanno riferimento alle pubbliche amministrazioni quali soggetti destinatari delle disposizioni su DURC, sia dalla ratio legis, che le disposizioni sul DURC non abbiano come destinatario la pubblica amministrazione (e, dunque, gli enti locali) "ontologicamente chiamata a osservare la legge e a perseguire il pubblico interesse".

Si rileva infine che, vertendo il quesito in esame sulla interpretazione di una norma statale che richiede uniforme applicazione sull'intero territorio nazionale, valuterà codesta Amministrazione l'opportunità di acquisire, sulla questione sottoposta e qualora ciò sia ritenuto necessario, l'avviso dei competenti organi centrali statali.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.




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