POS. II Prot._______________/260.08.11

OGGETTO: Impianti ed infrastrutture energetiche. Spese di istruttoria. Art. 1, c. 110, l. 239/2004. Applicabilità nella Regione.




ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
DIPARTIMENTO REG.LE INDUSTRIA
PALERMO




1. Con nota prot. 38199 del 30 settembre 2008, codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente se le disposizioni dell'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239 -che prevede, a carico del soggetto richiedente, un contributo non superiore allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare per le spese di istruttoria per il rilascio di permessi, concessioni o autorizzazioni per la realizzazione o la verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di valore superiore a 5 milioni di euro, di competenza statale- possano esser direttamente applicate nella Regione siciliana per i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (costruzione ed esercizio di impianti di rigassificazione), per i quali in Sicilia è competente il Dipartimento medesimo, onde attivare le procedure per l'istituzione di un nuovo capitolo in entrata nel bilancio regionale.


2. Sulla suesposta questione si osserva quanto infra.

Il comma 110 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, prevede che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le spese per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo di importo non superiore allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare".

Ancorchè alcuni procedimenti ordinariamente di competenza statale nella Regione siciliana vengano esercitati dalla Regione medesima a termini delle previsioni statutarie e delle relative norme di attuazione, tuttavia la specifica previsione del comma 110 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, che a carico dei richiedenti ha stabilito un contributo esclusivamente per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, non è utilizzabile per imporre il medesimo esborso a favore dell'Amministrazione regionale, trattandosi di norma che, imponendo una prestazione patrimoniale di tipo contributivo, deve ritenersi di stretta interpretazione, non utilizzabile al di fuori delle specifiche previsioni di legge (v. art. 23 Costituzione).

Ciò non esclude, tuttavia, che una analoga previsione venga assunta dal legislatore regionale per i procedimenti di competenza regionale; e a tal fine codesto Dipartimento potrà farsi promotore di un'iniziativa legislativa in tal senso, da sottoporre alla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale