Pos.2   Prot. N. / 259.11.08 



Oggetto: Collegio sindacale Aziende sanitarie - Nomina componenti - Applicabilità art. 1 l. r. n. 35/76.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Ufficio di Gabinetto dell'Assessore

p. c. PRESIDENZA DELLA REGIONE
Segreteria generale

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO
E DELLE FINANZE
PALERMO





1 - Con nota n. 5003 del 22 settembre 2008 viene chiesto allo Scrivente se la designazione, di competenza dell'Assessore, del componente del collegio sindacale delle Aziende sanitarie ai sensi dell'art. 10, c.2, della l. r. n. 30 del 1993, rientri nella previsione dell'art. 1 della l. r. n. 35 del 1976 e sia, perciò, soggetta al preventivo parere della Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana.
Nella stessa nota è manifestato l'orientamento favorevole all'applicabilità del suindicato art. 1 della l. r. 35/76.


2 - L'art. 10 della l. r. n. 30 del 1993 "Collegio dei revisori" come modificato dall'art. 2 della l. r. n. 34 del 1995, prevede per la composizione di tale organo di controllo delle Aziende sanitarie la designazione, tra le altre, di un membro da parte dell'Assessore per la sanità e di un altro dell'Assessore per il bilancio e le finanze. Tale disposizione risulta in linea con quanto prescritto dall'art. 48 della l. r. n. 17 del 2004 che, nel disciplinare gli organi di controllo interno, ha previsto (al comma 1) in ordine alla loro composizione la presenza di un componente designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e di un componente designato dall'amministrazione da cui l'ente o azienda dipende o che ne ha il controllo e la vigilanza.
Si manifesta l'assoluta condivisione dell'orientamento espresso nella nota che si riscontra.
Ai sensi dell'art. 1 della l. r. n. 35 del 1976 "Sulle nomine o designazioni...di competenza della Giunta regionale, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, riguardanti organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, organi di controllo o giurisdizionali, escluse quelle vincolate per legge e quelle effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo" va sentito il preventivo parere della indicata commissione legislativa dell'ARS.
Tale dettato normativo risulta indenne dalla abrogazione disposta dall'art. 23 della l. r. n. 6 del 1997 in materia di pareri delle Commissioni parlamentari che eccettua da tale soppressione le "nomine e designazioni rientranti nella competenza del Governo regionale...".
Con riferimento, pertanto, al suindicato art. 1 della l. r. n. 35 del 1976, sembra potersi inequivocabilmente comprendere nei casi in esso previsti quello in esame. Infatti, il collegio dei revisori ( o collegio sindacale ex art. 3 ter del d. lgs. n. 502/92 e successive modifiche ) è l'organo di controllo delle Aziende sanitarie alle quali non può negarsi la natura di ente di diritto pubblico. Le designazioni in questione, di competenza dell'Assessore, non rientrano tra quelle escluse dal preventivo parere della commissione legislativa non trattandosi di designazioni effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo né tra quelle vincolate per legge.
In ordine, infatti, a tale ultima ipotesi di esclusione ( designazioni vincolate per legge), come già affermato dallo Scrivente nel parere n. 278 del 2001 citato da codesto Ufficio, questa ha "riguardo ai casi in cui è la stessa legge che individua il legittimato passivo alla nomina in ragione, ad esempio, dell'ufficio ricoperto e non al contenuto della designazione". Così la Corte dei conti, sez. contr. Reg. Sicilia, ha statuito che la nomina rientra tra quelle vincolate per legge ai sensi del suindicato art. 1 l. r. 35/76 "solo quando sia la stessa legge ad individuare la cui attribuire la funzione e non anche per i casi relativamente ai quali la scelta è ad ampio spettro..."(6/3/97 n. 349 ).
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, non si ha motivo di non ritenere applicabile al caso di specie la disposizione recata dall'art. 1 della l. r. n. 35 del 1976.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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