Pos. I
  Prot. N. /258.2008.11 




Oggetto: Istanze di nuova concessione di GPL e/o metano adiacenti a impianti di carburante. Art.33, comma 3, L.r n.20/2003.






Allegati n...........................

Assessorato Regionale
Industria
Dipartimento Industria PALERMO



1. Con la nota del 26 settembre 2008, n. 37816 viene chiesto l' avviso dello Scrivente sulla questione che qui di seguito si rappresenta.

  Pervengono al Dipartimento regionale Industria istanze di concessione di nuovi impianti di gpl e di metano ex art.33, comma 4, della L.r. 3 dicembre 2003, n.20, la cui ubicazione è adiacente ad impianti di distribuzione di carburante già esistenti e appartenenti al medesimo soggetto che richiede la nuova concessione. 


L' impianto esistente e quello da realizzare risultano dotati ciascuno di accesso dalla strada, di servizi, di parcheggio, cioè di elementi che determinano il rispetto dell' unità minima di impianto secondo la definizione data dall' art. 3 della L.r. 5 agosto 1982, n.97, configurandosi in questo modo come due impianti autonomi.

  Codesta Amministrazione ritiene però che le istanze de quibus possano nei fatti configurare "elusione" del disposto dell' art. 33, comma 3, l.r. n.20/2003 che consente, anche se a condizioni più onerose, il potenziamento degli impianti già esistenti con GPL e/o metano. 


  Pertanto si chiede di sapere, al fine di una corretta azione amministrativa, "se le istanze in argomento debbano ritenersi istanze di potenziamento oppure di nuova concessione". 


1. Sulla questione esposta si osserva quanto segue.
   
  L' art. 33 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nel disciplinare il potenziamento degli impianti di distribuzione di carburanti, ha posto, ai commi 1 e 2, talune norme transitorie e ha sancito, al terzo comma, che, in via ordinaria, il potenziamento con gpl e/o metano sarà consentito ai soggetti titolari di più concessioni, previa rinuncia ad una concessione in essere e nel rispetto di precisi vincoli di distanza, ed infine ha disposto, al comma 4, l' abrogazione dei limiti percentuali stabiliti dagli artt. 9 e 10 della l. r. n. 97/1982. 


  Lo scrivente Ufficio, già con parere 4 giugno 2004, n. 9680/86.04.11, indirizzato a codesto Dipartimento, ha rilevato che " la avvenuta abrogazione, ex art. 33, comma 4, l.r. 3 dicembre 2003, n. 20, dei limiti percentuali stabiliti dai citati articoli 9 e 10 della l.r. 5 agosto 1982, n.97 per gli impianti per la distribuzione di gpl e di gas metano, ha comportato che non sussiste più, in relazione... agli impianti suddetti, alcun limite quantitativo numerico il cui raggiungimento interdica la teorica possibilità di rilascio di nuove concessioni per la relativa installazione ed esercizio e dall' altro, che è venuta meno quella sorta di riserva sancita dai piani triennali previsti dall' art. 11 della l.r. 5 agosto 1982, n.27, ....nel tempo intervenuti, ed in particolare da quello vigente.. approvato con decreto assessoriale 12 giugno 2003, che consentiva di derogare al divieto di nuove concessioni solo fintantochè non fossero stati raggiunti i sopradetti limiti percentuali". 


  Nel richiamato parere si è inoltre suggerita la modifica del decreto assessoriale del 12 giugno 2003 al fine di renderlo coerente con la abrogazione dei limiti percentuali previsti dai citati artt.9 e 10 della l.r. n.97/1982, e di adeguarlo altresì alla nuova disciplina recata dal medesimo art. 33, comma 3, in tema di potenziamento di impianti di distribuzione carburante. 
   
  Con il decreto 29 giugno 2005, accogliendo il suggerimento dello Scrivente Ufficio, è stato aggiunto al decreto 12 giugno 2003 l' art.14 bis che regolamenta sia il potenziamento degli impianti (comma 1) che il rilascio di nuove concessioni per impianti di gpl e metano (comma 3), non più soggette a limitazioni quantitative. 


  Invero, l' art.14 bis regolamenta due distinte fattispecie, diverse tra loro: il comma 1, ha, infatti, come esclusivi destinatari "i soggetti titolari di più concessioni di impianti per l'erogazione di carburante"che "possono"( non devono) richiedere il potenziamento degli impianti già esistenti con gpl e/o metano; il comma 3 si rivolge, invece, ai soggetti "aventi i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D.P.R. n.1269/1971" cioè a quei soggetti che hanno i requisiti per il rilascio di una nuova concessione. 


  Dalle norme esaminate risulta che la disciplina riguardante il potenziamento degli impianti già esistenti riguarda esclusivamente i soggetti titolari di più concessioni , i quali devono rinunciare, per espressa previsione di legge, "ad una concessione di impianto attivo e funzionante o regolarmente posto in sospensiva" per richiedere il potenziamento di un loro impianto con gpl o metano. Nulla vieta a tali soggetti di richiedere, laddove rispettino tutte le condizioni previste dalla legislazione vigente in materia, una nuova concessione piuttosto che un potenziamento dell' impianto già esistente. 
   
  Pertanto, atteso che, se da un canto "l'amministrazione destinataria delle domande dei cittadini ..... ha l'obbligo di qualificare esattamente ogni richiesta ricevuta sulla base dell'oggetto e dello scopo della stessa, preoccupandosi di accoglierla nei termini degli istituti giuridici applicabili in relazione al contesto fattuale e giuridico nel quale l'istanza si inserisce " è pur vero dall' altro che la stessa amministrazione "...deve tener conto della volontà manifestata dal privato, siccome obiettivamente ricavabile dalla domanda formulata..."( cfr. Consiglio di Stato, sez.V, 16.10.2006, n.6138). 


  Quindi, laddove vi sia una "unità minima di impianto" cioè un unitario complesso commerciale costituito da più apparecchi di erogazione automatica , che abbia i requisiti di cui all' art. 3 della L.r. n.97/82, in considerazione - si ribadisce - della abrogazione dei limiti percentuali previsti dagli artt.9 e 10 della legge sopracitata, ben può essere rilasciata una nuova concessione.  
   
  Le osservazioni sopra svolte vanno integrate dall' ovvia considerazione che l' esame delle istanze e la relativa qualificazione nonché le valutazione dei requisiti e delle situazioni di fatto va, comunque, effettuata in concreto da codesta Amministrazione in possesso delle istanze e della documentazione allegata dai richiedenti. 
       


  Per completezza si rammenta che la Commissione Europea ha deciso di deferire l' Italia alla Corte di Giustizia a causa delle restrizioni imposte sia a livello statale che regionale in materia di apertura di stazioni di servizio (IP/08/341 28 febbraio 2008 ). 


  Infatti, a seguito del parere motivato del giugno 2007, le autorità nazionali avevano promesso iniziative legislative e altri impegni finalizzati a venire incontro a una serie di obiezioni sollevate dalla Commissione nella materia in esame.  


  Poiché da allora non è stato adottato alcun testo legislativo la Commissione ha deciso di passare alla fase successiva del procedimento di infrazione (ex art.226 Tr. CE, pur concedendo all'Italia un termine dilatorio di quattro mesi per verificare le possibilità di rilanciare e attuare concretamente una riforma del settore, prima di procedere all'esecuzione della propria decisione di adire la Corte di giustizia.  



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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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