POS. II Prot._______________/257.08.11

OGGETTO: Riscossione sicilia s.p.a.- Controllo interno sulla gestione. Applicabilità art. 83, comma 28 septies, d.l. 112/2008.




ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO
PALERMO





1. Con nota prot. 11535 del 22 settembre 2008 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine all'applicabilità, per la società di riscossione regionale di cui all'art. 2 della l.r. 22 dicembre 2005, n. 19, delle disposizioni di cui all'art. 83, comma 28 septies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, che, nel modificare alcune disposizioni dell'art. 3 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, per la società di riscossione nazionale "XXXXX s.p.a." prevede che l'Agenzia delle entrate svolga l'attività di coordinamento mediante l'approvazione preventiva degli ordini del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere in sede al medesimo consiglio e relazioni al Ministero sulla base degli elementi acquisiti nello svolgimento di tale attività di coordinamento.

Codesto Dipartimento evidenzia che, anche se l'art. 2 della l.r. 19/2005, nel recepire la riforma del servizio nazionale di riscossione, ha previsto l'applicabilità, nella Regione, delle disposizioni dell'art. 3 del d.l. 248 del 2005, tuttavia tale recepimento è effettuato "salvo quanto previsto dalla presente legge" che prevede specificamente in capo all'Assessorato del bilancio e delle finanze la competenza in materia di controllo sull'efficienza ed efficacia dell'attività svolta da "Riscossione Sicilia s.p.a.".

Precisa, altresì, codesto Dipartimento, che è diverso l'assetto proprietario delle società di riscossione nazionale e regionale (interamente pubblico nella prima, attualmente solo maggioritario nella seconda) ed il sistema di gestione delle due società (monistico in quella nazionale, dualistico -con un più incisivo controllo interno- in quella regionale).


2. Sulla suesposta questione si evidenzia quanto segue.

La Regione siciliana, nel recepire, con l'art. 2 della l.r. 22 dicembre 2005, n. 19, ha previsto l'applicabilità delle "disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione, salvo quanto previsto dalla presente legge".

Il comma 4 del citato art. 2 attribuisce a codesto Dipartimento l'esercizio dei diritti corporativi sulla società di riscossione regionale, specificando, al comma 6, che il risultato dei controlli e sull'efficienza dell'attività di Riscossione Sicilia s.p.a., operati da codesto Dipartimento, confluisce in una relazione all'Assemblea regionale sull'attività di riscossione.

Ancorchè la richiamata disposizione regionale (comma 6 dell'art. 2 l.r. 19/2005) abbia un tenore sostanzialmente analogo a quella contenuta nel comma 14 dell'art. 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 nel testo previgente alle modifiche determinate con l'art. 83, comma 28 septies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, tuttavia la stessa ha una propria autonomia tale da escludere che una modifica della normativa statale recepita possa influire sul relativo contenuto, modificandolo.
Peraltro, si osserva che anche la mera e pedissequa riproduzione in una legge regionale di una disposizione statale costituisce novazione della fonte (Corte costituzionale, sentt. nn. 128/1963; 203/1987; 615/1987; 727/1988).

Tuttavia, la circostanza che codesto Dipartimento debba operare i controlli sull'efficacia ed efficienza della società regionale di riscossione, alla stregua della previsione di cui al richiamato comma 6 dell'art. 2 della l.r. 19/2005, di per sé non escluderebbe che la modifica al comma 1 dell'art. 3 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, apportata dalla lett a) dell'art. 83, comma 28 septies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (che prevede un'attività di coordinamento sulla società di riscossione mediante l'approvazione preventiva degli ordini del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere in sede al medesimo consiglio) possa ritenersi astrattamente applicabile.

Tuttavia, come riferito da codesto Dipartimento, è diverso l'assetto della proprietà e del sistema di gestione della società regionale rispetto a quello della società di riscossione nazionale.

Pertanto, la previsione dell'ultima parte del comma 1 dell'art. 3 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, formulata con riferimento ad una società appartenente ad un unico socio e gestita con il sistema monistico, non appare in atto applicabile nei confronti della società di riscossione regionale.

Infatti, mentre la preventiva approvazione degli ordini del giorno e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione appare ammissibile nel sistema statale, ad opera del socio unico, nella società regionale tale forma di interferenza, che appare più una gestione mediata che una forma di controllo o di coordinamento, non sarebbe praticabile se non mediante unanimi decisioni di tutti i soci.

Inoltre, il sistema dualistico (di cui agli artt. 2409 octies e seguenti del cod. civ.) adottato per Riscossione Sicilia s.p.a. non consente l'attuazione di un "coordinamento" mediante l'approvazione preventiva degli ordini del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere in sede al medesimo consiglio, non esistendo tale organo nel sistema gestionale dualistico.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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