Pos. 3   Prot. n. 253.11.08  



Oggetto: Regolamento dell'Istituto regionale xxxx per l'acquisizione di beni servizi e lavori in economia






ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento Interventi Infrastrutturali
Servizio III Vigilanza e Tutela enti

Palermo






1. Con la nota prot. n. 81775 del 23 settembre 2008 codesto Dipartimento pone la questione che di seguito si rappresenta.
L'istituto regionale xxxx con deliberazione commissariale n. 18 del 6 marzo 2006 ha approvato un regolamento che disciplina l'affidamento di lavori pubblici mediante cottimo appalto e con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 122 del 23.11.2007 , adottata dalla giunta regionale con deliberazione n. 39 del 13.02.2008 ha approvato il regolamento che disciplina l'acquisizione in economia di beni e servizi.
Con deliberazione n. 90 del 25 luglio 2008 l'Istituto in questione ha approvato un nuovo regolamento per l'acquisizione di beni servizi e per l'esecuzione in economia di lavori che codesto Dipartimento ha annullato ai sensi dell'art. 20 comma 3 della l.r. m. 19/2005 " non ravvisando la necessità di modificare i regolamenti in atto vigenti, non essendo intervenuta alcuna variazione significativa della normativa che regola la materia."
Con nota n. 7908 dell'8 settembre 2008 l'Istituto ha rappresentato che l'unificazione in un unico regolamento delle procedure di acquisizione di beni dei servizi da un lato e di lavori dall'altro comporta una semplificazione delle procedure ed una maggiore efficienza amministrativa.
Viene quindi chiesto il parere dello Scrivente "in merito al potere di autoregolamentazione da parte dell'Istituto regionale della vite e del vino nell'adozione del regolamento in oggetto e la conformità dello stesso alla normativa vigente in materia".


2. La materia dei lavori servizi e forniture in economia regolamentata dall'art. 125 del codice dei contratti (e per i lavori dal combinato disposto degli artt.88 e 142 e ss. del D.P.R. 554/1999) è applicabile anche nel territorio della Regione siciliana in quanto il legislatore regionale non ha compiutamente disciplinato la materia, di guisa che la fonte normativa applicabile resta quella statale, tranne le specifiche disposizioni dell'ordinamento regionale. L'art. 125 sopra citato ripercorre, in buona sostanza, i precetti già enucleati dagli artt. 2, 5 e 7 del D.P.R 20 agosto 2001, n. 384 recante il "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia" e richiede espressamente che l'individuazione della tipologia dei lavori eseguibili in economia siano effettuate da ciascuna stazione appaltante con riguardo alla proprie specifiche competenze e nell'ambito delle categorie generali indicate dall'art.88 del citato D.P.R.; l'acquisizione di beni e servizi è ammessa, invece, "in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante con riguardi alle proprie specifiche esigenze". In buona sostanza il legislatore regionale demanda alla potestà regolamentare degli enti l'individuazione di lavori beni e servizi acquisibili con il sistema in economia.
Ciò premesso, posto che per le motivazioni sopra esplicitate, non può essere messo in dubbio il potere di autoregolamentazione dell'istituto regionale de quo, lo Scrivente non ravvisa alcun impedimento nell'adozione di un nuovo regolamento che disciplini l'acquisizione in economia di beni e servizi da un lato e l'esecuzione di lavori dall'altro, considerato che, come rilevato dal medesimo Istituto, tale unificazione comporta "una semplificazione delle procedure ed una maggiore efficienza amministrativa".
Peraltro si rileva che nel nuovo regolamento è stata inserita una nuova voce, in ossequio alla circolare dell'Assessorato dei lavori pubblici 30 marzo 2007, che consente l'acquisto per "servizi di ricerca, indagini e rilevazioni, consulenza e studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessori di collaudo inferiori a 100.000 euro" che invece non compariva nella precedente regolamentazione.


3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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