Pos. 1   Prot. N. /234.2008.11 




Oggetto: Contributi e finanziamenti - POR 2000/2006. Misura 4.17 - Documento unico di regolarità contributiva (DURC).Richiesta di parere.





Allegati n...........................

Assessorato Regionale
Cooperazione e Commercio
Artigianato e Pesca
Dipartimento Pesca PALERMO


1. Con la nota suindicata è stato chiesto l' avviso dello Scrivente sulla necessità di richiedere o meno alle pubbliche amministrazioni, ammesse a godere dei benefici di cui alla misura 4.17 del POR Sicilia 2000/2006, il documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC).
Rappresenta al riguardo codesto Dipartimento che nella GURS n.18 del 23 aprile 2004, è stato pubblicato l' avviso per la presentazione e selezione delle istanze a valere sulla misura 4.17 del POR Sicilia 2000/2006.
Al punto 3.4 di tale avviso è previsto, tra l' altro, che il saldo del contributo verrà erogato "al beneficiario finale" previa presentazione "della documentazione attestante il rispetto delle norme in materia previdenziale ed assicurativa"; in altri termini, l' avviso, che annovera tra i destinatari del finanziamento (cfr. punto 2.1) soggetti pubblici e privati, non opera alcuna distinzione tra i soggetti beneficiari per quanto riguarda la presentazione della documentazione sopra indicata.

Codesta Amministrazione ritiene che, stante il disposto letterale dell' art. 1, comma 553, della L.23 dicembre 2005, n.266 (finanziaria statale per l' anno 2006), il documento unico di regolarità contributiva di cui all' art.2, comma 2, del decreto - legge 25 settembre 2002, n.210, convertito con modificazioni nella L.22 novembre 2002, n.266 va richiesto "alle sole imprese" e quindi ai soli soggetti privati beneficiari delle agevolazioni previste dalla misura 4.17 del POR 2000/2006.

Tale interpretazione troverebbe conferma, nella circolare dell' Assessorato Bilancio 2 maggio 2008, n.5, che detta le modalità applicative dell' art.17 della L.r. 6 febbraio 2008, n.1.
Sottolinea, inoltre, il Dipartimento che l' avviso relativo alla misura 4.16 del POR Sicilia 2000/2006 pubblicato sulla medesima Gazzetta non subordina l' erogazione del contributo alla presentazione del DURC o più precisamente della documentazione attestante il rispetto delle norme in materia previdenziale ed assicurativa .

Si sottolinea, infine che l' eventuale richiesta del DURC allungherebbe i tempi di erogazione del contributo, in contrasto con i tempi di chiusura del POR Sicilia 2000/2006.

2. Sulla questione esposta si osserva quanto segue.

Come già precisato dallo Scrivente nel parere del 22 agosto 2008, n.15007/201.11.2008 reso a codesto Assessorato - Dipartimento Cooperazione - il DURC è stato introdotto dall' art.2, D.L. n.210/2002, convertito con modificazioni dalla L. n.266/2002 (recante, tra l' altro, disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso) al fine di certificare la regolarità contributiva delle imprese interessate a partecipare ad appalti pubblici di opere, servizi e forniture o che gestiscono servizi o attività in convenzione o concessione con l' ente pubblico.

L' ambito applicativo del DURC è stato di seguito ampliato da successivi e distinti interventi normativi.

L' art. 86, comma 10, D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276 ed il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 hanno esteso l' obbligo ai lavori edili privati.

L' art. 10, comma 7, D.L. 30 settembre 2005, n.248 ha poi previsto l' obbligo del DURC per la generalità delle imprese al fine di beneficiare dei finanziamenti comunitari disponendo che le imprese di tutti i settori per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva.

Successivamente, il comma 553, della L., n.266 /2005 (finanziaria statale per l' anno 2006) ha previsto che per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti le imprese di tutti i settori devono presentare il DURC.

Infine, l' art.1, comma 1175, della L. 27 dicembre 2006, n.296 (finanziaria 2007) ha disposto che a decorrere dall' 1 luglio 2007 la fruizione dei "benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale" è subordinata al possesso del documento stesso.

Il successivo comma 1176, dell' art.1, L. n.296/2006 cit. demanda alla emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

Il D.M. 24 ottobre 2007 - che in parte riprende alcune indicazioni già fornite dalla circolare condivisa da INPS (n. 92 del 26 luglio 2005), INAIL (n.38 del 26 luglio 2005) e Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) (prot. n.230 del 12 luglio 2005) - ha definito le modalità di rilascio e i contenuti analitici della certificazione, indipendentemente dalle finalità per le quali quest' ultima venga richiesta.

Riassumendo , come da ultimo specificato dalla circolare INAIL n.7 del 5 febbraio 2008, attualmente l' ambito di applicazione del DURC risulta molto esteso e riguarda tutti gli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture) nonché i servizi e attività pubbliche svolti in convenzione o in concessione; i lavori privati dell'edilizia soggetti a denuncia di inizio attività e a permesso di costruire; i finanziamenti e le sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla disciplina comunitaria; i benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale; l'attestazione SOA, l'iscrizione all'Albo Fornitori e tutti gli altri casi specificatamente indicati dalla normativa nazionale o regionale per i quali è richiesto il DURC.
Nei casi sopra indicati, i datori di lavoro devono essere sempre in possesso del DURC. Nel solo caso degli appalti pubblici (opere, servizi e forniture) e dei lavori privati edili, devono essere in possesso del DURC anche i lavoratori autonomi.
Le richieste di DURC possono essere effettuate anche dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o a rilevanza pubblica, dalle Pubbliche Amministrazioni che erogano o concedono benefici, agevolazioni, sovvenzioni nonché dagli intermediari e dalle SOA.
Il DURC, come precisato dal Consiglio di Stato, sez. V, (sentenza del 25 agosto 2008, n.4035) appare "strumento al tempo stesso di certificazione ufficiale e di semplificazione procedimentale " che soddisfa un interesse strumentale pubblico a che solo le imprese che risultino in regola con i contibuti assicurativi e previdenziali possano beneficiare di trasferimenti pubblici
Ciò posto sembrerebbe , sia dal tenore letterale delle disposizioni esaminate che mai espressamente fanno riferimento alle pubbliche amministrazioni quali soggetti destinatari delle disposizioni sul DURC, sia dalla ratio legis ( favorire la creazione di un sistema che concretamente premi i comportamenti regolari delle imprese), che le disposizioni sul DURC abbiano come destinatari le imprese e i lavoratori autonomi, e non la pubblica amministrazione ontologicamente chiamata a osservare la legge e a perseguire il pubblico interesse.
Alla luce delle osservazioni di carattere generale sopra svolte,sembrerebbe potersi condividere l' orientamento espresso dall' Amministrazione richiedente.
Per completezza si precisa, infine, che, per la fattispecie in esame, nessun rilievo riveste,la circostanza della mancata previsione nell' avviso relativo alla misura 4.16 del POR Sicilia 2000/2006 (pubblicato sulla medesima Gazzetta) dell'obbligo di produrre, per accedere ai benefici dallo stesso previsti, la documentazione attestante il requisito della regolarità fiscale previdenziale e contributiva, trattandosi di avviso relativo a diversa misura del POR. Al riguardo, in relazione a tale ultima misura, è qui appena il caso di ricordare che il bando pubblico, al quale l' avviso può essere assimilato, costituisce lex specialis che in quanto tale vincola non solo i partecipanti ma anche la pubblica amministrazione per quanto riguarda le prescrizioni nello stesso contenute.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.
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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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