POS. I Prot._______________228.11.2008

OGGETTO: Consorzi di bonifica - Art.145, CCNL - Trasformazione rapporto operai avventizi - Divieto di assunzione ex art.32, l.r. n.45/1995.




ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE -
Ufficio di Gabinetto

PALERMO





1. Con nota prot. n.74703/Gab/3A dell'8 agosto 2008 viene chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alla portata della disposizione di cui all'art.145, primo comma, del CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, che dispone che "Tutti gli operai avventizi rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto che, a decorrere dal 1° gennaio 1986, effettuino per tre anni consecutivi un numero minimo di giornate di effettivo lavoro pari a duecento giorni all'anno alle dipendenze del medesimo Consorzio, saranno assunti alle dipendenze del medesimo Consorzio, a decorrere dall'inizio del quarto anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato".
In particolare, viene chiesto: 1) se la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato operi ipso iure o su domanda del lavoratore interessato; 2) se l'art.145 CCNL citato sia compatibile con la previsione di cui all'art.32 della legge regionale 25 maggio 1995, n.45 che vieta ai consorzi di procedere, sotto qualsiasi forma, dalla data di entrata in vigore della legge medesima, a nuove assunzioni di personale; 3) se, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, i relativi oneri debbano continuare a gravare sui fondi inerenti il contributo erogato dalla Regione siciliana.
Nella nota cui si risponde non viene espresso alcun orientamento sulle problematiche sollevate.


2. Prima di affrontare la questione suesposta è necessario richiamare le disposizioni di cui all'art.145 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario del 17 aprile 2002 (di seguito: CCNL) ed all'art.32 della legge regionale 25 maggio 1995, n.45.
L'art.145, primo comma, CCNL cit. testualmente prevede che:
"Trasformazione rapporto operai avventizi - Tutti gli operai avventizi rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto che, a decorrere dal 1° gennaio 1986, effettuino per tre anni consecutivi un numero minimo di giornate di effettivo lavoro pari a duecento giorni all'anno alle dipendenze del medesimo Consorzio, saranno assunti, a decorrere dall'inizio del quarto anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.".

La legge regionale n.45/1995 cit., recante "Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari", all'art.32 dispone che "Divieto di nuove assunzioni. 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai consorzi di procedere, sotto qualsiasi forma, a nuove assunzioni di personale.".

La disposizione deve essere comunque inquadrata anche alla luce del più ampio contesto normativo in cui è inserita che contiene altresì una serie di previsioni in ordine ai lavoratori assunti a giornata.
In particolare, l'art.30, l.r. cit. dispone la trasformazione a tempo indeterminato di certi rapporti di lavoro alle condizioni ivi previste e, in mancanza dei richiesti requisiti, assicura ai restanti lavoratori un certo numero di giornate lavorative.

In particolare, con previsione analoga a quella sopra riportata di cui al CCNL, l'art.30, primo comma, l.r. ult. cit. dispone l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di operai, braccianti agricoli ed altri soggetti che nel triennio 1992/1994 abbiano prestato alle dipendenze dei consorzi, con assunzioni fatte a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento, a qualunque titolo, la loro opera per un numero non inferiore a 400 giornate lavorative ai fini previdenziali o almeno 250 in due anni del predetto triennio.
La norma, poi, prevede il conseguimento dell'assunzione a tempo indeterminato fino al cento per cento di ciascun contingente di ogni singolo consorzio per operai, braccianti agricoli e altri soggetti non rientranti nel precedente primo comma, già iscritti nella fascia di garanzia di 151 giornate lavorative, secondo una graduatoria che tiene conto dell'anzianità suddetta e a parità della maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici (comma 5-bis).
Dopo avere assicurato garanzie occupazionali di 101 e 151 giornate a favore, rispettivamente, dei lavoratori che hanno svolto nel medesimo consorzio e nel triennio suindicato almeno 51 e 101 giornate lavorative a fini previdenziali, il meccanismo si completa con la previsione, una volta completato l'impinguamento della fascia a tempo indeterminato, di uno scorrimento dalla fascia di garanzia dei centunisti al contingente a tempo determinato per la fascia dei centocinquantunisti (v. comma 5-ter).

Di seguito, il legislatore rinvia, per la disciplina dei predetti rapporti di lavoro, alle norme della contrattazione collettiva di settore (art.30, comma 6); dispone in ordine alla decorrenza delle predette garanzie (art.31) e vieta ai consorzi di procedere a nuove assunzioni di personale, in qualunque forma (art.32 cit.).

La legge regionale prevede dunque un sistema in sè esaustivo che, negli anni successivi è stato integrato, con riguardo ai lavoratori a giornata, dalle garanzie occupazionali del pari introdotte dall'art.106, secondo comma, l.r. 16 aprile 2003, n.4 e dall'art.1, secondo comma, l.r. 1 febbraio 2006, n.4 (pure articolate in tre fasce: 51, 101 e 151 giornate lavorative).

Ciò detto, pare allo Scrivente che non vi sia spazio per l'applicazione dell'art.145 CCNL cit. e ciò per due ordini di considerazioni:
1) Innanzitutto, l'art.145 CCNL esula da quello che è il contenuto proprio del contratto collettivo e cioè la disciplina uniforme dei rapporti individuali di lavoro;
2) In secondo luogo, come già evidenziato, il legislatore regionale ha introdotto, in materia di personale, un meccanismo in sè esaustivo e, segnatamente, all'art.30, primo comma, l.r. n.45/1995 cit., ha previsto, con una disposizione del tutto analoga a quella del CCNL, la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro ivi riguardati.
Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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