Pos. II   Prot. N. 226.11.08 



Oggetto: Integrazione fondo rischi ex art. 3 l.r n..11/2005 dei CONFIDI iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico bancario - Computabilità nel patrimonio di vigilanza.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO
E DELLE FINANZE
Dipartimento finanze e credito
PALERMO





1 - Con nota n. 10367 del 7 agosto 2008 codesto Dipartimento, con riferimento ai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi ) tenuti ad iscriversi nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D. Lgs. 385/93 recante il Testo unico sulle leggi in materia bancaria e creditizia ( ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2007 ), e avuto riguardo all'integrazione regionale del fondo rischi dei confidi ai sensi dell'art. 3 della l. r. n. 11 del 2005, ha posto allo Scrivente i seguenti quesiti:
- se possa ritenersi ammissibile "che le somme versate dai soci dei confidi e ritenute computabili quale patrimonio di vigilanza possono essere integrate dall'Amministrazione regionale in quanto assimilabili ad importi versati a titolo definitivo";
- se sia possibile "ritenere che le somme erogate dall'Amministrazione regionale a titolo di integrazione fondo rischi, ai Confidi, in base alla L. n. 11/2005 e s.m.i. possono essere considerate come computabili, nel bilancio dei Confidi, ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza, in base ai requisiti previsti dalle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia (circolare n. 216 del 28 febbraio 2008)".


2 - Per affrontare i suddetti quesiti occorre preliminarmente delineare il sistema di finanziamento regionale dei confidi come risulta dalle consultazioni fin qui rese da quest'Ufficio al riguardo.
Come manifestato con parere di quest'Ufficio n. 10956/170 del 16 giugno 2008 confermativo del precedente parere n. 9276/124 del 21 maggio 2008, , "la finalità dell'art. 3 della l. 11/2005 è quella di favorire l'incremento patrimoniale dei fondi rischi e di garanzia. Il "favore" è accordato partendo dal presupposto che i confidi, a loro volta, abbiano registrato un'incremento patrimoniale in tal senso con uguali versamenti delle imprese associate a titolo definitivo ed a fondo perduto ". "E' esclusivamente per versamenti di tale natura che, dopo le opportune verifiche, codesta Amministrazione potrà procedere ad erogare una pari integrazione".
Assodato, pertanto, che al fine dell'integrazione del fondo rischi da parte della Regione i corrispondenti versamenti effettuati dai soci per tale fine devono avere il carattere della definitività, va considerato che anche al fine della computabilità delle risorse dei confidi nel patrimonio di vigilanza (per i confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 Testo unico bancario ) ne va documentata la conformità con i seguenti principi : piena disponibilità e stabilità nel tempo. Il criterio della piena disponibilità è stato così descritto dalla Banca d'Italia : qualsiasi elemento del patrimonio di vigilanza deve poter essere utilizzato senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali.
Tanto premesso, ove i fondi rischi costituiti dagli apporti definitivi ( e pertanto astrattamente integrabili con la partecipazione regionale ) dei soci siano ritenuti computabili nel patrimonio di vigilanza, si pone il problema dell'integrabilità degli stessi ai sensi dell'art. 3 della l. r. n. 11 del 2005 avuto riguardo ai vincoli di destinazione ad essi riferibili.
Il suddetto art. 3 "Integrazione regionale fondi rischi" autorizza codesto Assessorato ad integrare i fondi rischi costituiti presso i confidi "per la prestazione alle imprese delle garanzie di cui alla presente legge, volte a favorire il finanziamento delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in misura pari ai nuovi apporti forniti dalle imprese consorziate..". Gli apporti delle imprese e della Regione al fondo rischi condividono, pertanto, la finalità, la destinazione e la quantificazione delle somme versate.
L'attività di sostegno dell'ente pubblico ai confidi nella forma dell'erogazione al fondo rischi viene di regola inquadrata tra le "sovvenzioni di attività" ovvero come contributi con vincolo di utilizzazione a fini di garanzia : esse rientrano nei mezzi propri dei confidi ma occorre necessariamente rispettarne la destinazione a garanzia.
Come già affermato da quest'Ufficio nel parere n. 192 del 2006 "I fondi rischi indisponibili, nei quali affluiscono i contributi regionali concessi per l'integrazione, sono conteggiati quale componente del patrimonio netto dei confidi e non del capitale sociale ( o fondo consortile )..;resta fermo l'imposto vincolo di utilizzazione o destinazione a fini di garanzia dei contributi concessi ad integrazione dei fondi rischi - seppur con libertà di gestione da parte dei confidi che, però sono soggetti ai controlli e alle ispezioni di cui all'art. 14 della l. 11/2005 - oltre all'obbligo di devoluzione al fondo di garanzia regionale, in caso di scioglimento o cessazione del consorzio, delle somme residuate dall'integrazione concessa, così come disposto dall'art. 5, comma 1, lett. e), della l. 11/2005". Da ciò la legittimità della prescrizione dettata da codesto Assessorato ai confidi con le direttive per l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva fidi di cui alla l. n.11/2005 in oggetto, di tenere una contabilità separata su tutte le operazioni finanziarie condotte in sostegno delle imprese tramite le risorse pubbliche regionali e di " tenere traccia contabile delle somme concesse non essendo venuta meno la finalità per la quale le stesse sono state erogate" anche nell'ipotesi prevista dall'art. 1, c. 881, della legge finanziaria per il 2007.
Posto ciò, si ritiene che le somme attribuite al fondo rischi quale integrazione regionale ai sensi dell'art. 3 della l. n. 11 del 2005 non possiedano i requisiti previsti dalla Banca d'Italia per la loro computabilità a patrimonio di vigilanza destinato a far fronte a tutte le obbligazioni assunte dal confidi.
Tuttavia tale valutazione va confrontata con eventuali informazioni acquisibili con apposite interlocuzioni con il suddetto Istituto di vigilanza.
Va, comunque, tenuto presente che l'integrazione regionale del fondo rischi, valutata dalla Commissione europea come aiuto di Stato ai sensi degli artt. 87 e seguenti del trattato CE, è come tale soggetta ai parametri di compatibilità fissati dall'Esecutivo comunitario. Come già esposto con parere di quest'Ufficio n.6992/15 bis del 2007 tali condizioni di ammissibilità possono così riassumersi :i confidi devono fungere semplicemente da intermediari dovendo essere le imprese i beneficiari finali; i fondi pubblici non devono essere utilizzati per la gestione e per le operazioni di ordinaria amministrazione dei confidi; tutte le risorse devono essere convogliarte in fondi specifici e non devono essere utilizzate a scopi diversi; i confidi devono tenere una contabilità separata per le operazioni connesse alla fornitura di garanzie.
A tale proposito va evidenziato che, mentre l'art. 13 (disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi ), c. 33, del d.l. n. 269/2003 convertito in legge dall'art. 1 l. 326/2003 prevede per i confidi tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dal suindicato art. 107 del testo unico bancario che "possono..imputare al fondo consortile..i fondi rischi..senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile..", il comma 881 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007( l. 296/2006 ) e il comma 134 dell'art. 1 della finanziaria per il 2008 ( l. 244/2007 ), dispongono, per quanto qua interessa, che le risorse imputabili "sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione".
Tali ultime disposizioni mal si conciliano con i criteri fissati dalla Commissione europea per la valutazione di compatibilità degli interventi agevolativi in questione.
Alla luce delle superiori considerazioni che conducono all'impossibilità di ritenere ammissibile la computazione a patrimonio di vigilanza delle risorse regionali destinate all'integrazione del fondo rischi dei confidi, attesa la loro destinazione vincolata per legge, valuterà codesto Assessorato se promuovere apposita iniziativa legislativa volta a chiarire la portata delle norme vigenti ovvero ad introdurre nuove disposizioni atte ad autorizzare gli interventi in questione ( v. ad es. quanto operato dalla Regione Emilia Romagna con art. 41 l.r 24/2007 ).

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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