Pos.III   Prot. N. / 225.08.11 



Oggetto: Inquadramento presso Ufficio di diretta collaborazione dell'On.le Assessore.




Allegati n...........................              Assessorato Regionale Bilancio e                             Finanze. 
                          Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro 
                          Ragioneria Generale della Regione 
                          Palermo 



                  e p.c. Presidenza della Regione 
                          Dipartimento regionale del personale, dei                         servizi generali, di quiescenza,previdenza                         ed assistenza del personale 
                          Palermo 



                       
                   
  1-Con la suindicata nota, di pari oggetto, codesto Dipartimento ha rappresentato le proprie perplessità in ordine ad un assunzione presso l'Ufficio di Gabinetto per la quale è stato onerato di procedere alla relativa comunicazione obbligatoria on line. 
  Al riguardo viene evidenziato che il soggetto esterno da inquadrare in posizione dirigenziale è dipendente di una società per azioni a totale partecipazione statale che lo ha collocato in aspettativa per cariche elettive in quanto consigliere provinciale. Codesto Dipartimento dubita quindi che possa instaurarsi altro rapporto di lavoro, seppure a tempo determinato, e ciò sia per " l'esclusività della mortivazione dell'aspettativa" oltre che per la duplicazione degli obblighi previdenziali che ne deriverebbe considerato che, ai sensi dell'art.81 del D.Lgs. 267/2000, il consigliere collocato a domanda in aspettativa non retribuita assume a proprio carico l'intero pagamento degli oneri contributivi. 
  Per l'ipotesi che nulla osti all'assunzione viene chiesto anche se per l'inquadramento in posizione dirigenziale sia necessario il titolo di studio della laurea e se preliminarmente debba darsi comunicazione all'amministrazione di appartenenza. 


  2- Codesto Dipartimento riferisce che il soggetto da assumere è dipendente di una società per azioni avente socio unico il Ministero del Tesoro ma indica poi tale datore di lavoro come Amministrazione di appartenenza. Inoltre nella richiesta del presente parere viene citata una norma del "vigente contratto di categoria" che non è possibile reperire in mancanza di ulteriori specificazioni. 
  Pertanto si procede a rispondere ai quesiti sulla base di quanto è dato evincere dalla nota che si riscontra auspicando di avere correttamente ricostruito la fattispecie. 
  Ritenendo così che il soggetto di che trattasi sia impiegato presso un datore di lavoro privato ne consegue che ai fini dell'assunzione da parte dell'Amministrazione regionale non vengono in rilievo, diversamente da quanto accadrebbe ove fosse invece dipendente di una p.a., nè le norme sul cumulo di impieghi nè quelle sugli incarichi recate dall'art.53 del D.Lgs.. n.165 del 2001. 
  Sembra pertanto che resti da esaminare solo se il rapporto che si andrebbe ad instaurare confligga con le disposizioni in tema di incompatibilità di cui al testo Unico degli impiegati civili dello stato espressamente richiamate dal D.Lgs. 165 del 2001 e quindi applicabili nella Regione anche dopo la c.d. privatizzazione del pubblico impiego. 
  L'art 60 del D.P.R. n.3 del 1957 sancisce infatti che "L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente." 
  In particolare si tratta di valutare se la situazione in cui già versa il soggetto da assumere, ossia la titolarità di un precedente rapporto di lavoro con una s.p.a., determini l'impossibilità di far luogo all'assunzione. 
  Invero "la decadenza dall'impiego di un pubblico dipendente per incompatibilità con lo svolgimento di altra attività non si determina automaticamente col verificarsi della situazione incompatibile, ma richiede l'emanazione di uno specifico provvedimento di natura autoritativa, costitutivo dell'effetto decadenziale" (C. Stato, sez. VI, 19-11-1999, n. 1881) E tuttavia la decadenza ricollegandosi al mero protrarsi della situazione accertata viene fatta retroagire al momento in cui si è determinata la situazione di incompatibilità.  
  Si ritiene quindi che poiché la decadenza si collega alla verifica di un fatto oggettivo già valutato dalla legge come incompatibile, per ragioni di interesse pubblico, con il permanere del rapporto di impiego ove prima dell'assunzione detto fatto oggettivo sussista e sia conosciuto dalla p.a. questa non possa procedere all'assunzione medesima.  
  Pertanto, considerato pure che il Consiglio di Stato ( sez. VI, 25-09-1997, n. 1388) ha\ affermato che "di fronte alle cause di incompatibilità previste dalla normativa per l'accesso al pubblico impiego l'amministrazione non gode di alcun potere discrezionale, essendo tenuta ad accertarla ed a farle cessare specie quando sussiste un rapporto di lavoro di natura privatistica", se l'Amministrazione ha conoscenza della sussistenza di un rapporto di lavoro privatistico l'assunzione risulta condizionata alla cessazione di tale causa d'incompatibilità. 
  Ciò detto, tuttavia, per l'assenza di precedenti e vertendo la problematica sull'interpretazione di norme statali che richiedono un uniforme applicazione, non ci si può esimere dal suggerire di acquisire al riguardo l'avviso delle competenti Amministrazioni statali. 
  Al quesito circa la necessità del diploma di laurea anche per incarichi dirigenziali a tempo determinato si può invece rispondere con maggior sicurezza sulla scorta di recenti consultazioni di quest'Ufficio.  
  L'orientamento ivi espresso è nel senso che il criterio del possesso della laurea da parte di soggetti non legati da un rapporto di servizio con altra p.a. vada in via generale osservato per lo svolgimento di funzioni corrispondenti sia alla categoria D che al livello dirigenziale. Inoltre, per l'unica ipotesi di esclusione ipotizzata, relativa all'espletamento di compiti che si esauriscono nella collaborazione e supporto all'attività politica dell'Assessore, è stata sottolineata la necessità di motivazione puntuale circa sia la specifica competenza professionale posseduta dal soggetto esterno che il livello delle funzioni concretamente attribuite. 


  3-Il presente parere viene esteso al Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale per una dovuta conoscenza, in considerazione delle competenze ascritte in materia, sia al fine di renderlo partecipe della problematica in discorso e delle soluzioni proposte, sia per consentire allo stesso di formulare, qualora lo ritenga necessario, le proprie osservazioni al riguardo. 


  4 - Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. 

         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    






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