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2- Codesto Dipartimento riferisce che il soggetto da assumere è dipendente di una società per azioni avente socio unico il Ministero del Tesoro ma indica poi tale datore di lavoro come Amministrazione di appartenenza. Inoltre nella richiesta del presente parere viene citata una norma del "vigente contratto di categoria" che non è possibile reperire in mancanza di ulteriori specificazioni. |
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Pertanto si procede a rispondere ai quesiti sulla base di quanto è dato evincere dalla nota che si riscontra auspicando di avere correttamente ricostruito la fattispecie. |
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Ritenendo così che il soggetto di che trattasi sia impiegato presso un datore di lavoro privato ne consegue che ai fini dell'assunzione da parte dell'Amministrazione regionale non vengono in rilievo, diversamente da quanto accadrebbe ove fosse invece dipendente di una p.a., nè le norme sul cumulo di impieghi nè quelle sugli incarichi recate dall'art.53 del D.Lgs.. n.165 del 2001. |
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Sembra pertanto che resti da esaminare solo se il rapporto che si andrebbe ad instaurare confligga con le disposizioni in tema di incompatibilità di cui al testo Unico degli impiegati civili dello stato espressamente richiamate dal D.Lgs. 165 del 2001 e quindi applicabili nella Regione anche dopo la c.d. privatizzazione del pubblico impiego. |
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L'art 60 del D.P.R. n.3 del 1957 sancisce infatti che "L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente." |
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In particolare si tratta di valutare se la situazione in cui già versa il soggetto da assumere, ossia la titolarità di un precedente rapporto di lavoro con una s.p.a., determini l'impossibilità di far luogo all'assunzione. |
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Invero "la decadenza dall'impiego di un pubblico dipendente per incompatibilità con lo svolgimento di altra attività non si determina automaticamente col verificarsi della situazione incompatibile, ma richiede l'emanazione di uno specifico provvedimento di natura autoritativa, costitutivo dell'effetto decadenziale" (C. Stato, sez. VI, 19-11-1999, n. 1881) E tuttavia la decadenza ricollegandosi al mero protrarsi della situazione accertata viene fatta retroagire al momento in cui si è determinata la situazione di incompatibilità. |
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Si ritiene quindi che poiché la decadenza si collega alla verifica di un fatto oggettivo già valutato dalla legge come incompatibile, per ragioni di interesse pubblico, con il permanere del rapporto di impiego ove prima dell'assunzione detto fatto oggettivo sussista e sia conosciuto dalla p.a. questa non possa procedere all'assunzione medesima. |
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Pertanto, considerato pure che il Consiglio di Stato ( sez. VI, 25-09-1997, n. 1388) ha\ affermato che "di fronte alle cause di incompatibilità previste dalla normativa per l'accesso al pubblico impiego l'amministrazione non gode di alcun potere discrezionale, essendo tenuta ad accertarla ed a farle cessare specie quando sussiste un rapporto di lavoro di natura privatistica", se l'Amministrazione ha conoscenza della sussistenza di un rapporto di lavoro privatistico l'assunzione risulta condizionata alla cessazione di tale causa d'incompatibilità. |
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Ciò detto, tuttavia, per l'assenza di precedenti e vertendo la problematica sull'interpretazione di norme statali che richiedono un uniforme applicazione, non ci si può esimere dal suggerire di acquisire al riguardo l'avviso delle competenti Amministrazioni statali. |
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Al quesito circa la necessità del diploma di laurea anche per incarichi dirigenziali a tempo determinato si può invece rispondere con maggior sicurezza sulla scorta di recenti consultazioni di quest'Ufficio. |
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L'orientamento ivi espresso è nel senso che il criterio del possesso della laurea da parte di soggetti non legati da un rapporto di servizio con altra p.a. vada in via generale osservato per lo svolgimento di funzioni corrispondenti sia alla categoria D che al livello dirigenziale. Inoltre, per l'unica ipotesi di esclusione ipotizzata, relativa all'espletamento di compiti che si esauriscono nella collaborazione e supporto all'attività politica dell'Assessore, è stata sottolineata la necessità di motivazione puntuale circa sia la specifica competenza professionale posseduta dal soggetto esterno che il livello delle funzioni concretamente attribuite. |