Pos.   3 Prot. N. 14785 - 224/08/11 



Oggetto: Opere pubbliche. Art 7/ter della l. n. 109/1994 vigente in Sicilia. Competenze dell'UREGA in materia di finanza di progetto.





       


ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI DIPARTIMENTO ISPETTORATO TECNICO
                          PALERMO 


1. Codesto Dipartimento, con la nota cui si risponde, premette che un comune ha inviato all'UREGA uno schema di bando per l'avvio di una procedura di finanza di progetto e chiede l'avviso dello scrivente in ordine alla possibilità di immediata applicazione del comma 1/bis dell'art. 7/ter della l. n. 109/1994 (nel testo coordinato con la l.r. n. 7/2002 e successive m. e i.) in assenza del decreto assessoriale di attuazione della disposizione.
Si osserva che detto articolo attribuisce all'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare d'appalto di lavori pubblici la competenza per l'espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto prevedendo che con decreto dell'Assessore, previa delibera della Giunta regionale, "sono stabilite le modalità di organizzazione interna e funzionamento" per le finalità degli artt. 37- bis e seguenti della stessa legge (articoli che disciplinano l'istituto della finanza di progetto).
Le Sezioni provinciali dell'UREGA hanno restituito alle amministrazioni locali i bandi pervenuti in materia di finanza di progetto sostenendo che alla mancata emanazione del su indicato decreto consegue la perdurante applicazione della precedente normativa; un comune ha opposto, invece, che l'art.7/ter è immediatamente operativo e debba trovare pertanto applicazione immediata.
2. Il regolamento (cfr. art. 1, comma 1) attribuisce all'UREGA competenza per l'espletamento delle gare da aggiudicare col sistema dell'asta pubblica e col criterio del massimo ribasso. Il regolamento medesimo distingue i ruoli del RUP nominato dalla stazione appaltante, che predispone il bando , da quello del responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara (art. 5 Reg.) confermando, ove potessero sorgere dubbi, che detto Ufficio ha il compito esclusivo di espletare la procedura di gara al fine di individuare il miglior offerente laddove non vi sia discrezionalità nell'individuazione della migliore offerta (cfr. V. Salamone, commento all'art. 5 della l.r. n.7/2002 in "La nuova legge sugli appalti pubblici in Sicilia" ed. IPSOA anno 2003) restando a carico dell'ente appaltante sia, come detto, la predisposizione del bando che l'aggiudicazione della gara sulla base della proposta formulata dall'UREGA. Successivamente, con l. r. 29 novembre 2005, n. 16, il legislatore ha ampliato tale competenza introducendo il comma 1/bis dell'art. 7/ter, che attribuisce all'Ufficio anche quella per l'espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto. In coerenza con le attribuzioni previste dal primo comma, anche tale competenza deve riferirsi all'espletamento della gara da indire dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 37 quater della legge n. 109/1994 che prevede, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il vigente regolamento dell'UREGA è stato adottato ben prima dell'introduzione del citato comma 1 bis dell'art. 7 ter da parte dell'art. 1, comma2, lett. a) della l.r. 25 novembre 2005, n. 16 ed attribuiva all'Ufficio le sole gare da aggiudicare col criterio del massimo ribasso. In tale quadro normativo, sicuramente problematico, in cui l'attuale regolamento non contempla l'espletamento di una gara col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, va valutato se l'adozione del decreto assessoriale previsto dal citato comma 1 bis dell'art. 7 ter della legge 109 condizioni effettivamente la possibilità di attribuire immediatamente all'Ufficio le procedure in materia di finanza di progetto.
Ora, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della legge n. 109/1994 e degli artt. 91 e 92 del relativo regolamento di esecuzione di cui al DPR. N. 554/1999 recepito in Sicilia dall'art. 1, lett. a) della l.r. n. 7/2002, l'aggiudicazione dell'appalto col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa va disposto da apposita commissione in cui è imprescindibile la presenza, com'è ovvio, di un congruo numero di "esperti nelle specifiche materie cui si riferiscono i lavori". Tanto rende improponibile l'aggiudicazione degli appalti in questione da parte dell'UREGA nell'attuale composizione.
Pertanto, la soluzione più idonea ad evitare il blocco dei procedimenti in materia di finanza di progetto è quella, individuata dall'UREGA, della perdurante applicazione della pregressa disciplina nelle more dell'emanazione del decreto assessoriale succitato.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso al presente parere, presso codesto Assessorato, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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