POS. II Prot._______________/217.08.11

OGGETTO: Comitato forestale regionale ex art. 7 l.r. 14/2006. Funzionamento.





ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE ASSESSORE
PALERMO





1. Con nota prot. 72844/Gab/3A dell'1 agosto 2008 codesto Ufficio rappresenta che la legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, con l'art. 7 istituisce il Comitato forestale regionale, determinandone la composizione, i compiti e i criteri essenziali per il suo funzionamento, anche se, poi, prevede, che i lavori del comitato stesso sono disciplinati con apposito regolamento, approvato con decreto Presidenziale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e previa delibera della Giunta regionale.

Rappresenta, altresì, codesto Ufficio che il regolamento in questione non è stato ancora adottato, e, peraltro, appare eccessivo che per il provvedimento stesso -in verità adottabile con un provvedimento interno di autoregolamentazione- sia prevista la procedura approvativa dei regolamenti di esecuzione di leggi regionali.

Rappresentando, quindi, l'assoluta urgenza di avviare i lavori del predetto Comitato, codesto Ufficio chiede allo Scrivente se -stante che le disposizioni di funzionamento già contenute nella disposizione legislativa sopra richiamata appaiono sufficientemente connotate per consentire l'immediata operatività dell'organo medesimo- il Comitato forestale regionale possa iniziare ad operare nelle more dell'adozione del predetto regolamento o di una revisione legislativa della disposizione che lo prevede, nel senso dell'adozione di una procedura più snella, adeguata al provvedimento stesso.

Codesto Ufficio rappresenta l'assoluta urgenza di acquisire l'avviso dello Scrivente.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

L'articolo 7 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 ha introdotto, nella legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, tra gli altri, anche l'art. 5 ter che istituisce il Comitato regionale forestale, prevedendone la composizione (comma 1), le competenze (comma 3, e altre disposizioni della l.r. 14/2006 stessa), la durata (comma 6).

In particolare il comma 4 dell'articolo 5 ter in questione prevede che "Per la validità delle sedute del comitato forestale regionale è sufficiente la maggioranza semplice dei componenti. Il comitato delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente", mentre il comma 5 dispone che "Decorso il termine di cui al comma 1 [trenta giorni dall'entrata in vigore della legge], il comitato è comunque insediato con la maggioranza semplice dei componenti ivi indicati".

Infine, il comma 7 prevede che "I lavori del comitato sono disciplinati con apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa delibera della Giunta regionale".

La letteralità della disposizione testè richiamata non può far dubitare che il "regolamento" previsto vada adottato con la procedura dei regolamenti di attuazione di leggi regionali.

Tuttavia l'adozione del precitato regolamento non pare esser imprescindibile per consentire il funzionamento del Comitato in questione, stante che già la legge istitutiva ne prevede gli aspetti essenziali (quorum costitutivo e deliberativo), per cui il regolamento in questione dovrebbe disciplinare solo aspetti di dettaglio (modalità di convocazione, ordini del giorno, svolgimento delle sedute, etc.) invero ricavabili dagli ordinari principi di funzionamento degli organi collegiali.

Peraltro, è significativo che la stessa norma istitutiva soprarichiamata, con il citato comma 5, dispone comunque l'insediamento del comitato stesso decorsi trenta giorni dalla sua entrata in vigore con la semplice maggioranza dei relativi componenti. Ove il regolamento dei lavori fosse imprescindibile per il funzionamento del Comitato, infatti, il breve termine previsto per poter disporsi l'insediamento sarebbe incongruo con i tempi tecnici necessari per l'adozione del regolamento, in cui sono compresi, tra gli altri, quelli necessari per l'acquisizione del parere del Consiglio di giustizia amministrativa e per la registrazione del provvedimento da parte della Corte dei conti.

Pertanto si concorda con codesto Ufficio in ordine alla possibilità che il Comitato forestale regionale possa avviare i propri lavori nelle more dell'adozione del precitato regolamento ovvero di una revisione della previsione normativa relativa all'adozione del regolamento stesso.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.




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