Pos.II   Prot. N. / 216.11.08 



Oggetto: Contratti a tempo determinato ex art. 15 septies d. lgs. n. 502/92 - Applicabilità al personale interno.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Dipartimento regionale per l'assistenza
sanitaria ed ospedaliera e la programmazione
e la gestione delle risorse correnti del Fondo
sanitario
PALERMO









1 - Con nota del Servizio 2 prot. 2047 del 25 luglio 2008, codesto Dipartimento, con riferimento alle novità recate da pronuncie della Corte dei Conti in ordine alla portata del comma 6 dell'art. 19 del d. lgs. n. 165 del 2001 concernenti la possibilità di conferire gli incarichi ivi previsti anche al personale interno, ha chiesto allo Scrivente se tale principio sia applicabile con riguardo alla omologa norma dettata per la dirigenza sanitaria dall'art. 15 septies del d. lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche.
In particolare, riferisce codesto Dipartimento che con direttive assessoriali del 2000 e del 2004 era stato manifestato l'orientamento contrario all'applicazione del suddetto articolo 15 septies al personale interno "in quanto potrebbe configurarsi come una progressione di carriera il cui percorso è regolamentato dalle norme contrattuali".
Con riferimento alle suindicate novità apportate da alcune pronuncie della Corte dei Conti ( in particolare sez. contr. Stato n. 13 del 2004 ) ed all'art. 19 dei Contratti collettivi delle aree della dirigenza sanitaria per gli anni 1998/2001 che prevede la concessione di un periodo di aspettativa al dirigente assunto presso la stessa azienda con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, codesto Dipartimento chiede il parere dello Scrivente su:
- modalità e criteri di utilizzo dell'art. 15 septies per il conferimento di incarichi dirigenziali nelle Aziende sanitarie;
- possibilità di conferire tali incarichi a personale interno;
- possibilità di conferire tali incarichi per lo svolgimento di particolari funzioni strategiche riconducibili alla direzione di Unità operative semplici o complesse.

2 - L'art. 15 septies del D. Lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche, introduce sotto la rubrica "Contratti a tempo determinato" due distinte ipotesi di contratto a termine, uno per la dirigenza in generale ( comma 1 ) ed un altro per la dirigenza non medica ( comma 2 ), prevedendo la possibilità per le Aziende sanitarie di conferire incarichi di natura dirigenziale con contratti a tempo determinato rispettivamente a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale in possesso di particolari esperienze e specializzazioni ( indicate dalla norma ), ed a laureati esperti di provata competenza e in possesso di specifici requisiti coerenti al conferimento dell'incarico.
La prima ipotesi risulta mutuata dalla statuizione contenuta al comma 6 dell'art. 19 del d. lgs. n. 165 del 2001 in materia di incarichi di funzioni dirigenziali nel rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, pur con qualche differenza concernente il trattamento economico, la durata e la percentuale degli incarichi conferibili rispetto alla dotazione organica.
Nella norma, poi, relativa agli incarichi nella dirigenza sanitaria è previsto che questi siano conferiti sulla base di direttive regionali e che comportano l'obbligo di rendere indisponibili i posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari.
Dalla analogia delle disposizioni suindicate ( art. 19, c.6, d. lgs. 165/2001 e art. 15 septies d. lgs. 502/92 ) ed in assenza di direttive al riguardo del Ministero della salute, considerato che anche la dirigenza sanitaria è soggetta alla disciplina generale degli incarichi di funzione dirigenziale dettata per i dirigenti delle amministrazioni statali dall'art. 19 del d. lgs. 165/2001, risulterebbero applicabili alla dirigenza sanitaria,in quanto compatibili, la disciplina e le regole dettate nel tempo dagli orientamenti espressi da organi consultivi, giurisdizionali e di controllo in ordine agli incarichi di cui al suddetto art. 19 del d. lgs. 165/2001.
A tal proposito, successivamente alle modifiche apportate al detto art. 19 dalla legge n. 145 del 2002 ( successivamente integrata dall'art. 14 sexies l. 168/2005 di conversione del d.l. 115/2005), il Consiglio di Stato, commissione speciale per il pubblico impiego, con parere n. 514 del 27 febbraio 2003 si è espresso in merito al quesito che ci occupa, concludendo, con puntuali argomentate considerazioni, che "la previsione consente l'affidamento degli incarichi dirigenziali, nei limiti e termini in essa stabiliti, solo a soggetti esterni all'amministrazione, e non anche a soggetti interni".
Diverso avviso è stato espresso dalla Corte dei conti non univocamente ma in molteplici decisioni ( per tutte delib. 16/2003 e13/2004 ), pur contraddicendo tale orientamento in qualche occasione ( delib. N. 11/2004 ) e richiamando, senza negarlo, il suddetto indirizzo del Consiglio di Stato ( Sent. 169/2008 sez. Lombardia).
E' opportuno rilevare per una più agevole lettura della norma che ci occupa, che con decreto legge 29 novembre 2004 n. 280, non convertito e perciò decaduto, era stata data un'interpretazione dell'art. 19, c. 6, del d. lgs. 165/2001 "nel senso che gli incarichi di funzione dirigenziale ivi previsti possono essere conferiti anche a dirigenti e a funzionari ...appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle che conferiscono gli incarichi....". Tale forma di interpretazione (autentica ) indurrebbe ad escludere una volontà di modifica della normativa esistente e, pertanto, conforterebbe l'opinione di ritenere applicabili ex origine gli incarichi in parola al personale dipendente dall'amministrazione conferente.
Con riferimento, comunque, alla disposizione recata dall'art. 15 septies del d. lgs. n. 502 del 1992 come risultante dalle intervenute modifiche, altro elemento utile al fine della soluzione del quesito in parola può individuarsi nella norma contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza sanitaria, citata da codesto Dipartimento nella richiesta di parere.
Dispone, infatti, l'art. 19 comma 7 del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 che "al dirigente già a tempo indeterminato, assunto presso la stessa o altra azienda....con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, l'aspettativa è concessa per tutta la durata del contratto di lavoro a termine anche nell'ipotesi di cui all'art. 18, commi 4 e 5.." . Il relativo C.C.N.L. integrativo del 10 febbraio 2004, - nel sostituire detto art. 19 - dispone all'art. 10, c. 8 lett. b), che l'aspettativa senza retribuzione è concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda per "tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto.....con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato".
Si ritiene, pertanto, che alla luce delle riferite novità apportate dalle pronuncie della Corte dei conti unitamente alle suindicate disposizioni contrattuali, possa accogliersi la soluzione dell'applicabilità dell'art. 15 septies al personale interno.
Quanto al quesito se tale conferimento possa operare per incarichi di direzione di struttura semplice o complessa, si evidenzia che sono state rilevate espressioni di differenti avvisi.
Con nota del 25 luglio 2000 (fornita da codesto Dipartimento ) il Ragioniere generale dello Stato, nel rispondere ad apposito quesito di un'Azienda sanitaria siciliana, ha affermato che l'art. 15 septies "non è riferibile anche ad incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, che, invece, sono conferiti secondo le procedure ed i criteri indicati dagli articoli 15, 15 bis e 15 ter del richiamato decreto legislativo".
In sostanziale difformità si è espressa l'ARAN con nota n. 7839 del 2004 che, in risposta ad un quesito relativo agli incarichi dirigenziali ex artt. 15 e seguenti del d. lgs. 502/92 , relativamente all'applicazione dell'art. 15 septies in questione, nel rammentare che l'art. 62(rectius 63 ), c.5, dell'accordo 8 giugno 2000 stabilisce che le aziende debbano individuare preventivamente con proprio atto le modalità per il conferimento di tale tipologia di incarichi ed i requisiti richiesti, precisa che "L'incarico da conferire potrà essere uno di quelli indicati nell'art. 27 dell'Accordo 8 giugno 2000 in relazione alle specifiche esigenze aziendali".
Considerato che il suindicato art. 27 elenca tutte le tipologie di incarichi conferibili, comprese quelle di direzione di struttura (semplice e complessa ), secondo il superiore indirizzo ogni incarico rientrerebbe nella previsione dell'art. 15 septies.
Trattandosi, in tal caso, di interpretazione ed applicazione di norma contenuta in un contratto collettivo - peraltro di portata nazionale e che postula l'uniforme attuazione su tutto il territorio dello Stato - lo Scrivente non può risolutivamente esprimersi dal momento che l'interpretazione delle norme della contrattazione collettiva spetta esclusivamente alle parti contraenti.
Ciò posto, si esprimono le seguenti considerazioni.
Gli incarichi in oggetto possono essere conferiti per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico. Nel determinarsi al conferimento dell'incarico a tempo determinato l'Azienda dovrà quindi aver cura di dimostrare la considerevole importanza e l'interesse che caratterizzano le funzioni oggetto di incarico. E' quasi superfluo evidenziare che, oltre ai requisiti di professionalità ed esperienza prescritti dalla norma in discorso, gli incaricati dovranno essere in possesso degli specifici requisiti richiesti per il conferimento delle tipologie di incarico elencate all'art. 27 del suindicato contratto collettivo.
Va, comunque, tenuto presente che gli incarichi di cui all'art. 15 septies vanno conferiti sulla base di direttive regionali. Codesto Assessorato, pertanto, nel dettare le suddette direttive alle Aziende sanitarie per l'individuazione delle modalità di conferimento degli incarichi, potrà porre dei limiti ( nell'ambito delle prescrizioni legislative vigenti ) all'affidamento degli incarichi ex art. 15 septies in discorso sulla base delle esigenze che ritiene di soddisfare al fine della garanzia del buon andamento del sistema sanitario.
Considerato, comunque, che la norma in oggetto riveste carattere nazionale e, pertanto, abbisogna di un'applicazione uniforme in tutto il territorio dello Stato, si suggerisce di interessare del problema il competente Ministero della salute per acquisire utili informazioni al riguardo.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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