Pos.3   Prot. N. 215.11.08  



Oggetto: Art. 21 D.P.R. n. 327/2001. Espropriazioni. Determinazione indennità- Compenso a dipendente tecnico incaricato dall'amministrazione di appartenenza.






ASSESSORATO REGIONALE DEI
BENI CULTURALI, AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Regionale Dei Beni
Culturali, Ambientali ed Educazione
Permanente

Palermo



1.Con la nota prot. n. 73600 del 25 luglio 2008 codesto Dipartimento pone un quesito relativo al compenso spettante ad un dipendente pubblico nominato dalla Soprintendenza di xxx per la determinazione definitiva dell'indennità di esproprio ex art. 21 del D.P.R. 8-6-2001, n. 327.
In particolare, in relazione ad un procedimento espropriativo posto in essere dalla Soprintendenza BB. CC. AA. di xxx nella zona di xxx in xxx a seguito del mancato accordo tra autorità espropriante e proprietario sulla misura dell'indennità di espropriazione, si è proceduto alla nomina dei tecnici che devono presentare la relazione della stima definitiva degli immobili ai sensi del disposto dell'art. 21 del DPR n. 327/01 sopra citato.
A seguito dell'indicazione del nominativo da parte della Soprintendenza di xxx, codesto Dipartimento, con D.D.G. n. 7672 del 23.03.06, ha emesso il decreto di nomina di un funzionario direttivo "in servizio presso l'U.O. cui è assegnato il procedimento quale tecnico dell'amministrazione".
Con nota n. 1967 del 21.05.07 la Soprintendenza di xxx ha trasmesso le parcelle dei tecnici incaricati tra cui la richiesta, datata 11.05.07, del dipendente sopra individuato che ha chiesto l'erogazione del compenso "secondo le modalità tariffarie di quanto presentato dal tecnico di parte designato".
Poichè codesto Dipartimento nutre perplessità in merito alla suddetta richiesta, "si chiede di volere chiarire allo Scrivente se è dovuto un compenso per la prestazione del dipendente ai sensi del co. 6 del sopra citato art. 21, o nel caso di specie ritenere tale nomina effettuata secondo il principio dell' economicità, in quanto rientrante tra i compiti istituzionali".



2. Ai fini della soluzione del quesito prospettato giova ricordare che ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, "Nessun compenso spetta ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione per la partecipazione ad organismi collegiali i cui compiti rientrino nell'attività ordinaria ed istituzionale" salvo, ai sensi del successivo comma 5, il caso di partecipazione agli organismi individuati col decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1998, n. 28 (fra i quali, ovviamente, non figura la commissione in argomento).
Ciò in forza del principio della omnicomprensività che, com'è noto, importa il divieto di corrispondere compensi aggiuntivi allo stipendio per incombenze che rientrano nelle mansioni del dipendente e che sono concretamente ricollegabili alle attribuzioni dell'ente cui lo stesso è addetto.
La disposizione in esame riguarda l'ipotesi in cui il componente dipendente regionale venga chiamato a far parte di un organismo collegiale in quanto preposto o addetto ad un particolare ufficio o ramo dell'Amministrazione.
Pertanto, deve farsi riferimento concreto, ai fini della operatività del divieto di compensi aggiuntivi per la partecipazione all'organo collegiale, ai compiti inerenti alla qualifica del dipendente in relazione all'ambito organizzativo nel quale egli è inserito.
In altre parole il diritto alla retribuzione o meno del dipendente regionale per la partecipazione all'organo collegiale si ricollega sostanzialmente alla sussistenza di un nesso necessario tra la stessa partecipazione e la posizione che il dipendente riveste in seno al ramo di amministrazione di appartenenza..
Come infatti precisato dal C.G.A. della Regione Siciliana Sez. Consultiva, par. n. 385 del 18-07-1995 "Il divieto di cui all'art. 1, quarto comma, della legge regionale 11 maggio 1993 n. 15, va interpretato nel senso che il dipendente regionale non deve conseguire alcun compenso qualora venga chiamato a far parte di organismi collegiali a causa della connessione delle mansioni svolte con i compiti degli organismi medesimi. Posta quindi la necessità di un giudizio comparativo tra i compiti propri dell'organo collegiale, da un parte, e l'attività ordinaria ed istituzionale espletata dal dipendente che partecipa a tale organo dall'altra (da intendersi quale attività propria della qualifica cui appartiene), nessuna retribuzione deve essere corrisposta allorché la partecipazione del dipendente all'organo collegiale avvenga sulla base della qualifica rivestita, delle mansioni collegate alla medesima e/o delle particolari cognizioni richieste dal possesso di quella particolare qualifica; per converso, la insussistenza di tale connessione e/o collegamento con i compiti dell'organismo collegiale (così come l'astratta possibilità di conferire la partecipazione anche ad un non dipendente) giustifica il conseguimento di un compenso da parte del dipendente regionale, secondo le procedure e le modalità stabilite dall'art. 5 della legge regionale n. 15 del 1993".
Nel caso in esame quindi andrà valutato se l'attività finalizzata alla stima definitiva degli immobili rientri fra le attribuzioni del funzionario della soprintendenza di xxx incaricato della stima dell'indennità, potendosi presumere che la scelta sia ricaduta sul funzionario tecnico in ragione proprio della qualifica rivestita e non in relazione ad altre qualità personali prescindenti dal suo rapporto con l'Amministrazione.
In tale caso si ritiene che nessun compenso gli spetti per la partecipazione ai lavori della commissione. Nel caso contrario, nell'ipotesi cioè in cui tale incarico gli sia stato attribuito intuitu personae e non ratione officii dovrà essere corrisposto il compenso previsto dalle tariffe professionali secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 21 del DPR n. 327/01.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.



3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.



           



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