Pos. II   Prot. N. / 208.11.08 



Oggetto: Selezioni per ausiliari specializzati - Applicabilità criteri valutazione titoli ex D.P.R.S. 5 aprile 2005 e successive direttive Assessore sanità del 28 novembre 2005.



Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Dipartimento regionale per l'assistenza
sanitaria ed ospedaliera e la programmazione
e la gestione delle risorse correnti del Fondo
sanitario
PALERMO





1 - Con nota del Servizio 2 prot. 1982 del 22 luglio 2008 codesto Dipartimento ha posto allo Scrivente il seguente quesito.
Con D.P.R.S. del 5 aprile 2005 sono stati dettati "Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all'art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15".
Con successiva nota dell'Assessore per la sanità del 28 novembre 2005 sono state emanate direttive alle Aziende sanitarie per l'applicazione dei suddetti criteri nel caso di selezioni pubbliche per ausiliari specializzati. In particolare, nel dettare linee applicative in ragione delle peculiarità della qualifica di riferimento, sono state fornite indicazioni sui requisiti di ammissione, sui titoli di studio, sui titoli formativi e sui servizi valutabili.
Riferisce codesto Dipartimento che successivamente alla diramazione delle suddette direttive "si è creata una situazione di incertezza da parte delle Aziende sanitarie circa i criteri da adottare per la formazione delle graduatorie di merito per le selezioni pubbliche per Ausiliari specializzati, con conseguente attivazione di contenzioso da parte dei soggetti che si ritenevano lesi dall'applicazione o meno dei criteri di cui al D.P.R.S. del 5.04.2005".
Nelle more della definizione di un nuovo atto che disciplini la materia per i profili del ruolo del Servizio sanitario per i quali è richiesto il possesso del titolo di studio corrispondente all'assolvimento dell'obbligo scolastico, codesto Dipartimento chiede se i criteri dettati con la suindicata direttiva assessoriale del 28 novembre 2005 possano essere ritenuti validi ovvero se "possa essere prevista una più specifica indicazione dei titoli formativi e dei servizi da valutare.. fermo restando l'esigenza del rispetto della tripartizione dei titoli da considerare, del peso percentuale degli stessi e del relativo punteggio previsti dal citato Decreto".


2 - L'art. 49 della l. r. n. 15 del 2004, nel prescrivere che le amministrazioni e gli enti previsti al comma 1 ( comprese le aziende sanitarie locali ) effettuano le assunzioni del personale da inquadrare nelle qualifiche, livelli e profili professionali per l'accesso ai quali è previsto l'assolvimento dell'obbligo scolastico,mediante concorso per titoli, dispone al comma 2 che le graduatorie scaturenti da tali selezioni vengono formulate "sulla base dei criteri e degli elementi di valutazione dei titoli individuati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro...".
Con il decreto del 5 aprile 2005 il Presidente della Regione ha indicato la tipologia dei titoli valutabili per la formazione della graduatoria, la percentuale di punteggio assegnata a ciascuna tipologia nonché i punteggi attribuibili ad ogni voce di essa.
Fermi restando, pertanto, i requisiti di ammissione ai concorsi previsti per ogni qualifica o profilo professionale ( la cui fonte è normativa e che esulano dall'oggetto del decreto in parola ) , sono stati dettati i criteri per la valutazione dei titoli posseduti dai candidati al fine della loro collocazione nella graduatoria.
Considerato che tali criteri sono prescritti in via generale per ogni concorso per titoli a posti il cui requisito di accesso è l'assolvimento dell'obbligo scolastico, l'Assessore regionale per la sanità pro tempore, con riferimento alle selezioni pubbliche per ausiliari specializzati, ha diramato, con la suindicata nota n. 3845 del 28 novembre 2005, ai Direttori generali delle Aziende sanitarie dell'Isola direttive per l'applicazione del suddetto D.P.R.S. del 5 aprile 2005, adattando al caso di specie i criteri in quest'ultimo previsti.
Con riferimento al quesito in oggetto, occorre evidenziare che mentre il D.P.R.S. in questione, pur non essendo formalmente atto normativo, ha una forza a questi assimilabile in quanto atto autorizzato dal legislatore, la direttiva che l'Assessore ha ritenuto di emanare per adeguare le regole di valutazione alla specifica forma di selezione ha la natura di semplice atto propulsivo per l'adempimento di obblighi preesistenti ( v. Virga "Il provvedimento amministrativo, Giuffrè ) e, come tale, vincolante nei limiti delle prescrizioni dell'atto cui si riferisce.
Si ritiene, pertanto che la "validità" dei criteri dettati nella direttiva in parola vada valutata con riferimento alla sua conformità alle regole stabilite nel D.P.R.S. in oggetto che vanno rispettate nella loro cogente statuizione , pur considerando le singole disposizioni della direttiva con riguardo alla sua specifica funzione di adattamento delle regole generali recate dal D.P.R.S. al caso concreto, ai fini della sua adeguata applicazione. Ove, comunque, l'Assessore in carica ritenga inopportuna la sua permanenza o non legittime alcune previsioni, potrà revocare la direttiva o modificarla opportunamente.
Alla luce delle superiori considerazioni, il quesito sulla possibilità di prevedere "una più specifica indicazione dei titoli formativi e dei servizi da valutare...fermo restando l'esigenza del rispetto della tripartizione dei titoli da considerare, del peso percentuale degli stessi e del relativo punteggio previsti dal citato decreto", va risolto positivamente con l'avvertenza che le disposizioni del D.P.R.S. possono essere "integrate ed adattate" per le esigenze del caso concreto nel rispetto delle generali statuizioni aventi carattere di inderogabilità.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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