POS. I Prot._______________/202.08.11

OGGETTO: Consorzi di ripopolamento ittico. Questioni varie.







ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
DIPARTIMENTO PESCA
PALERMO


1. Con nota prot. 383/Serv. Biologia marina del 16 luglio 2008 codesto Dipartimento ha sottoposto allo Scrivente alcune questioni concernenti i Consorzi in oggetto.

Anzitutto codesto Dipartimento, evidenziando che l'art. 172 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 32, prevede al comma 6 un contributo ordinario per il "funzionamento" dei consorzi in questione, rileva che diversi consorzi utilizzano le somme ricevute a tale titolo indiscriminatamente per tutte le voci di spesa in bilancio.
Ritiene codesto Dipartimento, di contro, che il contributo vada destinato esclusivamente al funzionamento, e, quindi, alle spese per affitto locali, per utenze, cancelleria, per acquisto beni strumentali e relativa manutenzione straordinaria, per compensi ai componenti degli organi istituzionali, etc.; mentre per le spese correlate all'espletamento dei compiti istituzionali e per quelle relative al personale dovrebbero esser a carico dei fondi derivanti dalle quote consortili o dai contributi corrisposti per le specifiche finalità finanziate.

Altra questione concerne la figura del Segretario dei consorzi che, secondo i legali rappresentanti di alcuni consorzi, rivestirebbe la natura di organo istituzionale dell'ente. Ritiene, di contro, codesto Dipartimento, che al segretario non possa riconoscersi tale natura, trattandosi, piuttosto, di un dipendente dell'ente stesso. Di conseguenza, la relativa retribuzione dovrebbe gravare sui fondi derivanti dalle quote consortili e non su quelli del contributo di funzionamento.

Ulteriore questione riguarda la circostanza che -dall'esame dei bilanci dei consorzi- risulta che taluni non hanno previsioni di spese di investimento per gli interventi necessari al raggiungimento degli scopi che i consorzi dovrebbero realizzare (e alla cui spesa dovrebbero sopperire le quote consortili), ma solo di spese di funzionamento.
Ritiene codesto Dipartimento che, in tali casi, se tale immobilismo permanga nel tempo, l'Assessore potrebbe farsi promotore dello scioglimento dei consorzi non operativi come previsto dall'art. 3 degli statuti consortili.


Infine, stante che si è rilevato che spesso le quote consortili non vengono corrisposte, codesto Dipartimento chiede se la reiterazione di tale comportamento possa "determinare l'automatica esclusione dell'ente consorziato".


2. Sulle suesposte questioni si osserva quanto segue.

La l.r. 1 agosto 1974, n. 31 ha previsto la costituzione di consorzi di enti pubblici locali per l'attuazione di iniziative per lo sviluppo del patrimonio ittico finanziate dalla Regione.

Come già evidenziato nel parere dello Scrivente n. 309 del 2003, reso a codesto Dipartimento, si tratta di enti strumentali della Regione e cioè di enti "dalla stessa istituiti per l'esercizio di propri compiti o servizi che essa, anziché gestire direttamente, ritiene più opportuno demandare ad appositi organismi dotati di distinta personalità giuridica".

Tali consorzi, regolamentati da statuti -approvati da codesto Assessorato e adottati sulla base di uno statuto-tipo, il cui testo, da ultimo, è stato determinato con D.A. 19 maggio 2006- dovrebbero attuare le finalità assegnate con l'art. 1 della l.r. 31/1974, per le quali sono normativamente previsti dei finanziamenti le cui modalità di richiesta e concessione sono stabilite dall'art. 3 della medesima l.r. 31/1974.

L'art. 172, comma 6, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, prevede, poi, un contributo ordinario per il funzionamento dei consorzi stessi.

L'art. 20 dello statuto-tipo, infine, prevede che alle spese occorrenti si provveda oltre che con quote consortili, che vanno annualmente determinate e versate dai consorziati, con i contributi, sovvenzioni e mutui la cui concessione è normativamente prevista, oltre che con entrate eventuali.

L'art. 11, comma 3, lettera m) di tale statuto-tipo, nel prevedere la possibilità di assunzione di personale strettamente necessario, specificamente dispone che tale possibilità è subordinata alla "condizione che per il pagamento degli emolumenti a detto personale, compresi gli oneri, possa provvedersi esclusivamente con fondi disponibili dalle quote consortili". Peraltro, l'art. 17, quinto comma, dello stesso statuto-tipo prevede che "le assunzioni di personale, qualora comportino maggiori oneri finanziari nei confronti degli enti consorziati, potranno avere luogo solo dopo aver ottenuto il formale assenso degli enti stessi e dopo che questi abbiano deliberato l'ulteriore necessario intervento contributivo a copertura delle maggiori spese".


Ciò posto, con riguardo al primo dei quesiti sottoposti, in ordine alla individuazione delle categorie di spese inquadrabili in quelle di "funzionamento", se è vero che in tali spese normalmente rientrano quelle relative alla vitalità dell'ente ed alla sua organizzazione strutturale, ivi comprese, in linea di principio, quelle del personale, tuttavia la particolare previsione statutaria del citato art. 11, comma 3, lettera m) dello statuto-tipo, prevedendo che le spese per il personale assunto gravino esclusivamente sulle quote consortili, esclude che il contributo di funzionamento di cui all'art. 172 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 32 possa venir destinato al pagamento degli oneri finanziari per il personale stesso.

Quanto alla figura del segretario dell'ente, non v'è dubbio che lo stesso non rientri tra gli organi consortili. A parte la considerazione che non è indicato tra tali organi nell'art. 5 dello statuto-tipo, va rilevato che al segretario lo statuto non attribuisce alcuna funzione propria di indirizzo, gestionale o di controllo. Né la circostanza che lo stesso venga nominato da un organo del consorzio o che assista gli organi consortili può farlo assurgere ad "organo" consortile.


Quanto, poi, alla circostanza che alcuni consorzi non provvedano all'espletamento delle finalità loro assegnate ma solo al loro mantenimento, spetta a codesto Dipartimento valutare tale circostanza nel complesso dei comportamenti e dei presupposti di fatto.

Ove, in ipotesi, anche a seguito di ispezioni (il potere ispettivo deve ritenersi insito nel potere di controllo previsto dall'art. 16 dello statuto-tipo) e di eventuali gestioni commissariali che si rendessero necessarie, si ritenga che il consorzio non possa raggiungere gli scopi per cui venne costituito, si potrà avviare il procedimento di scioglimento a termini dell'articolo 3 dello statuto consortile.


Infine, in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata corresponsione delle quote consortili, in assenza di una specifica previsione statutaria, l'inadempimento all'obbligo di corrispondere tali quote, ancorchè reiterato, non può determinare l'automatica esclusione dell'ente consorziato. Argomentando anche dalle disposizioni degli articoli 24 e 2286 del codice civile(relative alle associazioni ed alle società semplici) l'esclusione per gravi motivi o gravi inadempienze può essere deliberata solo dall'assemblea.

Ciò non esclude che, comunque, il consorzio provveda all'esazione coattiva delle quote consortili dovute ma non corrisposte; mentre la reiterata mancata esazione delle quote consortili da parte degli organi del consorzio, comportando un'irregolarità gestionale e un pregiudizio di funzionamento, può esser valutata, anche insieme ad altri comportamenti irregolari, al fine di disporre lo scioglimento degli organi consortili con la nomina di un commissario straordinario, a termini dell'art. 16, primo comma, dello statuto-tipo.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.







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