POS. II Prot._______________201.11.2008

OGGETTO: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - Quesiti applicativi.





ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA -
Dipartimento Cooperazione, Commercio e Artigianato

PALERMO







1. Con nota prot. n.1276 del 14 luglio 2008 codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente di esprimere il proprio parere su problematica sottoposta al medesimo dall'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (IRCAC) con nota prot. n.82983 del 7 aprile 2008, concernente l'esatta individuazione dei casi in cui l'IRCAC debba acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), già previsto dall'art.2, D.L. 22.11.2002, n.266, e poi esteso dall'art.10, comma 7, D.L. 30.09.2005, n.203, a carico delle imprese destinatarie di benefici e sovvenzioni comunitari.
Codesto Dipartimento non esprime il proprio orientamento sulla questione, limitandosi ad allegare la predetta nota, nella quale la questione viene esplicitata come segue.
Secondo le direttive impartite con D.G. n.7391 del 19 febbraio 2008 del Dipartimento Industria, responsabile della Misura 4.01, l'IRCAC, nella sua qualità di ente gestore della Sottomisura 4.01.e, deve acquisire il DURC al momento di ogni singola erogazione (intermedia ed a saldo) ed al momento della relazione finale sugli investimenti, ai fini della proposta di emissione del provvedimento di concessione definitiva. L'IRCAC deve, altresì, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini di cui all'art.17, l.r. 6 febbraio 2008, n.1.
Ciò premesso, l'IRCAC, nel rappresentare che concede aiuti ai sensi del Regolamento (CE) 15.12.2006, n.1998/2006, concernente gli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), ha chiesto segnatamente:
- se i predetti aiuti rientrano tra i "benefici e sovvenzioni comunitari", per accedere ai quali le imprese sono tenute a presentare il DURC;
- in caso affermativo, se il DURC, che ha validità mensile, debba essere acquisito sia al momento della concessione dell'aiuto che al momento di ogni singola erogazione (intermedia e a saldo) e ciò in particolare con riferimento ai crediti indiretti (pagamento da parte dell'IRCAC di contributi in conto interessi ed in conto canoni di leasing alle banche o alle società di leasing per finanziamenti concessi alle cooperative);
- se l'IRCAC debba acquisire, contestualmente, in tutte le superiori fasi di erogazione, anche la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.17, l.r. n.1/2008 cit.;
- se, infine, per i finanziamenti previsti dalla l.r. 5 dicembre 1977, n.95 e succ. mod., in favore delle cooperative edilizie, i predetti documenti vadano richiesti, oltre che alla cooperative, anche alle imprese che eseguono i lavori, in quanto "cessionarie del credito vantato dalle cooperative nei confronti dell'IRCAC e, comunque, se è tenuto ad acquisirli in tutti i casi in cui ci siano imprese esecutrici, i cui lavori siano pagati con gli aiuti concessi dall'IRCAC".


2. Preliminarmente si rappresenta che quest'Ufficio, a termini dell'art.7 del T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana (D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70), è chiamato a rendere parere su specifici quesiti giuridico-interpretativi, in relazione ai quali l'Amministrazione richiedente deve evidenziare le norme giuridiche che presentano difficoltà interpretative, esprimendo anche il proprio circostanziato orientamento al riguardo, frutto dell'attività istruttoria propria della funzione di amministrazione attiva.
Ciò nondimeno, in uno spirito di fattiva collaborazione, non ci si esime di affrontare, in termini generali, le problematiche evidenziate dall'IRCAC, dovendo ritenersi, peraltro, che codesto Dipartimento le abbia fatte proprie trasmettendo tout court la richiesta di istruzioni allo stesso avanzate dall'Istituto.

Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) si inserisce nell'ambito degli interventi normativi volti al contenimento delle forme di evasione/elusione.
IL DURC è stato introdotto dall'art.2, D.L. 25 settembre 2002, n.210, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n.266 (recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso), al fine di certificare la regolarità contributiva delle imprese interessate a partecipare ad appalti pubblici di opere, servizi e forniture o che gestiscono servizi o attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico.

L'ambito applicativo del DURC è stato di seguito ampliato da distinti interventi normativi.
L'art. 86, comma 10, D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ed il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 hanno esteso l'obbligo ai lavori edili privati.

L'art.10, comma 7, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n.248 ha poi previsto l'obbligo del DURC per la generalità delle imprese al fine di beneficiare dei finanziamenti comunitari, disponendo testualmente che "Per accedere ai benefìci ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.".

Successivamente, il comma 553 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), ha precisato che "Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'art.2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.266".

Infine, l'art.1, comma 1175, della L. 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha integrato le previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di DURC disponendo che a decorrere dal 1 luglio 2007 la fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei "benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale" è subordinata al possesso del documento stesso.
Il successivo comma 1176, dell'art. 1, L. n. 296/2006 cit. demanda alla emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione della disposizione di cui al comma precedente.
Il D.M. 24 ottobre 2007 ha definito le modalità di rilascio, i contenuti analitici del DURC, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo.

La normativa nazionale in materia di regolarità contributiva è stata talora integrata da leggi regionali che, senza essere in contrasto con la prima, individuano ulteriori fasi ovvero particolari casi di acquisizione del documento: v., ad es., la Regione Lazio che, con l'art.57 della L.r. 28.12.2006, n.27, ha subordinato l'accesso delle imprese a qualsiasi risorsa comunitaria, nazionale e regionale alla presentazione del DURC.

Il legislatore regionale è intervenuto in materia con l'art.17 della legge regionale 6 febbraio 2008, n.1 che testualmente prevede che "I contributi concessi, a qualsiasi titolo, dalla Regione sono revocati qualora sia accertata, a carico dei soggetti beneficiari, evasione fiscale o contributiva.".



3. Occorre a questo punto verificare, alla luce del quadro normativo su riportato, se le agevolazioni concesse dall'IRCAC applicando le disposizioni previste dal regime "de minimis" così come definito nel regolamento della Commissione europea n.1998/2006 cit., rientrano nell'ambito applicativo del DURC.

Invero, come sopra visto, l'ambito di applicazione del DURC ad oggi ricomprende anche l'accesso ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale ed ai finanziamenti ed alle sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria.
Il legislatore, dunque, attraverso l'introduzione di un elemento più cogente rappresentato dalla regolarità del versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale, cui è subordinata la fruizione delle misure agevolative, vuole favorire la creazione di un sistema che concretamente premi i comportamenti regolari delle imprese.

Tuttavia, quanto ai benefici contributivi e normativi, la norma richiede il possesso del DURC soltanto per quelli previsti "in materia di lavoro e legislazione sociale", come meglio individuati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale nella circolare n.5/2008.

Quanto alla seconda categoria, il legislatore fa riferimento alle agevolazioni erogate utilizzando risorse comunitarie.
Tali non sono gli aiuti di Stato, che sono per definizione "concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali" (art.92, Trattato CE), e che devono essere notificati alla Commissione europea in quanto, salvo eccezioni, vietati dal Trattato per gli effetti distorsivi sul libero mercato.
Anche gli aiuti de minimis, aiuti che alle condizioni previste nel regolamento n.1998/2006 cit. possono essere erogati, non sono contributi "comunitari", che comportano cioè l'utilizzo di risorse comunitarie. Nel caso in esame sono contributi concessi dalla Regione sul Fondo unico dell'IRCAC.

Ciò detto, dovrebbe concludersi che le agevolazioni erogate dall'IRCAC secondo le modalità, i criteri ed i limiti degli aiuti de minimis non rientrano nel campo di applicazione delle norme in commento.

Tuttavia, occorre tenere conto delle linee guida fornite dalla Ragioneria generale della Regione con la circolare 2 maggio 2008, n.5, in merito alle modalità applicative dell'art.17, l.r. n.1/2008 su citato, che concerne "i contributi concessi, a qualunque titolo, dalla Regione".
Nella predetta circolare, infatti, -premesso che "ad avviso della scrivente (Ragioneria generale) il legislatore regionale ha inteso, di fatto, circoscrivere l'erogazione di contributi soltanto a soggetti per i quali non sia stata accertata evasione contributiva o fiscale", e ricordato che "l'accertamento della regolarità contributiva è operato attraverso il DURC ... o, in alternativa, per fattispecie non regolate dal predetto documento, mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva" e che "relativamente alla regolarità fiscale...si reputa sufficiente che gli uffici deputati alla concessione dei contributi in questione acquisiscano una dichiarazione sotitutiva resa dal beneficiari ai sensi delle vigenti norme in materia, da cui si attesti l'assenza di qualsiasi evasione fiscale"-, viene precisato che "Appare utile che le predette dichiarazioni siano acquisite dalle competenti amministrazioni regionali entro un ragionevole lasso di tempo, ad esempio, 15 giorni prima dell'emissione del titolo di pagamento...".

Tutto ciò premesso, si può concludere quanto segue:
- per quanto i benefici concessi dall'IRCAC secondo le modalità degli aiuti de minimis non comportino impiego di risorse comunitarie (e, dunque, non rientrino nel campo di applicazione delle previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di DURC) ma impiego di risorse regionali, sulla scorta di quanto suggerito dalla Ragioneria nella circolare, l'IRCAC potrà richiedere una dichiarazione sostitutiva della regolarità contributiva;
- secondo le predette linee guida la dichiarazione andrà richiesta in occasione dell'emissione di ciascun titolo di pagamento;
- l'IRCAC dovrà richiedere anche la dichiarazione sostitutiva da cui si attesti l'assenza di qualsiasi evasione fiscale (v. Circolare su riportata);
- le predette dichiarazioni devono essere richieste soltanto nei confronti delle cooperative edilizie, beneficiarie dei finanziamenti previsti dalla l.r. n.95/1977, e non anche delle imprese esecutrici, in quanto queste ultime sono soltanto cessionarie dei crediti e non "beneficiarie" delle sovvenzioni regionali.
Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.



A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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