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2-Il comma 12 dell'art.2 della legge 335/1995 stabilisce che con effetto dall'1 gennaio 1996 per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche , di cui all'art.1 del decreto legislativo n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni , iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa del servizio per le quali gli interessati si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa , la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti d'età previsti per il collocamento a riposo . La stessa norma prevede che con decreto dei ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge n.222 del 1984 come modificata dal medesimo comma 12 e che per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio. Le modalità applicative della disposizione di legge in parola sono state dettate con decreto ministeriale n.187 dell'8 maggio 1987. L'art.3 , comma 1, del citato decreto ministeriale espressamente dispone che la pensione di inabilità è attribuita a domanda. L'art.4, comma 1, stabilisce che l'amministrazione, ricevuta la domanda dispone l'accertamento sanitario dello stato di inabilità presso gli organi sanitari cui è demandato tale accertamento in caso di infermità dipendente da causa di servizio secondo le disposizioni in vigore nei distinti ordinamenti previdenziali . |
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Nella Regione siciliana l'istituto risulta applicabile sin dalla sua introduzione non solo ai dipendenti equiparati ai fini previdenziali a quelli dello Stato ex art. 10 L.R. 21/1986 ma anche ai destinatari della normativa pensionistica di cui alla l.r. 2 del 1962 e succ. modif. conformemente a quanto disposto dall'art.18 della l.r. 73/1979 circa l'applicazione agli stessi delle disposizioni relative al conseguimento del diritto a pensione concernenti i dipendenti statali in quanto più favorevoli. |
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Individuato così il quadro normativo di riferimento per la disciplina della fattispecie oggetto del presente parere deve in primo luogo rilevarsi che in medicina legale il carattere permanente dell'incapacità di lavoro implica una condizione stabile e durevole, della quale non sia prevedibile la cessazione ma non necessariamente immutabile nè continuativa per tutta la vita. |
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Con tale concetto di permanenza, alla base del quale sta sopratutto l'indeterminatezza prognostica sull'evolutività dell'incapacità di lavoro, risulta coerente la disciplina dell'istituto della pensione di inabilità. L'art.10 del D.M. 197 del 1987 ne prevede infatti la revoca " in caso di recupero della capacità fisica e di svolgimento di attività lavorativa" e fa "obbligo agli interessati di comunicare il venir meno delle suddette condizioni in presenza delle quali è stato attribuito il trattamento" |
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Inoltre la circolare esplicativa del Ministero del Tesoro 24 giugno 1998, n. 57 n.57 precisa che"qualora dagli accertamenti sanitari emergano risultanze per ritenere che, anche col tempo, possa cessare lo stato inabilitante a qualsiasi attività lavorativa, la Commissione Medica competente può indicare una data prestabilita ai fini di una revisione dello stato inabilità, secondo quanto previsto, per il rinvio di cui all'art. 11 dell'O.M. n. 187/1997, dall'art. 9 della legge n. 222/1984. L'amministrazione, pertanto, in sede di liquidazione della pensione di inabilità, avrà cura di apporre in calce al decreto di pensione apposita annotazione, ai fini dell'osservanza di tale obbligo alla scadenza indicata". |
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E, al riguardo, di recente la Corte dei Conti, sez.giur. FVG n.557/2007, pur censurando nel merito la revisione nulla ha avuto da dire circa la previsione della revisione medesima. |
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Del resto anche ove si concordi con la Sez.giur.Liguria della stessa Corte, che nella sentenza n.625 sempre del 2007, ha incidentalmente ritenuto che il prevedere una revisione escluderebbe per definizione, la possibilità di esprimere una valutazione di inabilità con il carattere della "permanenza", la contraddittorietà resterebbe interna al giudizio dell'organo sanitario. |
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Per i successivi adempimenti l'Amministrazione non può invece non tener conto dell'esito degli accertamenti sanitari. Ed invero da un lato l'art.7 del D.M, 187 cit. dispone che ove i medesimi attestino " lo stato di inabilita' assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa" si "provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente" e dall'altro il successivo art.8, relativo a liquidazione, pagamento e decorrenza, conclude che "l'amministrazione o ente competente alla liquidazione emette un provvedimento di diniego della pensione di inabilità in caso di mancato riconoscimento dello stato di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa." |
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Pur ritenendo che, con le modalità e alle condizioni sopraindicate la pensione di inabilità vada riconosciuta, lo scrivente, nella considerazione che il presente parere involge l'interpretazione di norme statali, non può esimersi dal suggerire di interpellare l'INPDAP, competente alla liquidazione dei trattamenti previdenziali per i dipendenti dello Stato, al fine di conoscerne i più recenti indirizzi operativi così da assicurare l'uniforme applicazione della disciplina di che trattasi. |