Pos. 3   Prot. N. 187.11.08  



Oggetto: Programma Integrato di Intervento ex art. 16 l.179/92. Accordo di programma. Proroga di ultimazione dei lavori.






PRESIDENZA REGIONE
Dipartimento della Programmazione
Servizio Sviluppo Locale

Palermo




1.Con la nota prot. n. 14307 del 3 luglio 2008 codesto Dipartimento rappresenta che con decreto n. 373/SVI del 14 dicembre 2006, pubblicato in GURS n. 8 del 16 febbraio 2007, è stato approvato l'Accordo di Programma sottoscritto il 13 dicembre 2005 tra il sindaco del comune di xxx ed il Presidente della regione siciliana con il quale sono state disciplinate le modalità di realizzazione di numerosi interventi rientranti nel Programma Integrato di Intervento ex art. 16 della legge n. 179/92 .
L'art. 3 del suddetto decreto dispone che " ... I lavori per la realizzazione del PII e del PRU devono iniziare entro il termine di 13 mesi dalla pubblicazione sulla GURS del presente provvedimento".
Con nota n. 4114 del 25 giugno 2008 l'Ufficio di Gabinetto del Presidente della regione siciliana ha trasmesso la nota n. 25363 del 16 aprile 2008 del Dipartimento regionale ai xxx con cui l'Assessorato ha concesso "il nulla osta alla proroga della scadenza prevista dall'art. 5 dell'accordo di programma che comunque non potrà essere superiore ad ulteriore tredici mesi dalla scadenza già prevista ( 15 marzo 2008) e pertanto entro la data del 14.4.2009 tenuto conto della disposizione di cui all'art. 3 comma 7 bis della legge n. 179/92".
Viene quindi chiesto il Parere dell'Ufficio in ordine ai seguenti punti:
1. "se sulla base della disposizione di cui all'art. 3 comma 7 bis della legge 179/92 è possibile prorogare la scadenza prevista per l'inizio dei lavori degli interventi di cui all'accordo ( 15 marzo 2008) di ulteriori tredici mesi e pertanto entro la data del 14.04.2009 così come assentito dall'Assessorato LL.PP;
2. se qualora sia possibile concedere la proroga di ulteriori tredici mesi sulla base della disposizione di cui all'art. 3 comma 7 bis della legge n. 179/92 sia necessario procedere alla modifica dell'accordo di programma limitatamente all'art. 5-Attuazione o si possa semplicemente operare concedendo la proroga di ulteriori 13 mesi con decreto ad hoc".
Con successiva nota n. 15093 dell'11 luglio 2008 codesto Dipartimento ha trasmesso la nota prot. n. 473813 del 4 luglio 2008 del Comune di xxxx con la quale viene chiesto al Presidente della regione la rimodulazione e l'aggiornamento del quadro economico di finanziamento secondo la tabella allegata alla stessa nota comunale, ed ha invitato quest'Ufficio a volersi esprimere anche in merito a quanto segue:
3 ."nel caso in cui la criticità finanziaria rappresentata dal Comune di xxxx non dovesse trovare soluzione quali siano le conseguenze sull'Accordo di Programma sottoscritto in data 13/12/05
4. nel caso in cui la criticità finanziaria trovi soluzione quali provvedimenti debbano essere predisposti da questo Dipartimento afferenti l'Accordo sottoscritto il 13/12/2005".
2. L'art. 3 comma 7 bis della l. 17 febbraio 1992, n. 179 così dispone " Gli interventi di edilizia residenziale pubblica devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori nel Bollettino ufficiale della regione; qualora sia stipulato un accordo di programma, i predetti interventi devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo medesimo".
  Il comma 8 della medesima disposizione prevede "Se gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengono all'inizio dei lavori entro i termini di cui al comma 7-bis, il presidente della giunta regionale nomina, nei trenta giorni successivi, un commissario ad acta che provvede entro sessanta giorni".  

In relazione al primo quesito posto lo Scrivente ritiene che il termine per l'inizio dei lavori abbia carattere sostanzialmente sollecitatorio determinando, come unico effetto, quello di legittimare l'esercizio dell'attività sostitutiva da parte dello Stato - con la nomina del commissario ad acta - ma non preclude e non rende illegittimi gli interventi di edilizia eventualmente svolti dopo tale data.
Inoltre poiché, come noto, l'accordo di programma costituisce una forma consensuale di esercizio della potestà amministrativa con la quale si intende assicurare, mediante scelte preventive, il massimo consenso tra i diversi soggetti pubblici coinvolti, (determinando un sostanziale effetto giuridico vincolante tra le parti che l' hanno stipulato) deve ritenersi che in presenza di un consenso sul punto, le parti, Comune e Regione, possano, di comune accordo, procedere alla rinnovazione dell'Accordo in questione fissando un nuovo termine per l'avvio dei lavori procedendo, contestualmente, alla modifica del Decreto di approvazione dell'accordo medesimo da parte del Presidente della Regione.
Con riferimento agli altri due quesiti posti, " nel caso in cui la criticità finanziaria rappresentata dal Comune di xxx non dovesse trovare soluzione" l'accordo di programma sottoscritto in data 13.12.05 resterebbe inattuato e dunque sarebbe risolto di diritto; diversamente dovrà essere la Giunta, come per l'accordo di programma in esame, a decidere sull'integrazione finanziaria e ove tale criticità dovesse trovare soluzione dovrà ripercorrersi il medesimo l'iter procedurale per la stipula di nuovo accordo di programma in relazione agli interventi de quibus.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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