POS. I Prot._______________/181.08.11

OGGETTO: Industria - Problematiche afferenti l'irrogazione della sanzione ex art. 18 del D.Lgs. n.128/2006.



Assessorato regionale Industria
DIPARTIMENTO INDUSTRIA
PALERMO

e,p.c Assessorato regionale Industria
DIPARTIMENTO INDUSTRIA
Uffici distaccati di Catania
CATANIA


1. Con nota n. 24539 del 19 giugno 2008 codesto Assessorato ha trasmesso, in allegato, la nota n. 24473 di pari data con la quale è stato chiesto l'avviso dello Scrivente su alcune problematiche concernenti le sanzioni amministrative da irrogare nel caso di gestione ed esercizio di un deposito di bombole di GPL di quantità superiore a Kg. 1000 senza il possesso della relativa concessione.

Il quesito trae origine dalla trasmissione all'Ufficio carburanti di Catania di una sentenza del Tribunale di Patti, per l'irrogazione della sanzione amministrativa ad un soggetto che, in possesso di una autorizzazione dei vigili del fuoco per un deposito di bombole di Kg.500, deteneva bombole di GPL per un peso complessivo di Kg. 3.905 senza la prescritta concessione.

Dalla motivazione della sopraindicata sentenza risulta che il giudice, dopo avere preso atto che il capo di imputazione relativo al reato di cui agli artt.1 e 7 della L. 21 marzo 1958, n. 327 è stato depenalizzato, individua la sanzione amministrativa da applicare in quella prevista dall' art.18 del D.Lgs.22 febbraio 2006, n.128 per avere l' imputato violato il disposto dell' art.8 del medesimo decreto legislativo.

Riguardo al tipo di sanzione individuata codesta Amministrazione nutre alcune perplessità in quanto ritiene che il soggetto in questione, rivenditore al dettaglio di GPL in bombole, abbia violato il disposto dell' art.11 del R.D. 2 ottobre 1933 n. 1741 e sia, pertanto, assoggettabile alla sanzione prevista dal successivo art. 21 del medesimo regio decreto.

Si chiede, pertanto, di sapere, anche al fine di una uniformità sia nell'istruttoria che nella quantificazione delle sanzioni da irrogare per casi simili, se per la fattispecie rappresentata, e cioè se per la gestione ed esercizio di un deposito di bombole di quantità superiore a 1000 Kg. da parte di un rivenditore dettagliante di bombole senza il possesso della relativa concessione, si configuri o meno la violazione dell' art.8 del d.lvo n.128/2006 con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal successivo art. 18 (compresa tra euro ventimila e cinquantamila).

Si chiede, altresì, se nell'ipotesi in cui non sia configurabile la violazione del suddetto art.8 possa applicarsi, così come ritiene codesta Amministrazione, l' art.11 del R.D. n.1741/1933 e la sanzione prevista dal successivo art.21.

Con riferimento poi alla situazione del soggetto cui ha riguardo la sentenza in questione si chiede se possa configurarsi violazione dell'art.5 D.Lvo n.128/2006 con conseguente applicazione della sanzione prevista dall' art.18, comma 1, del decreto citato e, infine, se risultino altre sanzioni di specifica competenza di altri enti (Comando Vigili del fuoco, Agenzia delle dogane) ai quali la sentenza dovrebbe essere trasmessa.



2. Sulla questione esposta sembra, anzitutto opportuno operare una premessa di carattere generale.


La materia delle concessioni relative a depositi di stabilimenti di imbottigliamento del gas petrolio liquefatto è regolamentata dal Titolo II della L.r. 5 agosto 1982, n. 97 (art.16 e 17) nonché dal decreto assessoriale 12 giugno 2003, n.45 (art. 22).

In particolare, l' art.16 della L.r. n.97/1982 individua i criteri per le concessioni relative a depositi di olii minerali e stabilimenti di imbottigliamento di gas di petrolio liquefatto, il successivo art.17 si occupa dell'attività di distribuzione di gas di petrolio liquefatto in bombole che "costituisce pubblico servizio ed è soggetto a concessione della Regione". Tale concessione può essere accordata o a chi è titolare di una concessione per l'imbottigliamento di gas di petrolio liquefatto ovvero a chi sia in grado di dimostrare l'esistenza di un contratto di fornitura da raffineria, da importatore di gpl o da stabilimento di imbottigliamento.

Gli artt.16 e 17 regolamentano, quindi, due fattispecie diverse tra loro, accomunate, comunque, dalla circostanza di essere assoggettate a regime concessorio.

L'art. 22 del D.A. n.45/2003 individua, poi, le modalità procedurali per il rilascio delle nuove concessioni per i depositi di oli minerali e stabilimenti di imbottigliamento di gas di petrolio liquefatto e stabilisce la durata delle stesse concessioni.

Pur trattandosi di materia rimessa alla competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana, in assenza di una disciplina regionale si è sempre fatto ampio riferimento alle norme statali che regolamentano la materia.

Come già osservato dallo Scrivente (cfr. parere n.152 del 2006 reso a codesto Dipartimento con nota prot. 11785/152.06.11 del 30 giugno 2006 in occasione dell'entrata in vigore del d. l.vo n.128/2006) il rinvio alla disciplina statale è sempre avvenuto in via amministrativa ed in applicazione di quel principio di carattere generale per il quale "qualora la Regione non abbia in concreto esercitato la competenza attribuita, la disciplina statale si estende nell'ambito del territorio regionale per evitare vuoti normativi e, parimenti, trova applicazione la normativa nazionale, anche laddove sussista una legge regionale nella materia considerata, per tutti quei rapporti o quegli ambiti specifici non coperti dalla disciplina regionale (cfr.: T. Martines - A. Ruggeri, Lineamenti di diritto regionale, Giuffrè Editore),... fermo restando che - laddove se ne ravvisi l' esigenza - la Regione può normare diversamente la materia o parte di essa".

A seguito dell' entrata in vigore del d. l.vo. 22 febbraio 2006, n.128 -di riordino della disciplina relativa all'installazione ed all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonchè dell'esercizio dell' attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti- codesto Assessorato ha, con circolare del 24 ottobre 2006, n.16, precisato quali disposizioni della nuova disciplina nazionale vanno direttamente applicate, fermo restando che, nel permanere della L.r. n.97/82, continua a trovare applicazione in Sicilia per la materia in esame il regime concessorio.

Per completezza si precisa che il decreto legislativo sopra indicato, pur avendo sostituito buona parte della vigente legislazione nella materia in esame, continua a convivere insieme ad altra normativa alla quale occorre, in mancanza di specifica normativa regionale, fare riferimento.


   

3. Passando ora all'esame dei quesiti posti, occorre preliminarmente stabilire se per la gestione di un deposito di bombole di quantità superiore a Kg. 1000 il rivenditore debba essere in possesso della relativa concessione.

L'art.17, secondo comma, della L.r. n.97/1982 nell'individuare i soggetti che svolgono "attività di distribuzione" di GPL in bombole, al fine di stabilire a chi può essere rilasciata la relativa concessione individua due categorie di soggetti diversi; da un lato i soggetti titolari di una concessione regionale per l'imbottigliamento di GPL, dall'altro i soggetti che siano in grado di esibire un contratto di fornitura da raffineria, da importatore di GPL o da stabilimento di imbottigliamento.

In altri termini la norma considera attività di distribuzione quella di chi, sulla base di un contratto di fornitura, sia in grado di procurarsi bombole di GPL, senza specificare il quantitativo di bombole che lo stesso deve possedere al fine di ottenere la prescritta concessione.

Ora, se si considera che la L. 28 marzo 1962, n. 169, la cui applicazione sembra pacifica nella nostra Regione, subordina l'installazione e l'esercizio di depositi di GPL in bombole aventi capacità di accumulo non superiore a 1000 chilogrammi (limite così aumentato - quello originario era di 500 chilogrammi - a seguito della modifica apportata a tale legge dall'art.6, comma 4, del d.l.vo. n.128/2006) al rilascio del solo certificato prevenzione incendi del comando dei vigili del fuoco può concludersi che, laddove un soggetto abbia un deposito di bombole superiore a 1000 chilogrammi, debba chiedere la prescritta concessione.

D'altra parte anche la circolare dell'Assessorato Industria n.16/2006 sopra citata statuisce che l'attività di distribuzione di GPL in bombole di cui all'art.8 del d.l.vo n. 128/2006 "è subordinata al possesso di uno dei requisiti indicati alla lett. a) o lett.b), dei predetti articoli ovvero al requisito di cui al comma 2 dell'art.17 della legge regionale n.97/82".

In altri termini per esercitare l'attività di distribuzione di bombole di GPL in Sicilia occorre essere in possesso alternativamente dei requisiti di cui all'art. 8 sopra citato, che sicuramente il soggetto riguardato dalla sentenza in questione, per quanto esaustivamente detto nella richiesta di parere, non possiede, o di quelli di cui all'art. 17, comma 2, della l.r. n.97/1982 (per quantitativi superiori a 1000 Kgm) che, invero, ricorrono quali presupposti oggettivi per la necessità della concessione.

Infatti, detenendo tale soggetto un quantitativo di bombole di circa 3000 chilogrammi, lo stesso doveva certamente avere un contratto di fornitura con uno dei soggetti (raffineria, importatore di GPL o stabilimento di imbottigliamento) di cui all'ultima parte dell'art.17, comma 2, della L.r. n.97/1982; ma, stante la quantità presente in deposito, avrebbe dovuto esser munito della concessione prescritta dalla normativa regionale.


4. La normativa regionale, tuttavia, non specifica le sanzioni da applicare per l'ipotesi in cui un distributore detenga una quantità di GPL in bombole superiore alla quantità di 1000 chilogrammi di prodotto di cui all'art. 6, comma 4, del d. l.vo 128/2006.

Pertanto occorre far riferimento alla pertinente normativa statale.

In proposito va rilevato che gli articoli 8 e 9 del d.l.vo 128/2006. riguardano i distributori-venditori di GPL che provvedano al riempimento di bombole proprie con o senza impianto di lavorazione e stoccaggio, ma non anche i semplici rivenditori, che, peraltro, restano esclusi dall'applicazione del d.l.vo 128/2006 dall'art. 20 dello stesso.

Non è possibile, pertanto, per sanzionare la mancanza di titolo autorizzativo, far ricorso alle previsioni dell'art. 18 di tale d.l.vo che sanzionano l'inosservanza delle disposizioni degli articoli 8 e 9 del d.l.vo stesso.

Occorre, pertanto, far riferimento al regio decreto legge 2 novembre 1933, n. 1471, che, all'art. 11, sottopone a regime concessorio la gestione di depositi di olii minerali e derivati dal petrolio (v. anche il regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303), tranne che per i depositi di gas liquefatti in bombole di portata non superiore a 1000 Kgm (per i quali vige l'esclusione determinata dalla l. 28 marzo 1962, n. 169 come modificata con art. 6, comma 4, d.l.vo 128/2006) e che, all'art. 21, prevede delle sanzioni amministrative pecuniarie per tutte le trasgressioni alle disposizioni del decreto legge medesimo.

Non sembra, infatti, che l'impianto normativo del RDL 1741/1933 possa ritenersi implicitamente abrogato per incompatibilità dal d.l.vo 128/2006, in quanto -come rilevato- il d.l.vo 128/2006 non esaurisce tutti gli effetti del RDL 1741/1933, com'è, peraltro, palesato dall'art.6, comma 4, del d.l.vo. stesso che aumenta a 1000 Kgm il limite di esenzione posto dalla l. 169/1962 all'applicabilità delle disposizioni dell'art. 11 del RDL 1741/1933.


Per completezza va riferito, infine, che se l'autorità amministrativa, al fine della irrogazione della suddetta sanzione, può avvalersi di tutti gli atti, gli accertamenti, le deduzioni difensive svolte dall'imputato in sede penale (cfr. Cass. sez. I, 2 febbraio 2005, n. 2080), tuttavia non è vincolata dall'individuazione della normativa sanzionatoria da applicarsi al caso concreto ritenuta dal giudice remittente, non foss'altro che per il principio di legalità di cui all'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che subordina l'irrogazione di sanzioni amministrative ai principi corollario della riserva di legge, della tassatività e della determinatezza.



5. In ordine, poi, all'applicabilità della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 18, comma 1, del d.l.vo 128/2008 per la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 5 del d.l.vo medesimo, va osservato che l'art. 5 in questione pone particolari obblighi di sicurezza per i titolari degli "impianti di cui all'art. 1" e, cioè, "gli impianti di riempimento, travaso e deposito" e non anche per i titolari dei depositi per l'esercizio della distribuzione e vendita di gas di petrolio liquefatto.


6. Infine, il quesito teso a conoscere se risultino altre sanzioni di specifica competenza degli altri enti, quali Comando VV.FF. ed Agenzia delle dogane ai quali dovrebbe esser trasmessa la sentenza per il seguito di competenza", in vero non riguarda un problema giuridico-interpretativo sul quale lo Scrivente è chiamato ad esprimersi a termini dell'art. 7 del T.U. delle leggi sul Governo e sull'Amministrazione della Regione, bensì, la mera ricognizione della normativa che possa coinvolgere la fattispecie trattata, attività propria della funzione istruttoria e connotante lo svolgimento dell'attività di amministrazione attiva.
Valuterà, pertanto, codesta Amministrazione se tali Uffici possano essere interessati a conoscere i contenuti della sentenza e, quindi, a trasmettere gli atti agli Uffici medesimi, anche in ipotesi di non piena certezza sull'effettivo interesse che gli stessi possano rivestire per l'attività di tali Uffici nello spirito cooperativo della leale collaborazione che deve informare i rapporti tra le varie articolazioni della Repubblica.


7. Si suggerisce, tuttavia, dato che la problematica sopra esaminata concerne l'applicazione di normativa statale, che postula l'uniformità di applicazione su tutto il territorio nazionale, di acquisire utili elementi di valutazione dai competenti organi dell'Amministrazione statale.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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