Pos. II  Prot. N. / 171.11.08 



Oggetto: Riconoscimento fondazione finalizzata alla concessione di garanzie per il microcredito - Requisiti.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DEL
BILANCIO E DELLE FINANZE
Dipartimento finanze e credito
PALERMO




1 - Con nota n. 7858 del 10 giugno 2008 codesto Dipartimento, destinatario di una istanza per il riconoscimento della personalità giuridica di una fondazione per la conseguente iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, ha posto allo Scrivente la seguente problematica.
La fondazione interessata denominata "XXXX", con sede legale a XXX, è stata costituita il 19 dicembre 2007 per la realizzazione del progetto "Microcredito e sviluppo", con una dotazione patrimoniale derivante principalmente da parte dalle risorse destinate al altro progetto ("Assegno servizi") già finanziato dal Ministero dell'economia nell'ambito del Programma Nuovo del Patto territoriale europeo per l'occupazione del XXXX ed il cui soggetto intermediario locale era l'Agenzia XXXX.,socio fondatore della fondazione in parola.
Il progetto iniziale (Assegno servizi) si è concluso il 31 dicembre 2007 realizzando economie ( già destinate a patrimonio della fondazione ) per ciascun comune beneficiario e la cui disponibilità è rimasta in mano all'Ente erogatore/Agenzia " che ne ha programmato la rimodulazione inoltrandola al competente Ministero e assegnando tali somme alla realizzazione del Progetto Microcredito e sviluppo" (così la relazione sulla dotazione patrimoniale della fondazione, fornita dall'Agenzia).
E' stato, inoltre, chiarito dall'Agenzia socio fondatore che la stessa, quale soggetto responsabile nei confronti del Ministero finanziatore , ha prestato in suo favore adeguata garanzia bancaria fidejussoria, mentre ha irrevocabilmente destinato le somme in parola a patrimonio della fondazione, depositandole in apposito conto corrente intestato alla stessa.

In ordine all'attività della fondazione risulta che questa, destinata a favorire l'accesso al microcredito a soggetti residenti nel territorio, non si sostanzierà in erogazione di denaro, ma nella garanzia di operazioni di finanziamento, entro il limite di diecimila euro, tramite convenzioni con istituti di credito.
Codesto Dipartimento, nella considerazione che sulle somme così destinate a patrimonio della fondazione grava apposita garanzia fidejussoria in favore del Ministero interessato, chiede il parere dello Scrivente sulla necessità di acquisire, al fine del richiesto riconoscimento, "il necessario formale atto di assenso del competente Ministero in ordine alla destinazione delle somme a patrimonio della costituita Fondazione".
Inoltre, attesa l'attività della fondazione come sopra descritta e nell'eventualità del riconoscimento e della successiva iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche tenuto presso la Presidenza della Regione, codesto Dipartimento chiede se l'attività in parola possa essere qualificata come mediazione creditizia ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 287 del 2000 ed in particolare ai sensi del suo terzo comma.

2 - Si ritiene di evidenziare, preliminarmente, che dall'esame della documentazione allegata alla richiesta di parere non è stato rinvenuto alcun atto relativo alla "rimodulazione" delle somme risultanti dalle economie relative all'attuazione dell'originario progetto finanziato dal Ministero ed in particolare all'assenso di quest'ultimo. Si rileva, invece, che con nota del 17 dicembre 2007 il Ministero dello sviluppo economico ha richiesto la proroga della garanzia fideissoria "almeno al 31 dicembre 2008" e che in ottemperanza a tale richiesta l'Agenzia in parola, con nota del 12 febbraio 2008 di cui si sconosce l'esito, ha chiesto all'istituto di credito tale proroga.
Tanto premesso, al fine della soluzione del primo quesito occorre considerare la funzione del patrimonio della fondazione e della sua rilevanza nel procedimento per l'acquisto della personalità giuridica nonché negli effetti del riconoscimento.
L'atto di fondazione è, in primo luogo, un atto di disposizione patrimoniale ( atto di dotazione ) mediante il quale il fondatore si spoglia della proprietà di beni che destina ad un determinato scopo. Prima del riconoscimento non si determina una perfetta autonomia patrimoniale della fondazione delle cui obbligazioni rispondono, pertanto, illimitatamente gli amministratori. Diversamente nella fondazione che abbia ottenuto il riconoscimento : in tal caso delle obbligazioni la persona giuridica risponde esclusivamente con il proprio patrimonio.
Ed è a tale configurazione che occorre riferirsi per l'esame del procedimento per la attribuzione della personalità giuridica. Tra le condizioni richieste per una valutazione positiva rientra, infatti, quella dell'adeguatezza del patrimonio allo scopo. Adeguatezza riguardata non solo quale mezzo per il perseguimento dello scopo, ma anche come garanzia per assicurare il soddisfacimento delle ragioni dei creditori della persona giuridica. "Concedere la personalità giuridica ad enti sforniti di un adeguato patrimonio significherebbe consentire l'ingresso nel commercio giuridico di soggetti privi di ogni garanzia in ordine all'adempimento delle proprie obbligazioni" ( così Giovanni Iorio, Le fondazioni - Giuffrè ).
Con riferimento alla situazione patrimoniale della fondazione in questione, elemento decisivo per valutare la irrevocabilità della destinazione delle somme quale patrimonio della fondazione è l'esistenza della garanzia fideiussioria rilasciata dall'istituto di credito nell'interesse dell'Agenzia socio fondatore ed in favore del Ministero dello sviluppo economico. La pretesa di quest'ultimo della proroga di tale polizza fideiussoria "almeno al 31 dicembre 2008" lascia supporre che le somme in discorso risultino ancora vincolate alla rendicontazione dei programmi finanziati. Pur non essendo a conoscenza del rilascio o meno della richiesta proroga, va, in ogni caso , considerata l'instabilità della attribuzione delle somme a dotazione della fondazione.
Infatti, il Ministero nel caso di assenza di garanzia fideiussoria ovvero l'istituto di credito escusso da questi nel caso di avvenuta proroga della polizza, potrebbero agire ( rispettivamente per la restituzione delle somme residuate dalla realizazione del progetto e per la rivalsa nei confronti del debitore principale ) per la tutela dei propri diritti di credito verso l'Agenzia socio fondatore con l'azione revocatoria ex art. 2901 del codice civile. L'azione revocatoria ordinaria, infatti, presuppone il credito dell'attore in revocatoria, l'eventus e la scientia damni. Per quest'ultimo presupposto negli atti a titolo gratuito ( quale l'atto di costituzione della fondazione ) è sufficiente la consapevolezza del debitore del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni ( cfr. Cass. sent. 14274 del 1999 ).
Tanto considerato si ritiene condivisibile l'esigenza manifestata da codesto Dipartimento di richiedere, per il riconoscimento della personalità giuridica, un formale atto di assenso del Ministero interessato che possa far presumere l'esclusione dell'eventualità sopra ipotizzata e, quindi, dia certezza e stabilità alla dotazione patrimoniale.

3 - In ordine al secondo quesito, relativo alla configurabilità dell'attività della fondazione come intermediazione creditizia, non può che - come rilevato da codesto Dipartimento - farsi riferimento all'art. 2 del D.P.R. n. 287 del 2000 "Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della L. 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia", ed in particolare al comma 3 che recita :"Non integra mediazione creditizia la raccolta, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari, da parte di soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali..".
Pertanto, le norme disciplinanti la mediazione creditizia non si applicano, per quanto qua interessa, ai soggetti iscritti in albi, ruoli o elenchi tenuti da pubbliche autorità per l'attività strumentale alla specifica attività svolta, consistente nella raccolta di richieste di finanziamento effettuate in base ad apposite convenzioni con istituti di credito.
L'Ufficio italiano cambi ha specificato che presupposti per l'applicazione di tale esenzione sono la strumentalità dell'attività e la sussistenza di apposite convenzioni, nulla aggiungendo, invero, sul requisito dell'iscrizione in elenchi ufficiali.
Nell'ambito di tali chiarimenti è stato, inoltre, affermato per le associazioni di categoria che, mentre non possono svolgere in modo professionale la mediazione creditizia in quanto non incluse tra i soggetti ammessi all'iscrizione nell'albo dei mediatori, "alle stesse è comunque consentita, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287, la raccolta, nell'ambito della specifica attività svolta...e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche ed intermediari finanziari".
Con riferimento alla fattispecie oggetto della presente consultazione, sembra che la stessa sia riconducibile alla disposizione recata dal suddetto comma 3. Scopo, infatti, della fondazione risulta essere la "valorizzazione, promozione, sviluppo e gestione del dispositivo del microcredito quale strumento di coesione ed inclusione sociale", da realizzarsi attraverso una serie di attività ( promozione, ricerca, formazione, garanzia ) tra le quali quella, appunto, di raccolta di richieste di finanziamento, strumentale alla concessione della prevista garanzia, tramite apposite convenzioni con istituti di credito.
Risultano, pertanto, soddisfatti i presupposti specificati nella norma e chiariti dall'Ufficio italiano cambi relativamente alla strumentalità dell'attività di mediazione ed alla sussistenza delle convenzioni.
Quanto all'iscrizione in elenchi tenuti da pubbliche autorità non sembra potersi dubitare della sua sussistenza nel caso che ci occupa. L'iscrizione ( costitutiva dell'acquisto della personalità giuridica ) nel registro delle persone giuridiche private, istituito e tenuto dalla Regione ( presso la Segreteria generale )sembra rispondere alla previsione della norma in parola, offrendo garanzie di trasparenza per la soddisfazione dell'esigenza di controllo dell'attività dei soggetti in questione.

4 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.




Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale