Pos. 3   Prot. n. 169.11.08  




Oggetto: Appalto lavori. Richiesta interessi legali da parte dell'appaltatore per ritardato pagamento.





ASSESSORATO REGIONALE DEI
LAVORI PUBBLICI
Dipartimento Regionale Lavori Pubblici
Servizio 7 Assetto del Territorio

Palermo



1.Con la nota prot. n. 37804 del 9 giugno 2008 codesto Dipartimento pone la questione che di seguito si rappresenta.
In relazione a lavori di somma urgenza per il consolidamento di una pendice rocciosa nel territorio di xxx eseguiti dall'impresa "xxx" codesto Dipartimento, con D.C.S. n. 1051 del 30 luglio 2007, ha proceduto ad approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo autorizzando il pagamento della rata di saldo dei lavori per un importo di € 70.957,48 comprensivi di Iva al 20%. Tale credito, viene precisato, risulta comprensivo della somma delle riserve.
In relazione a tali lavori viene rappresentato che in data 22 aprile 2005 l'impresa aveva firmato con riserva il registro di contabilità con una richiesta di maggiori compensi pari a € 161.416,28 articolati in sette riserve.
In data 22 aprile 2006 l'impresa ha sottoscritto il certificato di collaudo tecnico amministrativo, ove risultavano accolte parzialmente le riserve n. 3 e n 6 e l'Ufficio del Genio civile di xxx ha provveduto alla liquidazione delle spettanze.
Successivamente, in data 29 ottobre 2007, la suddetta impresa ha chiesto il pagamento degli interessi legali e di mora relativamente al ritardato pagamento dei lavori eseguiti al 7 dicembre 2004 e liquidati il 19 dicembre 2007.
Questo Dipartimento, sottolineando che l'Ufficio del Genio civile di xxx ha disposto i pagamenti in data 19 ottobre 2007 e non, come asserito dall'impresa il 19 dicembre 2007, rappresenta che il suddetto ufficio ha rigettato la richiesta di interessi legali e di mora ritenendola infondata.
Infatti con relazione n. 9749 del 26 novembre 2007 il Genio civile precisa che " la richiesta pertanto riguarderebbe non ritardi nei pagamenti dei SAL maturati nel corso della realizzazione dei lavori, bensì le maggiori richieste derivanti dalle riserve avanzate dall'impresa, che peraltro hanno trovato soluzione a seguito della firma senza ulteriori riserve del certificato di collaudo che ha liquidato, a tacitazione di ogni pretesa da parte dell'impresa, per riserve l'importo di € 59.131,23"
Ciò premesso viene chiesto "se la richiesta avanzata dall'impresa, volta ad ottenere il pagamento delle somme di € 9.390,20 per interessi legali e moratori trovi fondamento giuridico, in base alle norme del Capitolato generale di appalto" e se " questo Dipartimento LLPP debba procedere al pagamento degli interessi legali e di mora quantificati in € 9.390,20 relativi al ritardato pagamento dei lavori eseguiti a tutto il 7/12/04 ( 2° e ultimo SAL) e liquidati in data 19.12.07, così come erroneamente asserito dall'impresa Gallone".


2. Sul quesito prospettato occorre brevemente riportare la disciplina normativa relativa alle riserve e agli interessi eventualmente dovuti all'appaltatore nel caso di ritardo nel pagamento delle medesime.
La riserva è lo strumento attraverso il quale è consentito all'appaltatore di formulare pretese di carattere economico nei confronti dell'amministrazione committente e come tali incidenti, qualora fondate ed accolte, sul corrispettivo finale dovuto all'impresa.
La caratteristica di questa domanda è data dalla forma e dalla sede cui è vincolata poiché deve essere proposta per iscritto ed esclusivamente sui documenti contabili dell'appalto ( art. 31 del DM 19.4.2000 n. 145).
Ai sensi dell'art. 32, comma 1, del DM. 145/2000 "Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 31-bis della legge, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 204 del regolamento".
Su tale previsione, tuttavia, si ritiene che, per ragioni di gerarchia delle fonti (il regolamento ministeriale è subordinato al regolamento governativo) debba prevalere quanto disposto dal D.P.R. n. 554/1999 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni) che all'art. 204 comma 3 dispone "La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore".
Ancora ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.M n. 145/2000 "Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale".
Quindi, sulla base dell'excursus normativo fin qui esaminato sembra potersi affermare che il pagamento di interessi sulle somme aggiuntive ( riserve) riconosciute dalla stazione appaltante avviene se quest'ultima non rispetta il termine di 60 giorni che decorrono dall'accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto.
Non può infatti in alcun modo accedersi alla richiesta dell'impresa relativa al pagamento degli interessi per ritardo a fare data dal 2004 ( 2° ed ultimo SAL) fino al 2007.
Ed invero gli artt. 29 e 30 del Cap. Gen d'Appalto n. 145/2000 - presumibilmente presi in esame in tale ipotesi-che dispongono rispettivamente in ordine ai "Termini di pagamento degli acconti e del saldo" ( art. 29) e agli "Interessi per ritardato pagamento" (art. 30) prevedono, come riconosciuto da dottrina e giurisprudenza, una normativa derogatrice rispetto alla disciplina civilistica dell'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie sia sotto il profilo della misura degli interessi sia sotto il profilo della costituzione in mora che l'appaltatore non è tenuto a porre in essere. Da ciò deriva un'interpretazione restrittiva dei succitati articoli applicabili solo nell'ipotesi di ritardo dei pagamenti delle rate di acconto e di saldo oltre i termini indicati.
Ne consegue la loro non estendibilità in via analogica ad altre ipotesi quali ad esempio le somme riconosciute per riserve ritenute fondate a seguito di risoluzione in via amministrativa in sede di approvazione di collaudo ( in tal senso cfr. L. Fertitta " IL ritardo nei pagamenti dei pubblici appalti. Interessi legali e moratori" in Rassegna Amministrativa siciliana n. 4/2003 , p. 1262 e ss).
Ciò premesso nel caso in esame viene rappresentato che in data 20 ottobre 2006 l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto il certificato di collaudo tecnico amministrativo "senza apporre alcuna ulteriore riserva". Tuttavia tale accettazione da parte dell'appaltatore non riveste carattere definitivo dato che, come è noto il collaudo, e dunque anche le riserve dell'appaltatore, devono essere approvate dall'amministrazione aggiudicatrice che adotta le proprie determinazioni così come prescritto dall'art. 204 del regolamento sui lavori pubblici sopra riportato.
Nella fattispecie che qui interessa è con D.C.S. n. 1051 del 30 luglio 2007 che codesta Amministrazione ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e le riserve già individuate nel medesimo atto.

Quindi, in buona sostanza, i sessanta giorni che danno diritto al pagamento degli interessi al tasso legale sulle riserve in favore dell'appaltatore decorrono, secondo l'art. 32 comma 3 del D,M n. 145/2000 in precedenza esaminato, dalla accettazione da parte di quest'ultimo dell'importo offerto.
La suddetta accettazione non può esser anticipata alla sottoscrizione da parte dell'impresa del certificato di collaudo in quanto la stazione appaltante potrebbe non approvare né tale atto né le altre domande dell'appaltatore; pertanto solo una volta che l'amministrazione si sia pronunciata in merito a tali domande e deduzioni e le stesse siano notificate all'appaltatore- che abbia provveduto ad accettarle- decorrono i sessanta giorni entro i quali l'amministrazione deve procedere al pagamento e, nel caso in cui non vi ottemperi , il dies a quo per il pagamento di interessi legali.
Come riconosciuto dalla Cassazione ( sez I civile 25 settembre 2007 n. 19917) "Negli appalti pubblici, infatti, la delibera di approvazione del collaudo esprime la volontà definitiva dell'ente sulle contestazioni insorte nel corso della esecuzione dell'appalto, e sulle domande dell'impresa appaltatrice; rispetto ad essa, ogni eventuale, precedente delibera costituisce nulla più che un atto del procedimento amministrativo propedeutico e strumentale alla decisione finale, inidoneo, come tale, a definire la riserva, neanche in via amministrativa"... "In tema di appalto di opere pubbliche, la formulazione delle riserve, posta a carico dell'appaltatore al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, non equivale a costituzione in mora secondo il regime civilistico dell'istituto, esaurendosi nella quantificazione di una pretesa di integrazione del corrispettivo, e non implica un immediato soddisfacimento, ma resta soggetta ad un successivo procedimento di verifica, con la conseguenza che gli interessi sulle somme risultanti effettivamente dovute da parte dell'Amministrazione vanno liquidati dalla data dell'intimazione di pagamento o della domanda di arbitrato".
E ancora (C. Stato, sez. IV, 17-04-2003, n. 2007) "Le riserve rappresentano una mera dichiarazione di una pretesa patrimoniale, esprimendo solo l'accadimento di certi fatti e/o la loro valutazione quantitativa ai fini dell'esatta determinazione del compenso dovuto all'appaltatore; esse devono essere tempestivamente iscritte nel registro della contabilità dei lavori (che ai sensi dell'art. 36 r.d. 25 maggio 1895 n. 350, ha per oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa per la realizzazione dell'opera) e poi confermate sul conto finale (giacché ai sensi del successivo art. 64, 3º comma, la mancata conferma delle riserve precedentemente iscritte comporta l'accettazione del conto predisposto dall'ingegnere capo), ma non costituiscono un'intimazione di pagamento e tanto meno sono idonee a costituire in mora l'amministrazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 c.c.; infatti, è solo con l'approvazione del collaudo che viene liquidato il credito dell'appaltatore, sulla base delle conclusioni del collaudatore, e che quindi le riserve, se accolte, in quanto individuano un credito certo, liquido ed esigibile possono produrre interessi e non dalla data dell'iscrizione delle stesse".
Sulla scorta di quanto sin qui affermato, quindi, gli interessi legali da corrispondere all'impresa sono quelli che decorrono dai sessanta giorni successivi all'approvazione del certificato di collaudo e delle riserve da parte dell'amministrazione.

3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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