Pos. 3   Prot. N. 11831 166/08./11 
   


Oggetto: Opere pubbliche - Restauro beni culturali e superfici decorate di beni architettonici




           


ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA P.I.
DIPARTIMENTO REGIONALE DIE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
                  PALERMO 




1 - Con nota 5 giugno 2008, n. 57095 codesto Dipartimento chiede l'avviso dello scrivente in ordine ad alcune questioni interpretative sull'art. 10 del D.M. 3-8-2000, n. 294 (Regolamento concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici) sollevate dalla Soprintendenza di Catania.
Viene rilevato che detto articolo, nell'individuare i requisiti che devono possedere le imprese per l'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, prevede, fra l'altro, che le stesse devono "avere eseguito lavori direttamente e in proprio nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data dell'invito alla gara ufficiosa, del medesimo tipo di quelli che si affidano per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare..".
La Soprintendenza ritiene che l'importo predetto debba riferirsi a quello dei lavori a base d'asta e non già a quello del contratto da stipulare, determinabile solo dopo la concreta aggiudicazione. Codesto Dipartimento, in adesione a quanto indicato nella circolare del Ministero dei lavori pubblici 22-6-2000, n. 823 in relazione ad analoga previsione normativa contenuta nell'art. 28, comma 1, lett. a) del DPR n. 34/2000, osserva come il dato economico vada necessariamente riferito al valore dell'appalto posto a base d'asta, al di là della terminologia concretamente ed impropriamente usata, considerando che il requisito posseduto dall'impresa in riferimento alla dimensione economica dell'appalto debba essere individuato sin dall'inizio della procedura di gara.
Un secondo aspetto viene evidenziato dalla Soprintendenza per quanto attiene il riferimento temporale dell'importo dei lavori all'ultimo quinquennio antecedente la gara. L'Ufficio propone di non penalizzare le imprese che risultino iscritte alla Camera di commercio da meno di cinque anni riducendo il valore dell'importo dei lavori richiesto in proporzione agli anni di effettiva attività (risultante dall'iscrizione alla CCIA).
Codesto Dipartimento, non condivide tuttavia tale soluzione, privilegiando il dato normativo e manifestando l'avviso che la norma prescriva alle imprese un'esperienza (attività) almeno quinquennale a garanzia della professionalità richiesta per la tipologia di lavori; propone, poi, una lettura alternativa del requisito nel senso che la norma richieda alle imprese la documentazione dei lavori eseguiti nel tempo massimo di cinque anni e che pertanto possa essere ammessa alla gara un'impresa con anzianità di iscrizione inferiore che, tuttavia, abbia realizzato nel periodo inferiore al quinquennio lavori di importo pari a quelli oggetto del bando.

2. Sulla prima questione lo scrivente condivide in pieno la tesi di codesto Dipartimento. Il requisito dell'importo dei lavori eseguiti nei cinque anni non può che essere predeterminato rispetto alla gara, indicato nel bando e coincidere col valore dell'appalto posto a base d'asta.
Per la risposta al secondo problema interpretativo occorre stabilire se il riferimento ai lavori eseguiti negli ultimi cinque anni sia equivalente alla richiesta di un'attività almeno quinquennale o sia utile unicamente ad individuare l' arco temporale entro il quale verificare il possesso del requisito.
La soluzione al problema può trovare una risposta nella delibera dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 288  del 26/07/2001 che, sia pure con riferimento al DPR 25-1-2000, n. 34 (Regolamento recante l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici) riguarda specificamente la possibilità per le imprese di recente costituzione di partecipare ai pubblici appalti seppur non in grado di documentare il requisito della cifra d'affari, pur posseduto, con riferimento all'ultimo quinquennio di attività. 

L'Autorità ha osservato che mentre il comma 1 dell'articolo 22 del DPR 34/00, prevede, per gli appalti di importo superiore a 150.000 euro, che il periodo di attività in base al quale documentare la cifra d'affari e gli importi dei lavori previsti rispettivamente all'articolo 18, comma 2, lettera b) e all'articolo 18, comma 5, lettera b), è quello dell'ultimo quinquennio, per quanto attiene ai requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, l'articolo 28 dello stesso DPR fa riferimento ai lavori eseguiti e al costo complessivo sostenuto nell'ultimo quinquennio.
Negli appalti di importo inferiore a 150.000 euro, quindi, l'impresa in grado di dimostrare il possesso dei requisiti (importo dei lavori eseguiti) anche con riferimento ad un solo anno può essere ammessa agli appalti pubblici, in quanto l'articolo 28 del DPR 34/00 non fa obbligo, in relazione ai requisiti di partecipazione ivi previsti, di rapportare l'entità di alcun requisito alla media del quinquennio. Il riferimento ad un'attività almeno quinquennale resta invece richiesto per gli appalti di importo superiore ai 150.000 euro.
Lo scrivente ritiene che detto criterio interpretativo possa estendersi ragionevolmente all'art. 10 del D.M. n. 294/2000 ( coevo al n. 34/2000) avendo riguardo al fatto che detta disposizione deroga al precedente art. 4 che, riferibile ai contratti di maggiore importo, fa riferimento ad un'attività esercitata per un quinquennio (come desumibile dalla previsione contenuta nella lett. c).
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso al presente parere, presso codesto Assessorato, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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