Pos. 1   Prot. N. /163.08.11 



Oggetto: Organi. L.R. 44/91, art. 24. Commissari ad acta presso enti locali. Indennità e compensi



Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI, E DELLE AUTONOMIE LOCALI.

Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
PALERMO






1. Con la suindicata nota codesto Dipartimento chiede l'avviso dello Scrivente in merito alla possibilità di attribuire compensi ai commissari ad acta nominati, ai sensi dell'art. 24 della l.r. 44/91, presso gli enti locali.
Il Dipartimento richiedente rammenta che l'Ufficio scrivente si è già espresso in ordine ai poteri sostitutivi regionali nei confronti dei predetti enti e riferisce che gli interventi sostitutivi, atteso il rinnovato assetto costituzionale, vengono azionati ove risultino necessari per la realizzazione di esigenze di carattere unitario che sarebbero diversamente compromesse dall'inerzia o dall'inadempimento dell'ente sostituito.
Ciò premesso, il Dipartimento evidenzia il proprio avviso circa la natura della funzione di commissario ad acta e, in particolare, circa il rapporto interorganico dello stesso nei confronti dell'ente locale inadempiente e, riportando ampia e dettagliata giurisprudenza nella materia, pone il problema della corresponsione di compensi ai dipendenti dell'Amministrazione regionale per l'attività espletata.
Nella nota cui si risponde si evidenzia la rilevanza del quesito anche in considerazione della abrogazione delle disposizioni che prevedevano, in via generale, la corresponsione dell'indennità di missione e segnala che già, in occasione del riordino, da parte della Giunta regionale (deliberazione n. 507 del 3 dicembre 1993), della materia dei compensi dei commissari regionali e provveditori non dipendenti dalla Regione, la stessa Amministrazione richiedente aveva preventivamente sollevato il problema della rideterminazione complessiva dei compensi per i commissari straordinari, provveditori e ad acta anche per il personale dipendente, sul quale la Giunta regionale si era riservata di deliberare successivamente alla consultazione dello Scrivente Ufficio.
Codesto Dipartimento specifica, altresì, di ritenere possibile il riconoscimento di un compenso al personale dipendente nominato commissario ad acta, ma, atteso l'avviso espresso dallo Scrivente (nota n. 92 e 103/11/2003), reputa che lo stesso compenso debba essere escluso per il personale con qualifica dirigenziale, osservando, comunque, che tale compenso risponderebbe all'applicazione di un generale criterio di equità e proporzionalità rispetto alla quantità, qualità del lavoro prestato e disagio sostenuto nell'espletamento dell'incarico, anche in termini di tempo occorrente per raggiungere la sede dell'ente.
A sostegno di tale opinione, seppure manifestando qualche perplessità, vengono richiamate diverse decisioni del Consiglio di Stato in materia di compenso per lavoro straordinario e di presupposti per il pagamento dello stesso.
Infine, nel ricordare che attualmente ai dipendenti incaricati degli interventi de quo spetta in via esclusiva il rimborso delle spese sostenute nonché il rimborso dei costi chilometrici nelle ipotesi di utilizzo del veicolo proprio, Il Dipartimento richiedente ravvisa una immotivata disparità di trattamento tra i dipendenti regionali che esercitano la funzione di cui è questione, i dipendenti di amministrazioni dello Stato nominati commissari ad acta dai T.A.R. a seguito di giudizio di ottemperanza nonché i commissari nominati dal Difensore civico regionale in altre Regioni a statuto ordinario.
Al contempo, mentre ritiene che possano attagliarsi alla questione che ci occupa le pronunce del Consiglio di Stato citate nella nota cui si risponde, in materia di rimborso spese per il trasporto di materiali e strumenti occorrenti al personale per disimpegnare il proprio servizio d'istituto, richiamando il contenuto della sopracitata deliberazione della Giunta regionale (n. 507/1993), chiede allo Scrivente di esprimere il proprio parere sulla spettanza del compenso de quo.

2. Circa la questione, posta dal richiedente Dipartimento con dovizia di argomentazioni, si osserva quanto segue.
In primo luogo, prendendo atto della qualificante ed impegnativa attività compiuta dal personale nominato commissario ad acta presso gli enti locali, lo Scrivente deve preliminarmente evidenziare che in merito al concreto quesito posto, relativo all'eventuale attribuzione di un compenso per l'attività prestata dai soggetti appena citati, non è, come d'altra parte segnalato dallo stesso Dipartimento, rinvenibile alcuna disposizione che disciplini l'attribuzione di indennità o compensi aggiuntivi per i dipendenti che espletano tale incarico.
Invero, la norma fonte dell'attribuzione di un corrispettivo nei confronti dei componenti dell'Ufficio ispettivo ex art. 1 l.r. 25/62 e degli altri dipendenti dell'Amministrazione regionale nominati commissari presso gli enti locali (art. 42 della l.r. 26/93 e successive modificazioni) fa specifico riferimento, ai fini del riconoscimento del compenso, all' "attività gestionale" svolta.
Tale richiamo fa ritenere che il Legislatore abbia inteso rivolgersi prevalentemente ai commissari la cui investitura è conseguente alla perdita, da parte degli organi rappresentativi degli enti, della legitimatio ad officium, che importa la sostituzione totale della qualità di organo dell'ente nonchè l'inserimento, sia pure temporaneo, nell'organizzazione di quest'ultimo con i compiti dell'organo ordinario (vedi anche l'attuale formulazione dell'art. 55 dell'O.R.E.L., approvato con l.r. 16/63 e successive modificazioni); diversamente il Legislatore si sarebbe espresso se avesse voluto ricomprendere nella fattispecie (art. 42 cit.) anche i casi di legittimazione ad agendum (per il compimento di un singolo o di singoli atti o di affari di competenza dell'organo) che, per sua natura, non comporta l'assunzione della configurazione strutturale di elemento dell'ente e conseguentemente non implica attività gestionale.
Va inoltre evidenziato che dalla lettura della deliberazione 507/1993 (citata da codesto Dipartimento) della Giunta regionale si evince una medesima interpretazione.
Infatti, nell'atto deliberativo appena citato l'Organo esecutivo che, in attuazione del comma 2 del precitato art. 42, approva la divisione per classi dei comuni e delle province, esprime chiaramente il parere non favorevole all'attribuzione di compensi per le funzioni di cui è questione, con l'implicita ma evidentemente motivazione dell'inapplicabilità alle medesime funzioni del disposto del comma 1 del più volte citato art. 42.
Ora, atteso il fatto che, come sottolinea lo stesso Dipartimento richiedente, nella parte conclusiva della precitata deliberazione la Giunta regionale in carica rivolge all'Assessore pro tempore una espressa richiesta riguardante la formulazione di una rinnovata proposta (confortata dalla consultazione dello Scrivente Ufficio) in ordine al compenso de quo e che lo stesso Assessore nonché gli organi di Governo, succedutisi nel tempo al vertice dell'Assessorato competente per materia, non sembra che abbiano ritenuto di dover riconsiderare la questione né, conseguentemente, di formulare nuove proposte in merito, lo Scrivente è indotto a supporre che sia tuttora consolidata l'intenzione di mantenere immodificato l'assetto normativo ed interpretativo conseguente.
Né sembra che al perseguimento della soluzione auspicata da codesto Dipartimento possa soccorrere la copiosa giurisprudenza, citata nella richiesta, in materia di compensi per lavoro straordinario la cui disciplina, com'è noto, è affidata alla contrattazione collettiva di settore; né si ritiene che possano addirsi alla questione che ci occupa le citate pronunce del Consiglio di Stato in materia di rimborso spese per il trasporto di materiali e strumenti occorrenti al personale per disimpegnare il proprio servizio d'istituto che, invero, attengono a fattispecie affatto diverse.
Non sembra, altresì, che, in ogni caso, si possa fare riferimento a figure non omologhe quali i commissari ad acta nominati per l'esecuzione del giudicato, ai quali l'art. 57 del D.P.R del 30 maggio 2002, n 115 estende specificamente le disposizioni relative ai compensi spettanti agli "ausiliari del giudice" e la disciplina relativa ad onorari, indennità, spese di viaggio e spese sostenute per l'adempimento dell'incarico ovvero si possa intendere applicabile la disciplina posta in essere da altre regioni.
Tuttavia, mentre resta fermo quanto già espresso nella nota n. 92 e 103/11/ 2003 (citata da codesto Dipartimento) in merito alla omnicomprensività della retribuzione prevista nel contratto individuale del dirigente nonché in merito alla concreta applicazione dell'art. 13, comma 4 della l.r. 10/2000, da ultimo rinviata con l'art. 4 della l.r. 2/2008, nelle more di una eventuale futura proposta di modifica legislativa da sottoporre alla giunta regionale, la cui avvertita esigenza può essere segnalata all'Assessore regionale in carica dallo stesso Dipartimento, lo Scrivente ritiene che l'attività di commissario ad acta presso gli enti locali, svolta dai dipendenti del comparto non dirigenziale, possa essere considerata nell'ambito della predisposizione del piano di lavoro ex art. 91 del CCRL del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10 - quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.
Infine, per completezza espositiva, è appena il caso di rammentare che, in ogni caso, l'attività svolta dal dipendente oltre l'orario ordinario di servizio, per effetto di formale incarico, deve essere comunque indennizzata (cfr. ex plurimis Con.Stato, sez. IV, sent. n. 3552/2002) e tale indennizzo può essere percepito anche in forma di corrispondenti giorni di riposo compensativo (art. 42, CCRL cit.).


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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  
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