POS. I Prot._______________/161.08.11

OGGETTO: Art. 48 bis DPR 602/1973. Finanziamenti ad enti gestori di sportelli multifunzionali.





ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PALERMO


e, p.c.
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETERIA GENERALE
 
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
- DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO
- DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO

PALERMO


1. Con nota 3 giugno 2008, prot. 1419/Serv. I, codesta Agenzia ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine alle procedure di verifica previste dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e della relativa regolamentazione di cui al decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, per l'ipotesi in cui mandati di pagamento agli enti che gestiscono sportelli multifunzionali, a seguito di affidamento su progetti ai sensi dell'art. 12 della l.r. 26 novembre 2000, n. 24, riguardino le tranches di finanziamento destinate al pagamento delle retribuzioni del personale degli enti stessi.

Osserva codesta Agenzia che il citato decreto ministeriale 18 gennaio 2008, all'art. 3, comma 4, prevede che, in sede di procedure di verifica, per i crediti di natura retributiva di rapporti di lavoro di cui all'art. 545, terzo comma, c.p.c. e all'art. 2 del DPR 5 gennaio 1950, n. 180, la sospensione del relativo pagamento va effettuato nei limiti previsti nelle disposizioni testè citate, mentre già con circolare n. 28 del 6 agosto 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze aveva individuato alcune fattispecie di pagamento escluse dalle procedure di verifica ex art. 48 bis DPR 602/1973, tra le quali le somme erogate a titolo di stipendi, salari, etc. connesse a prestazioni lavorative, che si configurano, perlopiù, quali spese fisse ed obbligatorie, per cui appaiono inderogabili e indilazionabili.

Pertanto codesta Agenzia, stante che i progetti finanziati agli enti ex art. 12 l.r. 26 novembre 2000, n. 24, prevedono due macro voci, una "personale" ed un'altra "gestione", chiede se le somme erogate da codesta Agenzia ai detti enti ed organismi per l'attuazione degli sportelli multifunzionali, limitatamente a quelli relativi alla macro voce personale, possano rientrare nelle citate ipotesi previste dalla menzionata circolare ministeriale 6 agosto 2007, n. 28 o nella fattispecie di cui al richiamato art. 3, comma 4, del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, e, quindi, se, per mandati concernenti la macro voce personale occorra effettuare la verifica ex art. 48 bis DPR 602/1973 e, in tal caso, se possano ritenersi pignorabili le somme solo nei limiti previsti dall'art. 545 c.p.c.


2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

L'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche ed integrazioni, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 19 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 e dalla relativa legge di conversione, ha previsto che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo".

Il regolamento attuativo di tale disposizione, adottato con D.M. economia e finanze 18 gennaio 2008, n. 40, nel prescrivere la previa verifica con richiesta ad Equitalia s.p.a., e nel prevedere che la predetta società, in presenza di un inadempimento del beneficiario, effettua la relativa comunicazione al richiedente, dispone al comma 4 dell'art 3 che : "Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato ai sensi del comma 3 per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione. Qualora il pagamento sia relativo ai crediti di cui all'articolo 545, terzo comma, del codice di procedura civile, il soggetto pubblico sospende il pagamento nei limiti previsti dal quarto comma del medesimo articolo 545 e di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180."

In ordine alla problematica rappresentata da codesto Dipartimento va osservato che le previsioni dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo regolamento attuativo (D.M. 40/2008) riguardano i rapporti tra la il soggetto pubblico erogante ed il "beneficiario", come definito dall'art. 1 del D.M. n. 40/2008, e cioè "il destinatario di un pagamento, a qualunque titolo, di una somma superiore a 10.000 euro da effettuarsi da parte dei soggetti pubblici", indipendentemente dal motivo che determina il pagamento.

Non sembra che, in proposito, la previsione del comma 4 dell'art. 3 del predetto D.M. n. 40/2008, posta per salvaguardare le particolari disposizioni sulla pignorabilità e sequestrabilità dei crediti di lavoro, si attagli alla fattispecie qui in esame, dal momento che i crediti vantati dagli enti (beneficiari) nelle cui casse confluiscono i pagamenti disposti da codesta Agenzia non hanno tale qualità che, eventualmente, rileverà nei rapporti tra enti stessi e propri dipendenti.

In altri termini i crediti vantati dagli enti in parola, ancorchè nelle previsioni progettuali e di erogazione, siano destinati al pagamento di retribuzioni del personale degli enti medesimi, tuttavia non costituiscono, nei rapporti tra amministrazione erogante ed enti percipienti, crediti di cui all'articolo 545, terzo comma, del codice di procedura civile, ma ordinari crediti dipendenti dalla convenzione di attuazione dei progetti di che trattasi, per i quali sussistono in pieno gli obblighi derivanti dal più volte citato art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.



Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

Si suggerisce, tuttavia, dato che la problematica sopra esaminata concerne l'applicazione di normativa statale, che postula l'uniformità di applicazione su tutto il territorio nazionale, di acquisire utili elementi di valutazione dai competenti organi dell'Amministrazione statale.

Dal momento che la questione attiene a problematiche di carattere generale, potenzialmente coinvolgenti tutti i rami dell'Amministrazione regionale, il presente parere si trasmette per conoscenza alla Segreteria generale nonché all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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