POS. II Prot._______________159.11.2008

OGGETTO: Impiego pubblico - A.A.P.I.T. - Personale - Transito nel ruolo dell'Amministrazione regionale - Redattore capo - Quesito.




PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA -
Dipartimento Personale, Servizi generali, Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del personale

PALERMO








1. Con nota prot. n.80373 del 30 maggio 2008 codesto Dipartimento, premesso di avere disposto con D.D.G. n.3587 del 24 aprile 2007, a decorrere dal 1° maggio 2007, il transito del personale con qualifica dirigenziale e non dirigenziale delle Aziende Autonome Provinciali per l'Incremento Turistico, nel ruolo di cui all'art.5, l.r. 15 maggio 2000, n.10 con la posizione giuridica ed economica conseguita al 31 luglio 2005, secondo quanto disposto dall'art.10, comma 2 bis, l.r. 15 settembre 2005, n.10, ha chiesto il parere dello Scrivente in merito al transito di un dipendente che rivestiva presso l'AAPIT la qualifica di "redattore capo", acquisita in applicazione dell'art.127, comma 2, l.r. 26 marzo 2002, n.2 in data 29 ottobre 2002.
In particolare, codesto Dipartimento ritiene che il predetto dipendente vada inquadrato nella categoria D, posizione economica 4, (invero, al medesimo già assegnata nel D.D.G. sopra citato e, poi, sospesa con D.D.G. n.5383 del 22 giugno 2007, che ha rinviato ad un successivo provvedimento la definizione della posizione giuridico-economica del predetto dipendente), acquisita con decorrenza 1 dicembre 2001, a seguito della riclassificazione successiva all'entrata in vigore della l.r. 15 maggio 2000, n.10.
Codesta Amministrazione sottolinea che nell'ordinamento regionale non esiste la qualifica di redattore capo e che l'Ufficio stampa della Presidenza, ove il dipendente de quo ha chiesto di transitare con la qualifica di redattore capo, è composto da giornalisti la cui nomina è effettuata intuitu personae con decreto del Presidente della Regione, chiedendo al riguardo il parere dello Scrivente.
Sotto altro profilo codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente se la sentenza Corte Cost. n.189 del 14 giugno 2007 -con cui la suprema Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art.127, l.r. n.2/2002 cit. nella parte in cui prevede che ai giornalisti componenti degli uffici stampa già esistenti presso gli enti locali è attribuita la qualifica e il trattamento economico di redattore capo- abbia refluenza sul caso in esame.
Al riguardo codesto Dipartimento, pur avendo chiaro che una sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di una norma non ha efficacia retroattiva, chiede se "sia conforme a legge costituire un rapporto di lavoro ponendo a fondamento dello stesso, per quel che riguarda la determinazione della qualifica e del trattamento economico, una norma dichiarata costituzionalmente illegittima".


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
La legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, recante "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.", nel sopprimere le Aziende Autonome Provinciali per l'Incremento Turistico, ha disposto che "Il personale conserva la posizione giuridica ed economica conseguita al 31 luglio 2005." (art.5, primo comma, ultimo periodo), prevedendo altresì che "Il personale delle aziende soppresse, cui alla data del 31 luglio 2005 si applica, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, la normativa relativa ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, transita nel ruolo di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed è assegnato, su richiesta, o all'Amministrazione regionale in base alle esigenze relative alle dotazioni organiche della stessa e con riguardo alla professionalità ed esperienza lavorativa posseduta, o alle province regionali competenti per territorio, con priorità agli uffici che eserciteranno le competenze di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, nei limiti delle dotazioni organiche che le province rideterminano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale delle aziende soppresse, cui alla data del 31 luglio 2005 si applica la normativa relativa ai dipendenti degli enti locali, è trasferito alle province regionali competenti per territorio ed è prioritariamente assegnato agli uffici che eserciteranno le competenze di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10" (art.10, comma 2 bis),

Il legislatore ha disposto, dunque, tra l'altro, il transito del personale delle aziende soppresse, cui alla data del 31 luglio 2005 si applica, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, la normativa relativa ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, nel ruolo di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con la posizione giuridica ed economica posseduta al 31 luglio 2005.
Si tratta di una norma speciale che deroga a tutti i presupposti in mancanza dei quali non sarebbe possibile azionare la mobilità intercompartimentale, primo fra tutti, la ricognizione dei posti vacanti in organico per ciascun distinta qualifica.

Il dipendente per il quale è stata sollevata la problematica in oggetto alla data fissata dalla legge che ne dispone il transito, secondo quanto risulta dagli allegati, aveva già acquisito ex lege la qualifica di capo redattore ex art.127, secondo comma, della legge regionale 26 marzo 2002, n.2.
Il quadro normativo di riferimento va, pertanto, completato richiamando altresì l'art.127, l.r. n.2/2002 cit., rubricato "Informazione e comunicazione", che, dopo avere disposto che "Nell'ambito della Regione siciliana si applicano gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, limitatamente ai commi 1 2, 3 e 4, della legge 7 giugno 2000, n.150 delle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni" (v. comma 1, primo periodo), al secondo comma, prescrive che: "In sede di prima applicazione ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è attribuita le qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del Contratto nazionale di lavoro giornalistico ed in sintonia con l'articolo 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.".

L'Ufficio stampa già esistente presso la Presidenza della Regione siciliana fu istituito dall'art.10 della legge regionale 6 luglio 1976, n.79, recante "Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione democratica sull'attività della Regione", in attuazione dell'art.82, l.r. 23 marzo 1971, n.7 che, a livello programmatico, prevedeva la costituzione nell'ambito dell'Amministrazione regionale di uffici stampa e documentazione affidati a giornalisti iscritti da almeno tre anni negli albi dell'ordine professionale, che provvedeva altresì al secondo comma in ordine alla composizione ("L'ufficio stampa e documentazione è composto da non oltre tre giornalisti professionisti, di cui uno equiparato a caposervizio che ne coordina l'attività").
Una disciplina più compiuta del predetto Ufficio stampa e documentazione è stata via via dettata dall'art.11, l.r. 6 luglio 1976, n.79, dall'art.36, l.r. 29 dicembre 1980, n.145, dagli artt.48 e 72, l.r. 29 ottobre 1985, n.41.

In estrema sintesi si può ricordare che, ad oggi, l'Ufficio stampa e documentazione della Presidenza della Regione è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Regione ed è composto da 24 giornalisti iscritti all'ordine, cui è attribuito il trattamento giuridico ed economico di redattore - capo, secondo il contratto nazionale di lavoro di categoria, che sono utilizzabili anche presso ciascun Assessorato regionale.


3. Tutto ciò premesso in ordine ai due settori normativi che interessano la problematica in esame, quello relativo al transito del personale delle soppresse A.A.P.I.T. e quello che concernente l'Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza, sulla specifica problematica si osserva quanto segue.

Secondo quanto riferito da codesto Dipartimento, il Commissario liquidatore dell'A.A.P.I.T. ha certificato che il dipendente in oggetto, nella qualità di giornalista componente l'ufficio stampa già esistente presso l'A.A.P.I.T. (azienda rientrante nel campo di applicazione dell'art.1, l.r. n.10/1991, come delimitato dall'art.127, l.r. n.2/2002), alla data di entrata in vigore della medesima l.r. n.2/2002 cit., ha acquisito la qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo e che possedeva la predetta qualifica (anche) al 31 luglio 2005.
Nell'applicare l'art.5, l.r. n.10/2005 cit., per il quale il personale che transita conserva la posizione giuridica ed economica conseguita al 31 luglio 2005, occorre certamente tenere conto della posizione giuridica ed economica ricollegabile alla qualifica di redattore capo.

Non pare percorribile, come codesto Dipartimento ha evidenziato, collocare il dipendente nell'Ufficio stampa e documentazione della Presidenza disciplinato, come sopra visto, da disposizioni speciali che conferiscono allo stesso una fisionomia sua propria, come rilevato da codesta Amministrazione.

Di contro, la pronuncia n.189 del 14 giugno 2007 della Corte costituzionale che, come ricordato da codesto Dipartimento, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.127, secondo comma, l.r. n.2/2002, nella parte in cui prevede che ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti degli enti locali è attribuita la qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico, non costituirebbe in punto di diritto un ostacolo al mantenimento della qualifica de qua, dal momento che ha riguardo agli uffici stampa degli enti locali, lasciando impregiudicata, per il resto, la normativa regionale (v., pure, in proposito parere n.243 del 2007 reso con nota prot. n.18391 del 7 novembre 2007 all'Assessorato regionale della Sanità e, per conoscenza, a codesta Presidenza).

Ora, in fattispecie diverse ma con i medesimi problemi applicativi, il principio affermato dalla giurisprudenza di merito è quello per cui, ove manchi una esatta corrispondenza tra vecchie e nuove posizioni, l'amministrazione è tenuta ad attribuire una qualifica "il più corrispondente possibile a quella preesistente" (Cons. Stato, sez.V, 09.02.1985).

Sulla scorta di questa indicazione, il dipendente in oggetto non può essere inquadrato tout court in D4 solo nella considerazione che era questa l' "ultima" posizione giuridica ed economica (propria del personale dell'Amministrazione regionale) posseduta prima di acquisire ex lege quella di redattore capo (soluzione già di per sé lesiva in quanto non terrebbe conto delle progressioni orizzontali nel frattempo intervenute).
Un provvedimento di inquadramento così motivato potrebbe esporre codesta Amministrazione a censure sotto il profilo dell'eccesso di potere.

Invero, il trasferimento del personale delle aziende soppresse è attività che deve risolversi nella rilevazione della qualifica posseduta e nel conseguente inquadramento in quella "più corrispondente possibile" nell'ambito dell'ente di destinazione.

Sarà necessario, ovviamente, motivare adeguatamente il provvedimento di inquadramento, facendo rilevare la mancanza di una qualifica pienamente corrispondente (quella di redattore capo) e facendo constare gli elementi presi in considerazione ai fini dell'equiparazione tra la posizione rivestita nell'ente di provenienza e quella che si va a ricoprire nell'ente di destinazione.
Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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